In Gazzetta Ufficiale gli ultimi 5 Decreti della Delega Fiscale (Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 159).

In vigore dal 22 ottobre 2015. Il d.lgs. n. 159/2015 semplifica e razionalizza le norme in materia di riscossione al fine di favorire l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti, anche attraverso forme di rateizzazione più ampie e vantaggiose. Il provvedimento elimina la norma che prevedeva, in caso di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, il pagamento.

Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159; G.U. 7 ottobre 2015, n. 233 (S.O. n. 55)

Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in

materia di riscossione, in attuazione dell’articolo 3, comma 1,

lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23. (15G00170)

Vigente al: 22-10-2015

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 11 marzo 2014, n. 23, recante delega al Governo per

un sistema fiscale piu’ equo, trasparente ed orientato alla crescita;

Visti in particolare i seguenti articoli della predetta legge n. 23 del 2014:

articolo 1, comma 1, lettera d), ai sensi del quale il Governo

e’ delegato ad adottare decreti legislativi recanti la revisione del

sistema fiscale, avendo cura di attuare il principio della

tendenziale generalizzazione del meccanismo della compensazione tra

crediti d’imposta spettanti al contribuente e debiti tributari a suo carico;

articolo 3, comma 1, lettera a), ai sensi del quale il Governo

e’ delegato ad introdurre, in funzione del raggiungimento degli

obiettivi di semplificazione e riduzione degli adempimenti, di

certezza del diritto nonche’ di uniformita’ e chiarezza nella

definizione delle situazioni giuridiche soggettive attive e passive

dei contribuenti e delle funzioni e dei procedimenti amministrativi,

norme dirette ad attuare una complessiva razionalizzazione e

sistematizzazione della disciplina dell’attuazione e

dell’accertamento relativa alla generalita’ dei tributi;

articolo 6, comma 5, ai sensi del quale il Governo e’ delegato

ad introdurre, disposizioni volte ad ampliare l’ambito applicativo

dell’istituto della rateizzazione dei debiti tributari, in coerenza

con la finalita’ della lotta all’evasione fiscale e contributiva e

con quella di garantire la certezza, l’efficienza e l’efficacia

dell’attivita’ di riscossione, in particolare:

a) semplificando gli adempimenti amministrativi e patrimoniali

a carico dei contribuenti che intendono avvalersi del predetto istituto;

b) consentendo al contribuente, anche ove la riscossione del

debito sia concentrata nell’atto di accertamento, di attivare

meccanismi automatici previsti dalla legge per la concessione della

dilazione del pagamento prima dell’affidamento in carico all’agente

della riscossione, ove ricorrano specifiche evidenze che dimostrino

una temporanea situazione di obiettiva difficolta’, eliminando le

differenze tra la rateizzazione conseguente all’utilizzo di istituti

deflativi del contenzioso, ivi inclusa la conciliazione giudiziale, e

la rateizzazione delle somme richieste in conseguenza di

comunicazioni di irregolarita’ inviate ai contribuenti a seguito

della liquidazione delle dichiarazioni o dei controlli formali;

c) procedendo ad una complessiva armonizzazione e

omogeneizzazione delle norme in materia di rateizzazione dei debiti

tributari, a tal fine anche riducendo il divario, comunque a favore

del contribuente, tra il numero delle rate concesse a seguito di

riscossione sui carichi di ruolo e numero delle rate previste nel

caso di altre forme di rateizzazione;

d) procedendo ad una revisione della disciplina sanzionatoria,

a tal fine prevedendo che ritardi di breve durata nel pagamento di

una rata, ovvero errori di limitata entita’ nel versamento delle

rate, non comportino l’automatica decadenza dal beneficio della rateizzazione;

articolo 9, comma 1, lettera l), che, al fine del rafforzamento

dei controlli, delega il Governo ad introdurre norme per rafforzare

il controllo e gli indirizzi strategico-programmatici del Ministero

dell’economia e delle finanze sulla societa’ Equitalia;

articolo 10, comma 1, lettera e), ai sensi del quale il Governo

e’ delegato, fra l’altro, ad introdurre, norme per l’accrescimento

dell’efficienza nell’esercizio dei poteri di riscossione delle

entrate, secondo il principio del contemperamento delle esigenze di

efficacia della riscossione con i diritti del contribuente;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,

adottata nella riunione del 26 giugno 2015;

