Il vincolo di destinazione sull’immobile a favore del figlio disabile non blocca il sequestro (Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 11 gennaio 2023, n. 557).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANDREAZZA Gastone – Presidente

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – Rel. Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) Francesco, nato a Roma il 14/11/19xx;

avverso l’ordinanza del 12/04/2022 del Tribunale di Roma;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;

lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;

lette per il ricorrente le conclusioni scritte dell’avv. Francesca (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 12/04/2022, il Tribunale di Roma rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse di (OMISSIS) Francesco, in qualità di terzo interessato, avverso il decreto di sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, cod.proc pen. finalizzato alla confisca diretta e per equivalente emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia in data 10.11.2021 nei confronti di (OMISSIS) Maria Antonietta in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 110 cod.pen., 10-quater d.lgs 74/2000 (capi da 1 a 26 dell’imputazione provvisoria).

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) Francesco in qualità di terzo interessato, a mezzo del difensore e procuratore speciale, articolando cinque motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 316 cod.proc.pen., 671 cod.proc.pen. e 2645-ter cod.civ. ed omessa motivazione, lamentando che il Tribunale, erroneamente, non aveva ritenuto ostativo al sequestro il vincolo di destinazione gravante sugli immobili in favore del (OMISSIS), vincolo legittimo ed opponibile a terzi nonché intangibile da provvedimenti pregiudizievoli.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge e omessa motivazione in relazione alla illegittimità del sequestro perché effettuato nei confronti di persona estranea al reato, non essendo il (OMISSIS) a conoscenza delle attività di commercialista della indagata, essendo impossibilitato a seguire qualsivoglia aspetto lavorativo della madre a causa delle sue condizioni di salute.

Con il terzo motivo deduce violazione di legge e omessa motivazione in relazione alla illegittimità del sequestro perché indimostrata l’intestazione fittizia dei beni, esponendo che gli immobili erano effettivamente destinati alle esigenze del ricorrente e lamentando che sull’aspetto della fittizietà del vincolo il Tribunale era rimasto silente; aggiunge che quando il bene è formalmente intestato a terzi l’onere probatorio di dimostrare una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del cespite incombe sul PM.

Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla illegittimità del sequestro perché indimostrata la effettiva disponibilità dei beni in capo all’indagata, essendo il (OMISSIS) il titolare non solo formale ma anche de facto delle res sottoposte a sequestro.

Con il quinto motivo (rubricato come sesto motivo) deduce violazione di legge e omessa motivazione in relazione alla illegittimità del sequestro stante l’assenza di investigazioni in ordine alla eventuale incapienza patrimoniale e finanziaria dell’indagata, lamentando che la misura ablativa era stata disposta sulla base di una mera presunzione di incapienza della predetta.

Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l’intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell’art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I primi quattro motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente perché oggettivamente connessi, sono infondati.

Correttamente il Tribunale ha ritenuto non ostativo al disposto sequestro il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ. gravante sugli immobili di proprietà dell’indagata in favore del (OMISSIS), evidenziando che un siffatto vincolo non comprime i diritti del proprietario sulla res se non nei limiti della destinazione alla medesima impressa.

Va osservato che l’art. 2645-ter cod.civ., introdotto dall’art. 39-novies, comma 1, D.L. n. 273/2005, convertito con modificazioni dalla Legge n. 51/2006, dispone:

«Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell’articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso.

I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall’articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo».

Effetto essenziale della creazione del vincolo di destinazione è, dunque, la netta separazione dei beni vincolati dal restante patrimonio del conferente: a seguito della trascrizione dell’atto istitutivo del vincolo di destinazione ex art. 2645-ter cod.civ., quest’ultimo diviene opponibile ai terzi, con la conseguenza che i beni “vincolati” e i loro frutti sono sottratti alle azioni esecutive che non dipendano da debiti assunti proprio con riferimento al vincolo stesso (creandosi, così, un patrimonio separato rispetto a quello generale di cui il soggetto sia titolare).

La trascrizione dell’atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c. dà vita ad una separazione cd “unilaterale” che, costituendo eccezione alla regola generale di cui nell’articolo 2740 cod.civ. (ciascun soggetto risponde delle proprie obbligazioni “con tutti i propri beni presenti e futuri”) riveste il carattere della relatività: il vincolo non preclude l’espropriazione forzata da parte dei creditori qualora il debito sia stato contratto per scopi conformi alla finalizzazione, con disposizione analoga a quella dettata in tema di fondo patrimoniale dall’art. 170 cod.civ.; l’efficacia dichiarativa della pubblicità del vincolo è riferita genericamente ai “terzi”, potendosi ricomprendere in tale categoria non solo i creditori personali del conferente, ma anche i terzi subentranti nella titolarità dell’immobile.

