Illegittima la revoca della qualifica di P.S. ad un agente della Polizia Locale. Per il Tar si tratta di revoca ingiustificata (T.A.R. – Sezione staccata di Brescia, Sezione Prima, Sentenza 11 marzo 2021, n. 92).

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

con l’intervento dei signori magistrati:

Dott. Angelo Gabbricci, Presidente

Dott. Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore

Dott.ssa Alessandra Tagliasacchi, Primo Referendario

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS- del 2021, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Leonardo Bardi e Leonardo Bottone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;

nei confronti

Unione Insieme sul Serio, non costituita in giudizio;

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia,

– del provvedimento prot n. -OMISSIS-, notificato il 13 gennaio 2021, con cui il Prefetto della Provincia di-OMISSIS- ha disposto la revoca della qualifica di -OMISSIS-precedentemente rilasciata con decreto n. -OMISSIS-in favore della ricorrente;

– della nota n. -OMISSIS-, citata nel predetto provvedimento prefettizio quale atto presupposto e allo stato attuale ignota nel suo contenuto, con cui il Presidente dell’Unione Insieme sul Serio avrebbe chiesto la revoca della -OMISSIS-di P.S.;

– nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché di contenuto incognito per la ricorrente, nelle parti in cui conferma/statuisce la revoca/annullamento del predetto status di -OMISSIS-.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore il dott. Ariberto Sabino Limongelli nell’udienza camerale del giorno 10 marzo 2021, svoltasi con discussione orale mediante collegamenti da remoto in videoconferenza, ex art. 25, I comma, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, e 4 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2020, n. 70, e così udito il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale, nessuno presente per le Amministrazioni intimate;

Considerato che, all’esito dell’esame cautelare, il ricorso presenta apprezzabili profili di fumus boni iuris, atteso che:

a) nessuna delle circostanze evidenziate dal Presidente dell’Unione nell’istanza del 7 settembre 2020 sembra comportare la perdita dei requisiti soggettivi previsti dall’art. 5 comma 2 L. n. 65/1986 per l’attribuzione della -OMISSIS-di pubblica sicurezza;

b) le stesse circostanze dedotte dal Presidente dell’Unione nella predetta istanza sono state contestate dalla parte ricorrente con argomenti sufficientemente documentati, tenuto conto che:

– il -OMISSIS- è stato archiviato in data 16 settembre 2020 (-OMISSIS-);

– il -OMISSIS- è stato parimenti archiviato con provvedimento del 23 novembre 2020 (-OMISSIS-);

– l’esonero dalla formazione al tiro è stato richiesto solo temporaneamente sulla base di -OMISSIS- che, pur attestando l’idoneità alle mansioni della ricorrente, prescriveva che la medesima non fosse “-OMISSIS-) fino al 31/12/2020” (-OMISSIS- depositati il 9.3.2021);

– la circostanza che la medesima non sia più impiegata dall’Unione in servizi che richiedono il possesso della qualifica di P.S. non è stata documentata dall’Amministrazione e, per contro, è stata contestata dalla parte ricorrente attraverso allegazioni fornite, quanto meno, di un principio di prova, e che andranno approfondite nella sede di merito (-OMISSIS- depositato il 9.3.2021);

Ritenuto, alla luce di tali considerazioni, che sussistano i presupposti per la concessione della domanda cautelare, con la conseguente riassegnazione interinale della -OMISSIS-di pubblica sicurezza, e i relativi effetti ripristinatori e conformativi sul rapporto di servizio in corso, e che le spese della presente fase debbano essere regolate secondo il principio generale di soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima);

a) accoglie la domanda cautelare e per l’effetto sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato;

b) fissa l’udienza pubblica per la trattazione del merito per il giorno 23 marzo 2022;

c) condanna il Ministero dell’Interno e l’Unione Insieme sul Serio, in solido tra loro, a rifondere alla parte ricorrente le spese della presente fase cautelare, che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto, ex art. 25, II comma, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, depositata in Cancelleria l’11 marzo 2021.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

IL SEGRETARIO

SENTENZA