LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADRIANA DORONZO – Presidente –
Dott. ANTONELLA PAGETTA – Consigliere –
Dott. FRANCESCOPAOLO PANARIELLO – Consigliere –
Dott. FABRIZIO AMENDOLA – Consigliere –
Dott. GUALTIERO MICHELINI – Rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 228-2021 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, (omissis) presso lo studio dell’avvocato (omissis) (omissis) rappresentata e difesa dall’avvocato (omissis) (omissis);
– ricorrente –
contro
(omissis) (omissis) domiciliato in ROMA, (omissis), presso lo studio dell’avvocato (omissis) (omissis) rappresentato e difeso dall’avvocato (omissis) (omissis);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 377/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 19/10/2020 R.G.N. 907/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/03/2024 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELI
RILEVATO CHE
1. la Corte d’Appello di Bologna, in riforma di sentenza del Tribunale di Forlì, dichiarava l’illegittimità del licenziamento intimate da (omissis) s.r.l. a (omissis) (omissis) dichiarava risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento, condannava la società a pagare al lavoratore un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre indennità di mancato preavviso e accessori;
2. la Corte distrettuale, in particolare:
– osservava che l’originario ricorrente, assunto come apprendista operaio il 4.4.2016, era stato licenziato il 12.9.2016 a seguito di procedimento disciplinare in cui gli era stato contestato che il 19.8.2016, in occasione di controllo stradale eseguito dai Carabinieri, sul suo veicolo erano stati rinvenuti sei grammi di eroina con conseguente denuncia per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio;
– riteneva che non vi fosse prova del fine di spaccio, tenuto conto del decreto di archiviazione del GIP del Tribunale di Forlì in data 12.1.2017, in cui si affermava l’infondatezza della notizia di reato, in quanto la sostanza stupefacente sequestrata era da ritenersi per uso personale;
– escludeva la prova di danno all’immagine dell’azienda a seguito della pubblicazione della notizia su quotidiano a diffusione locale, perché avvenuta senza indicazione delle generalità del lavoratore e del datore di lavoro;
– valutava la gravità del fatto non tale da giustificare la sanzione disciplinare espulsiva per definitiva lesione del vincolo fiduciario;
– dato atto dei requisiti dimensionali del datore di lavoro applicava la disciplina di cui all’art. 9 d.lgs. n. 23/2015 (anche tenuto conto della dichiarazione di illegittimità costituzionale del comma 1 dell’art. 3 di tale d.lgs.) e si atteneva ai parametri risarcitori minimi, atteso il limitato periodo di durata del rapporto di lavoro;
3. per la cassazione della predetta sentenza ricorre la società con tre motivi; resiste il lavoratore con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memorie; al termine della camera di consiglio, il Collegio si é riservato il deposito dell’ordinanza;
CONSIDERATO CHE
1. con il primo motivo (art. 360, n. 3, c.p.c.), parte ricorrente deduce violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2119 c.c., affermando che la condotta del resistente, pacifica e materialmente non contestata, andava ritenuta concretamente giusta causa di licenziamento;
2. con il secondo motivo (art. 360, n. 3, p.c.), deduce violazione degli artt. 2119, 2104, 2105, 2106, 2108 c.c., 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015, per erronea valutazione della condotta del lavoratore, sostenendo che a torto la Corte territoriale l’ha valutata non concretante giusta causa di recesso, e formula specifica denuncia di incoerenza e irragionevolezza della motivazione rispetto agli standard, conformi ai valori dell’ordinamento, esistenti nella realtà sociale, nonché vizio di sussunzione, per irragionevolezza, incoerente, errata sussunzione del fatto specifico in oggetto, ricadente invece nella clausola ex art. 2119 c.c. per la pacifica sussistenza materiale del fatto;
3. con il terzo motivo (art. 360, n. 3, c.p.c.), parte ricorrente deduce violazione dell’art. 10 lettera B) CCNL Industria Metalmeccanica con riferimento all’art. 2119 c.c., norma collettiva che, sotto la rubrica “Licenziamento senza preavviso”, dispone che “in tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale”;
4. i motivi, connessi e da trattare congiuntamente perché tutti concernenti la sussunzione della fattispecie concreta nella clausola generale della giusta causa di licenziamento ai sensi dell’art. 2119 c.c., sussunzione esclusa dalla Corte di Bologna con la sentenza qui gravata, non sono fondati;