Visti i pareri delle Commissioni VI Finanze della Camera dei

deputati e 6ª Finanze e tesoro del Senato della Repubblica del 4

agosto 2015, delle Commissioni V Bilancio, tesoro e programmazione

della Camera dei deputati e 5ª Bilancio del Senato della Repubblica del 5 agosto 2015;

Visto l’articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014,

secondo cui qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri

parlamentari trasmette nuovamente i testi alle Camere;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,

adottata nella riunione del 4 settembre 2015;

Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni

parlamentari ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella

riunione del 22 settembre 2015;

Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Sospensione legale della riscossione

1. All’articolo l della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 538:

1) nel primo periodo, le parole: “entro novanta” sono

sostituite dalle seguenti: “a pena di decadenza entro sessanta”;

2) la lettera f) e’ soppressa;

b) al comma 539:

1) il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: “L’ente

creditore, tramite apposito canale telematico, a mezzo posta

elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di

ritorno, comunica al debitore l’esito dell’esame della dichiarazione,

dando altresi’ comunicazione al concessionario del provvedimento di

sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimita’ del debito

iscritto a ruolo.”;

2) dopo il secondo periodo e’ aggiunto il seguente: “Fino a tale momento resta sospeso il termine di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.”;

c) dopo il comma 539 e’ inserito il seguente: “539-bis. La

reiterazione della dichiarazione di cui al comma 538 non e’ ammessa

e, in ogni caso, non comporta la sospensione delle iniziative

finalizzate alla riscossione.”;

d) al comma 540, dopo l’ultimo periodo e’ inserito il seguente:

“L’annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli

elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o

amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del

credito,”.

2. All’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “, fatto salvo il diritto del debitore

di dimostrare, con apposita documentazione rilasciata ai sensi del

comma 1-bis, l’avvenuto pagamento delle somme dovute ovvero lo

sgravio totale riconosciuto dall’ente creditore” sono soppresse;

b) i commi 1-bis, secondo periodo, 1-ter e 1-quater sono

abrogati.

Art. 2

Rateazione delle somme dovute a seguito dell’attivita’ di controllo e

accertamento dell’Agenzia delle entrate

1. L’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.

462, e’ sostituto dal seguente:

“Art. 3-bis (Rateazione delle somme dovute). – 1. Le somme dovute

ai sensi dell’articolo 2, comma 2, e dell’articolo 3, comma 1,

possono essere versate in un numero massimo di otto rate trimestrali

di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero

massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

2. L’importo della prima rata deve essere versato entro il termine

di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull’importo

delle rate successive sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo

giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della

comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento e’

dilazionato scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre.

3. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le

disposizioni di cui all’articolo 15-ter del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle

somme da versare a seguito del ricevimento della comunicazione

prevista dall’articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n.

311, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.”.

2. L’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e’

sostituito dal seguente:

“Art. 8 (Adempimenti successivi). – 1. Il versamento delle somme

dovute per effetto dell’accertamento con adesione e’ eseguito entro

venti giorni dalla redazione dell’atto di cui all’articolo 7.

2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un

massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di

sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila

euro. L’importo della prima rata e’ versato entro il termine indicato

nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate

entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull’importo delle rate

successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno

successivo al termine di versamento della prima rata.

3. Entro dieci giorni dal versamento dell’intero importo o di

quello della prima rata il contribuente fa pervenire all’ufficio la

quietanza dell’avvenuto pagamento. L’ufficio rilascia al contribuente

copia dell’atto di accertamento con adesione.

4. Per le modalita’ di versamento delle somme dovute si applicano

le disposizioni di cui all’articolo 15-bis. In caso di inadempimento

nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui

all’articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 602.”.