La giurisprudenza civile di questa Corte ha precisato che attraverso il negozio costitutivo si realizza l’effetto giuridico di destinazione, mediante il quale si dispone del bene sottopostovi, imponendo la funzionalizzazione del diritto dominicale, che non viene trasferito ad altri, al perseguimento delle finalità volute, in questo caso di tutela della persona portatrice di disabilità (cfr. Cass. civ., sez. 6 – 5, ordinanza n. 3735 del 04/02/2015).

E si è, altresì, evidenziato che “l’atto di costituzione del vincolo sui propri beni ai sensi dell’art. 2645-ter c.c., non determina il trasferimento della loro proprietà né la costituzione su di essi di diritti reali in senso proprio (cfr. Cass. civ., Sez.3, Sentenza n. 29727 del 15/11/2019, Rv. 655834 – 01).

Così delineati la natura e gli effetti del vincolo di destinazione in esame, è indubbio che esso non incida sulla titolarità del bene vincolato, in quanto non determina né il trasferimento della proprietà in capo al beneficiario né la costituzione su di esso di diritti reali in senso proprio.

Nella specie, quindi, gli immobili oggetto di sequestro, pur gravati da vincolo ex art. 2645-ter cod.civ., risultano essere di proprietà dell’indagata, non rilevando, di conseguenza, la questione della mancata prova della intestazione fittizia dei beni sollevata dal ricorrente, che si porrebbe nel diverso caso, che qui si ribadisce non ricorre, in cui i beni oggetto di sequestro siano formalmente intestati a terzi ma nella disponibilità dell’indagato.

Questa Corte, del resto, ha già affermato, sia pure in tema di misure di prevenzione patrimoniali ma con analoghe argomentazioni, che la costituzione su un bene immobile di un vincolo di destinazione, ai sensi dell’art. 2645-ter cod. civ., non incide sulla disponibilità del bene stesso in capo al proposto (ove accertata ai sensi dell’art. 2 ter della legge n. 575 del 1968), né, quindi, sulla sua confiscabilità, in quanto il predetto vincolo non comprime i diritti del proprietario sul bene, se non nei limiti della destinazione impressa (cfr Sez. 5, n. 42605 del 23/09/2015, Rv. 265228 – 01).

Ed identico principio è stato affermato da questa Corte anche in relazione all’ analogo istituto del fondo patrimoniale, evidenziandosi che “i beni costituenti il fondo patrimoniale possono essere aggrediti dal sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, gravando sui medesimi un mero vincolo di destinazione che non attiene alla titolarità del diritto di proprietà, e quindi, al tema dell’appartenenza del bene a persona estranea al reato sicché i beni costituenti il fondo patrimoniale rimangono nella disponibilità del proprietario o dei rispettivi proprietari e possono essere sottoposti a sequestro e a confisca in conseguenza dei reati ascritti ad uno dei conferenti (cfr Sez. 3 n. 23621 del 17/07/2020, Rv.279824 – 01; Sez. 3, n. 1709 del 25/10/2012, dep. 2013, Cervone, non mass.).

Non coglie nel segno, infine, il richiamo effettuato dal ricorrente alla sentenza di questa Corte, Sez. 5 n. 1935 del 18/10/2017; la pronuncia, infatti, è relativa al diverso istituto del sequestro conservativo di cui all’art. 316 cod.proc.pen. (misura ablativa ridisegnata “anche sulla falsariga del sequestro conservativo civile, previsto dall’art. 2905 cod. civ. e regolato, nella procedura, dall’art. 671 cod. proc. civ.”, avente “natura di pignoramento anticipato”, cfr. Sez. U, n. 38670 del 21/07/2016, Culasso, in motivazione), nella specie disposto, ai sensi del comma secondo, in favore della parte civile, a tutela delle obbligazioni civili derivanti dal reato, ed al connesso tema, che qui non rileva, della possibilità per il creditore personale del proprietario di un bene vincolato ai sensi dell’art. 2645-ter cod.civ. di agire in via esecutiva sullo stesso.

Va, quindi, affermato il seguente principio di diritto:

il vincolo di destinazione di cui all’art. 2645-ter cod.civ. non osta al sequestro di cui all’art. 321, comma 2, cod.proc.pen. finalizzato alla confisca ex art 12-bis d.lgs 74/2000, non trasferendo la proprietà del bene in capo al beneficiario e non trattandosi, pertanto, di bene appartenente a persona estranea al reato, fermo restando l’opponibilità ai terzi del vincolo di destinazione impresso.

2. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorrente è carente di interesse a porre la questione del difetto di prova in ordine alla incapienza patrimoniale e finanziaria dell’indagata; si lamentano, infatti aspetti non invocabili proprio perché inerenti alla posizione di soggetto diverso, quale unico titolare dei beni; del tutto generica è, poi, la doglianza relativa alla questione di proporzionalità della misura.

3. Essendo il ricorso per alcuni motivi infondato e per altro inammissibile, esso va rigettato nel suo complesso, con condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen, al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 18/10/2022.

Depositato in Cancelleria l’11 gennaio 2023.

SENTENZA – copia non ufficiale -.