5. preliminarmente, va ribadita l’autonomia, in generale e nel caso concreto, della valutazione dei fatti posti a base di contestazione disciplinare in sede giudiziale civile rispetto alla valutazione dei medesimi fatti in sede giudiziale penale, quali condotte integranti o meno fattispecie di reato; così come é pienamente operante, anche nel caso in esame, il principio genera le secondo cui il giudicato penale non preclude, in sede disciplinare, una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale, attesa la diversità dei presupposti delle rispettive responsabilità; il giudicato di assoluzione (ovvero, per quanto qui interessa, il decreto di archiviazione, sebbene con presupposti ed effetti non del tutto coincidenti) non determina l’automatica archiviazione del procedimento disciplinare perché, fermo restando che il fatto, oggetto di giudicato, non può essere ricostruito in termini difformi, non si può escludere che lo stesso, inidoneo a fondare una responsabilità penale, possa comunque integrare un inadempimento sanzionabile sul piano disciplinare (cfr. Cass. 30663/2023, n. 398/2023, n. 11948/2019, S.U. n. 14344/2015, n. 12134/2005);
6. tuttavia, la valutazione dei fatti oggetto di procedimento disciplinare come operata dal giudice penale non é irrilevante, posto che é assai differente il disvalore sociale e giuridico collegato alla detenzione di stupefacenti, anche pesanti, a fini di spaccio o per uso personale, e che la ricostruzione fattuale operata in sede penale, anche limitatamente alla fase delle indagini preliminari, é utilizzabile – quanto meno come prova atipica – da parte del giudice del lavoro (cfr. Cass. n. 26042/2023, n. 9507/2023);
7. come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, con principi consolidati ricordati anche da parte ricorrente, in tema di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, la valutazione della gravità e proporzionalità della condotta rientra nell’attività sussuntiva e valutativa del giudice di merito, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, con la quale viene riempita di contenuto la clausola generale dell’art. 2119 c.c.; in proposito, questa Corte non può sostituirsi al giudice del merito nell’attività di riempimento di concetti giuridici indeterminati, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza, e tale sindacato sulla ragionevolezza non é quindi relativo alla motivazione del fatto storico, ma alla sussunzione dell’ipotesi specifica nella norma generale, quale sua concretizzazione; l’attività di integrazione del precetto normativo di cui all’art. 2119 c.c. (norma ed. elastica), compiuta dal giudice di merito non può essere censurata in sede di legittimità se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza del giudizio di sussunzione del fatto concreto, siccome accertato, nella norma generale, ed in virtù di una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli standard, conformi ai valori dell’ordinamento, esistenti nella realtà sociale (cfr. Cass. n.13 534/2019, e giurisprudenza ivi richiamata; cfr. anche Cass. n. 985/2017, n. 88/2023; v. anche Cass. n. 14063/2019, n. 16784/2020, n. 17321/2020, n. 25977/2020, n. 26043/2023, n. 30866/2023, 6827/2024);
8. a tali principi risulta conforme la sentenza impugnata, che ha valutato la condotta extra-lavorativa del ricorrente, in sede penale ritenuta non costituente reato, e quindi di disvalore sociale minore rispetto a condotta costituente reato, e in assenza di prova di danni all’immagine del datore di lavoro non tale da incidere negativamente in via definitiva sullo svolgimento e proseguimento dell’attività lavorativa;
9. invero, la censura, in questa sede formulata, di incoerenza e irragionevolezza della motivazione della sentenza gravata rispetto agli standard, conformi ai valori dell’ordinamento, esistenti nella realtà sociale, si risolve, in realtà, in un dissenso rispetto al decreto di archiviazione, cui e appunto seguita, nel secondo grado di merito, la valutazione di insussistenza di giusta causa ancorata al ricordato esito del procedimento penale, ridimensionato rispetto all’originaria (e invero immutabile) contesta zione disciplinare;
10. alla stregua dei suesposti motivi il ricorso deve, pertanto, essere respinto;
11. in ragione della soccombenza parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, in favore di parte controricorrente, con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario;
12. al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge, da distrarsi.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi delle parti a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 6 marzo 2024.
Il Presidente
dott.ssa Adriana Doronzo
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2024.