LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.miSigg.ri Magistrati:
LUCIO LUCIOTTI – Presidente –
FIUPPO D’AQUINO – Consigliere –
ROBERTO SUCCIO – Consigliere –
MARIA GIULIA PUTATURO – Consigliere
DONATI VISCIDO DI NOCERA – Consigliere –
GIAN ANDREA CHIESI – Rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso n. 4816-2016 R.G., proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. xxxxxxxxxxx), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Genera le dello Stato, che lo rapp. e dif.;
– ricorrente –
contro
(omissis) S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1339/31/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO, depositata il 08/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/11/2023 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI;
Rilevato che
l’AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla (omissis) S.R.L. tre avvisi di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.R.E.S., I.V.A. ed I.R.A.P. relativamente all’anno di imposta 2007, conseguenti all’imputazione al contribuente, attraverso l’utilizzo del sistema R.A.D.A.R., di un maggior reddito rispetto a quello dichiarato;
che la contribuente impugnò detti provvedimenti innanzi alla C.T.P. di Rovigo che, con sentenza n. 41/01/2014, accolse parzialmente il ricorso;
che tanto la (omissis) quanto l’AGENZIA DELLE ENTRATE proposero appello – rispettivamente in via principale ed incidentale – innanzi alla C.T.R. del Veneto, la quale, con sentenza n. 1339/31/2015, depositata il 08/09/2015, accolse il gravame principale, con assorbimento del gravame incidentale rilevando – per quanto in questa sede ancora interessa – la mancanza di “alcuna motivazione circa la scelta di una percentuale di redditività dell’8%”,
(a) nulla essendo emerso dall’indagine finanziaria svolta sui soci,
(b) essendo stati giustificati tutti i movimenti extracontabili,
(c) essendo mancato il “necessario approfondito contraddittorio”, ne essendo stato emesso, dopa la verifica, “il necessario processo verbale” ed, infine,
(d) non essendo stati considerati i correttivi anticrisi (relativi al 2007) oltre
(e) ad essere “incerta e non convincente” la valutazione del costo del venduto;
che avverso tale decisione l’AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi;
è rimasta intimata la (omissis) S.R.L.;
Rilevato che:
con ii primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione dell’art. 39 DPR 1973/600 e dell’art. 12, comma 7, l. 2000/212″ (cfr. ricorso, p. 11), per avere la C.T.R. ritenuto illegittime le riprese per violazione del contraddittorio endoprocedimentale, nonostante si versasse “essenzialmente” in ipotesi di tributi non armonizzati;
che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) la “violazione dell’art. 39 DPR 1973/600 e dell’art. 12, comma 7, l. 2000/212″ (cfr. ricorso, p. 20), per avere la C.T.R. ritenuto illegittime le riprese per violazione del contraddittorio endoprocedimentale, nonostante non ne ricorressero i presupposti, essendosi trattato di accertamenti a tavolino e non a seguito di ispezioni o accessi;
che con il terzo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione dell’art. 39 DPR 1973/600 e dell’art. 12, comma 7, l. 2000/212″ (cfr. ricorso, p. 20), per avere la C.T.R. ritenuto illegittime le riprese per violazione del contraddittorio endoprocedimentale, senza che la società contribuente abbia fornito la c.d. prova di resistenza, evidenziando le ragioni che avrebbe potuto prospettare in concreto, ove il contraddittorio fosse stato correttamente attivato;
che con ii quarto motivo la difesa dell’AGENZIA lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio” (cfr. ricorso, p. 29), per avere la C.T.R. ritenuto illegittime le riprese per violazione del contraddittorio endoprocedimentale quando questo, in realtà si svolse, come emergente dall’avviso di accertamento impugnato, laddove “si specificava che precedentemente all’emissione dello stesso era stato redatto in contraddittorio con il contribuente processo verbale del 08/10/2012, con riferimento al quale il contribuente aveva proposto memoria del 23/10/2012″ (cfr. ivi, p. 33, sub§ 4), non rilevando, in senso contrario, che “si sia tratta di un procedimento per adesione” (cfr. ivi, p. 36);
che con il quinto motivo, infine, parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione dell’art. 38 DPR 1973/600, nonché dei principi generali in materia di contenzioso tributario e degli artt. 2 e 36 D.Lgs. 1992/546″ (cfr. ricorso, p. 36), per essersi la C.T.R. limitata ad annullare le riprese operate nei confronti della contribuente, laddove i giudici di appello avrebbero dovuto, al contrario, “procedere (motivatamente) ad una rideterminazione del reddito” (cfr. ricorso, p. 38);
che il quinto motivo – da esaminare in via preliminare – è infondato;
che è noto che, ove il giudice ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (Cass., Sez. 5, 10.9.2020, n. 18777, Rv. 658860-01);
che, nella specie e per quanta in questa sede interessa, la C.T.R. ha ritenuto di annullare completamente gli atti impositivi per effetto della ritenuta insussistenza, in nuce, degli elementi necessari per procedere alla imputazione, in capo alla società contribuente, di un reddito maggiore rispetto a quello dichiarato e tanto sia in relazione al “costo del venduto”, che ai “ricavi”: in particolare, mentre per questi ultimi la C.T.R. ha fondato la propria decisione su elementi ben identificati
(a) dall’indagine finanziaria sui soci nulla è emerso;
b) i movimenti extracontabili verificati presso la banca (omissis) sono stati tutti adeguatamente giustificati;
c) non sono stati considerati i correttivi anticrisi (relativi al 2007)”, per il primo, i giudici di appello hanno invece chiarito che “la valutazione del costo venduto appare incerta e non convincente”, senza altro aggiungere;
che, dunque, non già di violazione di legge avrebbe dovuto dolersi la difesa erariale (avendo la C.T.R., come detto, chiarito per quali ragioni alcun maggiore reddito va ascritto alla contribuente) quanto, piuttosto, di motivazione apparente (neppure adombrata) in relazione allo specifico profilo concernente il “costo del venduto”;
che consegue a quanto precede l’assorbimento degli altri motivi di ricorso;
Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, nulla dovendosi disporre in relazione alle spese di lite, essendo la (omissis) rimasta intimata senza svolgere alcuna attività difensiva;
che, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Genera le dello Stato, non trova applicazione l’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002;
P.Q.M.
La Corte rigetta ii ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Tributaria, il 24.11.2023
II Presidente
Dott. Lucio Luciotti
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2024.