REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE GREGORIO Eduardo – Presidente –
Dott. CATENA Rossella – Rel. Consigliere –
Dott. BELMONTE Maria Teresa – Consigliere –
Dott. ROMANO Michele – Consigliere –
Dott. CANANZI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Procuratore generale presso la Corte di Appello di Salerno
avverso la sentenza del Giudice di pace di Salerno emessa in data 23/02/2022
nei confronti di
(OMISSIS) Hicham, nato in Marocco il 18/04/19xx;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Giovanni Di Leo, che, ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata Il Giudice di pace di Salerno ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Hicham (OMISSIS), in relazione al reato di cui all’art. 582 cod. pen. in quanto improcedibile per intervenuta remissione di querela.
2. Il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Salerno ricorre, in data 28/04/2022, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:
2.1 violazione di legge, in riferimento all’art. 582, comma secondo, 585 cod. pen., ai sensi dell’art. 606 lett. b), cod. proc. pen., in quanto nel capo di imputazione risulta contestata in fatto la circostanza aggravante dell’arma impropria – nella specie, un telefono cellulare scagliato contro la persona offesa -, il che rende il reato perseguibile di ufficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso del P.G. è fondato e, pertanto, va accolto.
Alla luce della giurisprudenza di questa Corte di legittimità, cui il Collegio intende dare continuità, va ribadito come anche un telefono cellulare possa essere utilizzato coma arma impropria.
In tal senso, infatti, la circostanza aggravante emerge evidente dalla realizzazione di una condotta lesiva attraverso l’uso di uno strumento di uso comune, nella specie utilizzato come corpo contundente e, pertanto, sicuramente idoneo nella sua idoneità offensiva (Sez. 5, n. 17942 del 07/02/2020, Delli Santi Salvatore, Rv. 279174; Sez. 5, n. 8640 del 20/01/2016, P.G. in proc. R., Rv. 267713).
Nel caso in esame, peraltro, l’uso del telefono cellulare, scagliato contro la persona offesa, risulta chiaramente descritto dal capo di imputazione, con conseguente competenza per materia del Tribunale in relazione alla contestata fattispecie.
Ne discende, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, con la trasmissione degli atti al pubblico ministero territorialmente competente, per quanto di competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno per quanto di competenza.
Così deciso in Roma, il 30/11/2022.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2023.