3. All’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: “nell’articolo 71” sono sostituite dalle

seguenti: “negli articoli 71 e 72”;

2) le parole: “nell’articolo 50” sono sostituite dalle

seguenti: “negli articoli 50 e 51”;

b) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: “2. Si applicano le

disposizioni degli articoli 2, commi 3, 4 e 5, ultimo periodo, e 8,

commi 2, 3 e 4.”;

c) dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente: “2-bis.1 Le

disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei casi in cui

il contribuente rinunci a impugnare l’avviso di liquidazione emesso a

seguito della decadenza dalle agevolazioni indicate nella Nota II

bis) dell’articolo 1, della Parte I, della Tariffa I allegata al

decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e

nell’articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.

194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.

25.”.

4. Dopo l’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.

218, e’ inserito il seguente:

“Art. 15-bis (Modalita’ di pagamento). – 1. Il pagamento delle

somme dovute ai sensi degli articoli 8 e 15 si esegue mediante

versamento unitario di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9

luglio 1997, n. 241, secondo le modalita’ stabilite dall’articolo 19

del medesimo decreto, fatte salve le ipotesi in cui siano previste

altre modalita’ di pagamento in ragione della tipologia di tributo.

2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono

essere stabilite ulteriori modalita’ di versamento.”.

Art. 3

Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito

dell’attivita’ di controllo dell’Agenzia delle entrate

1. Dopo l’articolo 15-bis del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e’ inserito il seguente:

“Art. 15-ter (Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a

seguito dell’attivita’ di controllo dell’Agenzia delle entrate). – 1.

In caso di rateazione ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto

legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il mancato pagamento della

prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della

comunicazione, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il

termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal

beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo dei residui importi

dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

2. In caso di rateazione ai sensi dell’articolo 8 del decreto

legislativo 19 giugno 1997, n. 218, il mancato pagamento di una delle

rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata

successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e

l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta,

interessi e sanzioni, nonche’ della sanzione di cui all’articolo 13

del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della

meta’ e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

3. E’ esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:

a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non

superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a diecimila euro;

b) tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette

giorni.

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche con riguardo

a:

a) versamento in unica soluzione delle somme dovute ai sensi

dell’articolo 2, comma 2, e dell’articolo 3, comma 1, del decreto

legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;

b) versamento in unica soluzione o della prima rata delle somme

dovute ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19

giugno 1997, n. 218.

5. Nei casi previsti dal comma 3, nonche’ in caso di tardivo

pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di

pagamento della rata successiva, si procede all’iscrizione a ruolo

dell’eventuale frazione non pagata, della sanzione di cui

all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,

commisurata all’importo non pagato o pagato in ritardo, e dei

relativi interessi.

6. L’iscrizione a ruolo di cui al comma 5 non e’ eseguita se il

contribuente si avvale del ravvedimento di cui all’articolo 13 del

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, entro il termine di

pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di

versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.”.

Art. 4

Termini per la notifica della cartella

di pagamento. Casi particolari

1. All’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera c) e’ aggiunta la seguente:

“c-bis) del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’ultima

rata del piano di rateazione per le somme dovute a seguito degli

inadempimenti di cui all’articolo 15-ter.”;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“1-bis. In deroga alle disposizioni del comma 1, il

concessionario notifica la cartella di pagamento, a pena di

decadenza:

a) per i crediti anteriori alla data di pubblicazione del

ricorso per l’ammissione al concordato preventivo nel registro delle

imprese, non ancora iscritti a ruolo, entro il 31 dicembre del terzo

anno successivo:

1) alla pubblicazione del decreto che revoca l’ammissione

al concordato preventivo ovvero ne dichiara la mancata approvazione

ai sensi degli articoli 173 e 179 del regio decreto 16 marzo 1942, n.

