Ilva di Taranto: non è sufficiente che la malattia professionale sia riconosciuta dall’INAIL per ottenere il risarcimento dall’azienda (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, Sentenza 17 marzo 2021, n. 7515).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. DI PAOLOANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28278-2013 proposto da:

(OMISSIS) GIULIA, (OMISSIS) LIVIA, (OMISSIS) MARIA, (OMISSIS) DOMENICA, nella loro qualità di eredi di (OMISSIS) GIOVANNI, tutti elettivamente domiciliate in ROMA, VIA (OMISSIS) 30, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO (OMISSIS), rappresentate e difese da l’Avvocato VITTORIO (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

FINTECNA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA (OMISSIS) 23, presso lo studio dell’Avvocato GIOVANNI (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’Avvocato FRANCESCO (OMISSIS);

– ILVA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA (OMISSIS) 64 (STUDIO (OMISSIS)), presso lo studio dell’Avvocato ALESSANDRA (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avvocato ENRICO CLAUDIO (OMISSIS);

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 648/2012 della CORTE D’APPELLO DI LECCE SEZ. DIST. di TARANTO, depositata il 28/11/2012 R.G.N. 229/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/2020 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso per improcedibilità nei confronti dell’ILVA, in subordino ridotto nei confronti di FINTECNA S.P.A.;

udito l’Avvocato GIOVANNI (OMISSIS) (per FINTECNA S.p.A.).

Fatti di causa

1. Il Tribunale di Taranto, con la pronuncia n. 1411 76 del 2008, ha respinto la domanda proposta da (OMISSIS) Giulia, (OMISSIS) Domenica, (OMISSIS) Livia e (OMISSIS) Maria, eredi di (OMISSIS) Giovanni, già dipendente della Ilva lamiere e Tubi srl, diretta ad ottenere la condanna della società al risarcimento del cd. danno morale sofferto per il decesso del loro dante causa dovuto a patologia da questi contratta durante il periodo lavorativo e riconosciuta dall’INAIL.

2. La Corte di appello di Lecce, con la sentenza n. 648 del 2012, ha rigettato i gravami presentati sia dalle originarie ricorrenti che dalla ILVA spa, che aveva incorporato Ilva Lamiere e Tubi srl.

3. A fondamento della decisione i giudici di seconde cure hanno rilevato, sul presupposto che la quietanza liberatoria del 20.4.1999 sottoscritta dalla (OMISSIS) non conteneva alcuna rinuncia per il diritto azionato in giudizio e che non era stato dimostrato il necessario nesso di causalità tra la malattia del lavoratore e l’eventuale mancata adozione di misure atte a prevenire l’insorgere della patologia, che non era sufficiente – a tal fine – il riconoscimento da parte dell’INAIL della malattia professionale che, comunque, non era opponibile alla ILVA spa; inoltre, hanno evidenziato che non era stata allegata né provata una attività illecita di qualsivoglia genere da parte del datore di lavoro e che il possesso di un determinato status, al fine della prova del danno non patrimoniale, era inidoneo a sorreggere la pretesa di danno morale sofferto dai congiunti, in assenza di documentazioni che giustificassero il rapporto con la vittima.

4. Hanno proposto ricorso per cassazione avverso tale decisione (OMISSIS) Giulia, (OMISSIS) Domenica, (OMISSIS) Livia e (OMISSIS) Maria, eredi di (OMISSIS) Giovanni, affidato a due motivi, cui hanno resistito la ILVA spa e la FINTECNA spa.

5. Le parti hanno depositato memorie.

Ragioni della decisione

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo le ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2059, 2087, 2227, 2229 e 2697 cc e 115 co. 2 cpc, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, nonché la insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, perché la Corte di appello, trascurando la valenza del provvedimento INAIL del 7.12.1999 e del prospetto INAIL del 25.1.2000, in cui si evidenziava il riconoscimento, in favore del dante causa, dell’inabilità lavorativa totale e permanente per avere contratto il microcitoma polmonare, definito come malattia professionale polmonare per inalazione di I.P.A., non aveva considerato che la dimostrazione della condotta illecita poteva essere fornita sulla base di nozioni di fatto notorie o che rientravano nella comune esperienza o anche sulla base di presunzioni semplici.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 2059, 2227, 2229 e 2697 cc, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpp , per avere la Corte territoriale omesso di considerare che la prova della sofferenza subita da esse eredi per la tragica scomparsa de loro congiunto, avrebbe potuto essere desunta anche in via esclusivamente presuntiva, dalla stretta relazione parentale esistente tra istanti e deceduto, dal naturale legame affettivo di coniugio e di discendenza diretta che li legava e dalla loro abituale convivenza: elementi che risultavano tutti anche dalla certificazione anagrafica allegata in atti.