267;

2) alla pubblicazione della sentenza che dichiara la

risoluzione o l’annullamento del concordato preventivo ai sensi del

combinato disposto degli articoli 186, 137 e 138 del regio decreto 16

marzo 1942, n. 267;

b) per i crediti rientranti nell’accordo di ristrutturazione

dei debiti di cui all’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo

1942, n. 267, non ancora iscritti a ruolo alla data di presentazione

della proposta di transazione fiscale di cui all’articolo 182-ter,

sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, entro il 31

dicembre del terzo anno successivo alla scadenza del termine di cui

al settimo comma dell’articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo

1942, n. 267, ovvero alla pubblicazione della sentenza che dichiara

l’annullamento dell’accordo;

c) per i crediti non ancora iscritti a ruolo, anteriori alla

data di pubblicazione della proposta di accordo di composizione della

crisi da sovraindebitamento o della proposta di piano del

consumatore, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo:

1) alla pubblicazione del decreto che dichiara la

risoluzione o l’annullamento dell’accordo di composizione della crisi

da sovraindebitamento, ai sensi dell’articolo 14 della legge 27

gennaio 2012, n. 3, ovvero la cessazione degli effetti dell’accordo,

ai sensi dell’articolo 11, comma 5, o dell’articolo 12, comma 4,

della medesima legge n. 3 del 2012;

2) alla pubblicazione del decreto che revoca o dichiara la

cessazione degli effetti del piano del consumatore, ai sensi

dell’articolo 11, comma 5, e dell’articolo 12-ter, comma 4, della

legge n. 3 del 2012.

1-ter. Se successivamente alla chiusura delle procedure di cui

alle lettere a) e b) del comma 1-bis viene dichiarato il fallimento

del debitore, il concessionario procede all’insinuazione al passivo

ai sensi dell’articolo 87, comma 2, senza necessita’ di notificare la

cartella di pagamento.”.

Art. 5

Concentrazione della riscossione nell’accertamento

1. All’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), primo periodo, le parole: “decorsi

sessanta giorni dalla notifica” sono sostituite dalle seguenti:

“decorso il termine utile per la proposizione del ricorso”;

b) al comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: “ogni

altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.”,

e’ inserito il seguente periodo: “La predetta sospensione non opera

in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato,

nonche’ in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla

rateazione.”;

c) al comma 1, lettera b), ultimo periodo, le parole: “con

raccomandata semplice spedita all’indirizzo presso il quale e’ stato

notificato l’atto di cui alla lettera a)” sono sostituite dalle

seguenti: “con raccomandata semplice o posta elettronica”;

d) al comma 1, lettera e), l’ultimo periodo: “L’espropriazione

forzata, in ogni caso, e’ avviata, a pena di decadenza, entro il 31

dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento e’

divenuto definitivo;” e’ soppresso.

Art. 6

Sospensione della riscossione – Sgravio –

Commutazione dell’atto di irrogazione

1. L’articolo 1 della legge 11 ottobre 1995, n. 423, e’ sostituito

dal seguente:

“Art. 1. – 1. La riscossione delle sanzioni pecuniarie previste

dalle leggi d’imposta in caso di omesso, ritardato o insufficiente

versamento e’ sospesa nei confronti del contribuente e del sostituto

d’imposta qualora la violazione consegua alla condotta illecita,

penalmente rilevante, di dottori commercialisti, ragionieri,

consulenti del lavoro, avvocati, notai e altri professionisti, in

dipendenza del loro mandato professionale.

2. La sospensione e’ disposta dall’ufficio dell’Agenzia delle

entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del

contribuente o del sostituto d’imposta, che provvede su istanza degli

stessi, da presentare unitamente alla copia della denuncia del fatto

illecito all’autorita’ giudiziaria o ad un ufficiale di polizia

giudiziaria e sempre che il contribuente dimostri di aver provvisto

il professionista delle somme necessarie al versamento omesso,

ritardato o insufficiente.

3. Se il giudizio penale si conclude con un provvedimento

definitivo di condanna o di applicazione della pena su richiesta

delle parti, l’ufficio di cui al comma 2 annulla le sanzioni a carico

del contribuente e provvede ad irrogarle a carico del professionista

ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 18

dicembre 1997, n. 472.

4. Se il giudizio penale si conclude con un provvedimento

definitivo di non luogo a procedere ai sensi dell’articolo 425 del

codice di procedura penale per motivi di natura processuale o per

intervenuta estinzione del reato ovvero con un provvedimento

definitivo di non doversi procedere ai sensi dell’articolo 529 del

medesimo codice, la sospensione delle sanzioni non perde efficacia se

il contribuente dimostra di aver promosso azione civile entro tre

mesi dal deposito del provvedimento, fornendone prova all’ufficio di

cui al comma 2. In tale ipotesi, se il giudizio civile si conclude

con un provvedimento definitivo di condanna, l’ufficio annulla le

sanzioni a carico del contribuente e provvede all’irrogazione a

carico del professionista ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

5. Se il giudizio penale si conclude con un provvedimento

definitivo di assoluzione ovvero, nei casi di cui al comma 4, il

contribuente non promuove l’azione civile nei confronti del

professionista o, laddove promossa, il giudizio civile si conclude

con un provvedimento definitivo di rigetto, l’ufficio revoca la

sospensione e procede alla riscossione delle sanzioni a carico del

contribuente.

6. I termini di prescrizione e di decadenza previsti per la

irrogazione delle sanzioni e per la loro riscossione sono sospesi

fino al 31 dicembre dell’anno successivo alla data in cui e’ divenuto

definitivo il provvedimento che conclude il giudizio penale a carico

del professionista o il giudizio civile promosso nei suoi confronti

ai sensi del comma 4. La parte che vi ha interesse ne da’ notizia

all’ufficio di cui al comma 2 entro sessanta giorni dalla suddetta

data.

7. In presenza dei presupposti di cui al comma 1, nei confronti dei

contribuenti e dei sostituti d’imposta per i quali sussistono

comprovate difficolta’ di ordine economico, l’ufficio competente per

territorio puo’ disporre la sospensione della riscossione del tributo

il cui versamento risulta omesso, ritardato o insufficiente e dei

relativi interessi per i due anni successivi alla scadenza del

pagamento, nonche’, alla fine del biennio, la dilazione in dieci rate

dello stesso carico. La sospensione e la rateazione sono disposte

previo rilascio di apposita garanzia nelle forme di cui all’articolo

38-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e di durata

corrispondente al periodo dell’agevolazione concessa. Sono dovuti gli

interessi indicati dall’articolo 21 del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.”.

Art. 7

Rateazione imposta di successione

1. L’articolo 38 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346,

e’ sostituito dal seguente:

“Art. 38 (Dilazione del pagamento). – 1. Il contribuente puo’

eseguire il pagamento nella misura non inferiore al venti per cento

dell’imposta liquidata ai sensi dell’articolo 33, nel termine di

sessanta giorni da quello in cui e’ stato notificato l’avviso di

liquidazione, e per il rimanente importo in un numero di otto rate

trimestrali, ovvero, per importi superiori a ventimila euro, in un

numero massimo di dodici rate trimestrali. La dilazione non e’

ammessa per importi inferiori a mille euro.

2. Sugli importi dilazionati sono dovuti gli interessi, calcolati

dal primo giorno successivo al pagamento del venti per cento

dell’imposta liquidata ai sensi dell’articolo 33. Le rate trimestrali

nelle quali il pagamento e’ dilazionato scadono l’ultimo giorno di

ciascun trimestre.

3. Il mancato pagamento della somma pari al venti per cento

dell’imposta liquidata, entro il termine di cui al comma 1, ovvero di

una delle rate entro il termine di pagamento della rata successiva,

comporta la decadenza dalla rateazione e l’importo dovuto, dedotto

quanto versato, e’ iscritto a ruolo con relative sanzioni e

interessi.

4. E’ esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:

a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non

superiore al tre per cento e, in ogni caso, a euro diecimila;

b) tardivo versamento della somma pari al venti per cento, non

superiore a sette giorni.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche con riguardo

al versamento in unica soluzione.