4. Il primo motivo è inammissibile.

5. E’ opportuno sottolineare che le originarie ricorrenti hanno agito per ottenere il riconoscimento del danno cd. morale, iure proprio, sofferto per il decesso del proprio congiunto a cagione della malattia contratta durante l’attività lavorativa e che la fattispecie è stata correttamente inquadrata, dalla Corte territoriale, nell’ambito della responsabilità ex art. 2043 cc del datore di lavoro, da parte di soggetti non legati a questi da rapporto contrattuale.

6. Orbene, la Corte di merito ha sviluppato due argomentazioni a sostegno del proprio decisum:

– la prima riguardante l’inopponibilità alla società dell’avvenuto riconoscimento della malattia professionale, trattandosi di accertamento posto in essere in via amministrativa ed estraneo ad ogni contraddittorio con il datore di lavoro;

– la seconda concernente la mancanza di allegazione e prova, su una eventuale attività illecita del datore di lavoro, sotto il profilo omissivo e/o commissivo.

7. Il primo assunto, quello relativo alla non opponibilità alla ILVA spa del provvedimento di riconoscimento della malattia professionale da parte dell’INAIL – che è una ratio autonoma della sentenza idonea da sola a reggere il decisum – non è stato impugnato specificamente dalle ricorrenti.

8. La definitività di questo punto rende, pertanto, inammissibile (in termini Cass. n. 22753 del 2011; Cass. n. 3886 del 2011) ogni altro profilo di censura, in particolare quello di una eventuale valenza, come presunzione semplice, di detto riconoscimento, in quanto la non opponibilità dello stesso alla società neutralizza ogni suo valore processuale, nell’ambito di questo giudizio, sia pure solo sotto l’aspetto meramente indiziario.

9. Va, poi, aggiunto – sempre ad avvalorare la declaratoria di inammissibilità delle censure – che un provvedimento di riconoscimento di malattia professionale non può rientrare neanche nella comune esperienza di cui all’art. 115 co. 2 cpc, essendo escluse, in tale ambito, le valutazioni che, per essere formulate, necessitano di un apprezzamento tecnico, da acquisirsi mediante ctu o mezzi cognitivi peritali analoghi e per le quali non si può parlare di fatti o regole di esperienza pacificamente acquisite al patrimonio conoscitivo dell’uomo medio o della collettività con un grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile (Cass. n. 15159 del 4.6.2019).

10. In altri termini, quindi, il provvedimento dell’INAIL non può assumere, ai fini di una eventuale responsabilità del datore di lavoro, né valenza indiziaria, stante la sua inopponibilità alla società, né valore di fatto notorio, non potendosi giuridicamente individuare come tale.

11. La trattazione del secondo motivo resta, infine, assorbita dal rigetto del primo perché, se risulta inammissibile processualmente, la pretesa sul diritto al risarcimento in astratto, non si può neanche porre il problema di individuare in concreto i possibili destinatari del diritto stesso.

12. L’inammissibilità del primo motivo e l’assorbimento della trattazione del secondo, per il principio della ragione più liquida, rendono superfluo l’esame relativo alla questione della improcedibilità/improponibilità della domanda nei confronti della ILVA spa ora in amministrazione straordinaria ai sensi dell’art. 2 del d.l. n. 347 del 2003 nonché quello della valenza probatoria del giudicato esterno formatosi tra le parti (sentenza Tribunale di Taranto n. 5413/2014), che non può incidere rispetto ad una declaratoria di inammissibilità di tipo processuale del presente ricorso.

13. Attesa la data dell’instaurazione del giudizio di primo grado (citazione notificata in data 29.3.2002) e del regime ratione temporis applicabile, ritiene il Collegio che sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità, in considerazione del mero fatto storico circa l’avvenuto riconoscimento, in altra sede, alle odierne ricorrenti del risarcimento del danno biologico iure hereditatis in relazione alla stessa vicenda di cui è processo.

14. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, assorbito il secondo.

Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dei comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, l’11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.