6. Si applicano i commi 5 e 6 dell’articolo 15-ter del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.”.

Art. 8

Preclusione alla autocompensazione

in presenza di debito su ruoli definitivi

1. Al comma 1 dell’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.

78, alla fine del quarto periodo, dopo le parole: “da emanare entro

180 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.” e’ inserito

il seguente: “I crediti oggetto di compensazione in misura eccedente

l’importo del debito erariale iscritto a ruolo sono oggetto di

rimborso al contribuente secondo la disciplina e i controlli previsti

dalle singole leggi d’imposta.”.

Art. 9

Oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione

1. L’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e’

sostituito dal seguente:

“Art. 17 (Oneri di funzionamento del servizio nazionale della

riscossione). – 1. Al fine di assicurare il funzionamento del

servizio nazionale della riscossione, per il presidio della funzione

di deterrenza e contrasto dell’evasione e per il progressivo

innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari,

agli agenti della riscossione sono riconosciuti gli oneri di

riscossione e di esecuzione commisurati ai costi per il funzionamento

del servizio. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, Equitalia S.p.A.,

previa verifica del Ministero dell’economia e delle finanze,

determina, approva e pubblica sul proprio sito web i costi da

sostenere per il servizio nazionale di riscossione che, tenuto conto

dell’andamento della riscossione, possono includere una quota

incentivante destinata al miglioramento delle condizioni di

funzionamento della struttura e dei risultati complessivi della

gestione, misurabile sulla base di parametri, attinenti

all’incremento della qualita’ e della produttivita’ dell’attivita’,

nonche’ della finalita’ di efficientamento e razionalizzazione del

servizio. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono

individuati i criteri e i parametri per la determinazione dei costi e

quelli in relazione ai quali si possono modificare in diminuzione le

quote percentuali di cui al comma 2, all’esito della verifica sulla

qualita’ e produttivita’ dell’attivita’, nonche’ dei risultati

raggiunti in termini di efficientamento e razionalizzazione del

servizio, anche rimodulando le quote di cui alle lettere b), c) e d)

dello stesso comma 2 in funzione dell’attivita’ effettivamente

svolta.

2. Gli oneri di riscossione e di esecuzione previsti dal comma 1

sono ripartiti in:

a) una quota, denominata oneri di riscossione a carico del

debitore, pari:

1) all’uno per cento, in caso di riscossione spontanea

effettuata ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 26

febbraio 1999, n. 46;

2) al tre per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse, in

caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della

cartella;

3) al sei per cento delle somme iscritte a ruolo e dei relativi

interessi di mora riscossi, in caso di pagamento oltre tale termine;

b) una quota, denominata spese esecutive, correlata

all’attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte degli

agenti della riscossione, a carico del debitore, nella misura fissata

con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che individua

anche le tipologie di spesa oggetto di rimborso;

c) una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica

della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, da

determinare con il decreto di cui alla lettera b);

d) una quota, a carico dell’ente che si avvale degli agenti della

riscossione, in caso di emanazione da parte dell’ente medesimo di un

provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme

affidate, nella misura determinata con il decreto di cui alla lettera

b);

e) una quota, a carico degli enti che si avvalgono degli agenti

della riscossione, pari al 3 per cento delle somme riscosse entro il

sessantesimo giorno dalla notifica della cartella.

3. Il rimborso della quota denominata spese esecutive di cui al

comma 2, lettera b), maturate nel corso di ciascun anno solare, se

richiesto agli Enti creditori entro il 30 marzo dell’anno successivo,

e’ erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. Il diniego, a titolo

definitivo, del discarico della quota per il cui recupero sono state

svolte le procedure, obbliga l’Agente della riscossione a restituire

all’Ente creditore, entro il decimo giorno successivo ad apposita

richiesta, l’importo anticipato, maggiorato degli interessi legali.

L’ammontare dei rimborsi spese riscossi dopo l’erogazione, maggiorato

degli interessi legali, e’ riversato entro il 30 novembre di ciascun

anno.

4. Restano a carico degli Enti che si avvalgono degli Agenti della

riscossione:

a) il cinquanta per cento della quota di cui al comma 2, lettera

a), numeri 2 e 3, in caso di mancata ammissione al passivo della

procedura concorsuale, ovvero di mancata riscossione nell’ambito

della stessa procedura;

b) le quote di cui al comma 2, lettere b) e c), se il ruolo viene

annullato per effetto di provvedimento di sgravio o in caso di

definitiva inesigibilita’.”.

2. In caso di mancata erogazione del rimborso previsto

dall’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.

112, come modificato dal presente decreto, resta fermo quanto

disposto dal comma 6-bis dello stesso articolo 17, vigente alla data

di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il primo decreto previsto dall’articolo 17, comma 2, lettere b),

c) e d), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come

modificato dal presente decreto e’ emanato entro il 30 ottobre 2015.

4. Per i carichi affidati all’Agente della riscossione sino al 31

dicembre 2015, resta fermo l’aggio, nella misura e secondo la

ripartizione previste dall’articolo 17, del decreto legislativo 13

aprile 1999, n. 112, nel testo vigente, ai sensi dell’articolo 10,

comma 13-sexies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,

alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 17 del decreto

legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e tenuto conto dell’esigenza di

garantire l’equilibrio gestionale del servizio nazionale di

riscossione, anche in considerazione dei possibili effetti

sull’andamento della riscossione derivanti da eventi congiunturali,

l’Agenzia delle entrate, in qualita’ di titolare, ai sensi

dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.

203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.

248, della funzione della riscossione, esercitata mediante le

societa’ del Gruppo Equitalia, eroga, per il triennio 2016-2018, alla

societa’ Equitalia S.p.A., in base all’andamento dei proventi

risultanti dal bilancio annuale consolidato di Gruppo, una quota, a

titolo di contributo, non superiore a 40 milioni di euro per l’anno

2016, a 45 milioni di euro per l’anno 2017, e a 40 milioni di euro

per l’anno 2018, a valere sulle risorse iscritte in bilancio sul

capitolo della medesima Agenzia. Tale erogazione e’ effettuata entro

il secondo mese successivo all’approvazione del bilancio.

6. All’articolo 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,

il comma 13-quinquies e’ abrogato.

7. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi

o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 10

Dilazione di pagamento

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 19:

1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: “1. L’agente della

riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in

temporanea situazione di obiettiva difficolta’, concede la

ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con

esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue

rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di

importo superiore a cinquantamila euro, la dilazione puo’ essere

concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di

obiettiva difficolta’.”;

2) il comma 1-quater e’ sostituito dal seguente: “l-quater.

Ricevuta la richiesta di rateazione, l’agente della riscossione puo’

iscrivere l’ipoteca di cui all’articolo 77 o il fermo di cui

all’articolo 86, solo nel caso di mancato accoglimento della

richiesta, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatti

comunque salvi i fermi e le ipoteche gia’ iscritti alla data di

concessione della rateazione. A seguito della presentazione di tale

richiesta, fatta eccezione per le somme oggetto di verifica ai sensi

dell’articolo 48-bis, per le quali non puo’ essere concessa la

dilazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive sino

all’eventuale rigetto della stessa e, in caso di relativo

accoglimento, il pagamento della prima rata determina

l’impossibilita’ di proseguire le procedure di recupero coattivo

precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto

l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di

assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o

non sia stato gia’ emesso provvedimento di assegnazione dei crediti

pignorati.”;

3) al comma 3, la parola: “otto” e’ sostituita dalla seguente:

“cinque” e la lettera c) e’ sostituita dalla seguente: “c) il carico

puo’ essere nuovamente rateizzato se, all’atto della presentazione

della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente

saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione puo’ essere

ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima

data. Resta comunque fermo quanto disposto dal comma 1-quater.”;

4) dopo il comma 3, e’ inserito il seguente: “3-bis. In caso di

provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o

parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che

costituiscono oggetto della dilazione, il debitore e’ autorizzato a

non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano

concesso. Allo scadere della sospensione, il debitore puo’ richiedere

il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli

interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello

stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in

altro numero, fino a un massimo di settantadue.”;

5) al comma 4, dopo la parola: “dilazione” sono aggiunte le

seguenti: “ed il relativo pagamento puo’ essere effettuato anche

mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore”;

b) all’articolo 39, comma 2, le parole: “; tali interessi sono

riscossi mediante ruolo formato dall’ufficio che ha emesso il

provvedimento di sospensione” sono soppresse.

Art. 11

Autotutela

1. All’articolo 2-quater del decreto-legge 30 settembre 1994, n.

564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n.

656, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-quinquies sono aggiunti i seguenti:

“1-sexies. Nei casi di annullamento o revoca parziali dell’atto

il contribuente puo’ avvalersi degli istituti di definizione

agevolata delle sanzioni previsti per l’atto oggetto di annullamento

o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica

dell’atto purche’ rinunci al ricorso. In tale ultimo caso le spese

del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

1-septies. Le disposizioni del comma 1-sexies non si applicano

alla definizione agevolata prevista dall’articolo 17, comma 2, del

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

1-octies. L’annullamento o la revoca parziali non sono

impugnabili autonomamente.”.

Art. 12

Sospensione dei termini per eventi eccezionali

1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di

versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali

e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e

le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da

eventi eccezionali, comportano altresi’, per un corrispondente

periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione

dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonche’

la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di

liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a

favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e

assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle

disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.

212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati

entro 30 giorni dal termine del periodo di sospensione.

2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all’attivita’

degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e

assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei

territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi

sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi

domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da

eventi eccezionali e per i quali e’ stata disposta la sospensione

degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31

dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la

sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni

dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al

31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di

sospensione.

3. L’Agente della riscossione non procede alla notifica delle

cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al

comma 1.

Art. 13

Razionalizzazione degli interessi per il versamento,

la riscossione e i rimborsi di ogni tributo

1. Il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i

rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste

dall’articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133,

e’ determinato possibilmente in una misura unica, nel rispetto degli

equilibri di finanza pubblica, compresa nell’intervallo tra lo 0,5

per cento e il 4,5 per cento, determinata con il decreto del Ministro

dell’economia e delle finanze di cui al comma 2.

2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da

emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, viene stabilita la misura e la decorrenza

dell’applicazione del tasso di cui al comma 1.

3. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 2, continuano ad

applicarsi le disposizioni di cui alle singole leggi d’imposta e il

decreto ministeriale del 21 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 136 del 15 giugno 2009. Per gli interessi di mora di cui

all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 602, si applica il tasso individuato annualmente

con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

4. La misura del tasso di interesse di cui al comma 1 puo’ essere

rideterminata annualmente con decreto del Ministro dell’economia e

delle finanze.

5. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo

non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 14

Notifica a mezzo di posta elettronica certificata

1. Al fine di potenziare la diffusione dell’utilizzo della posta

elettronica certificata nell’ambito delle procedure di notifica,

nell’ottica del massimo efficientamento operativo, della riduzione

dei costi amministrativi e della tempestiva conoscibilita’ degli atti

da parte del contribuente, all’articolo 26 del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il secondo comma e’

sostituito dal seguente: “La notifica della cartella puo’ essere

eseguita, con le modalita’ di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica

certificata, all’indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine

previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in

forma societaria, nonche’ di professionisti iscritti in albi o

elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalita’,

all’indirizzo risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di

posta elettronica certificata (INI-PEC). All’Agente della riscossione

e’ consentita la consultazione telematica e l’estrazione, anche in

forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica l’articolo 149-bis

del codice di procedura civile. Se l’indirizzo di posta elettronica

del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve

eseguirsi, mediante deposito dell’atto presso gli uffici della Camera

di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo

avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo

stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza

ulteriori adempimenti a carico dell’agente della riscossione.

Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica

risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da

effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio. Per le

persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica

certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica e’

eseguita esclusivamente con tali modalita’ all’indirizzo dichiarato

all’atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente

comunicato all’Agente della riscossione all’indirizzo di posta

elettronica risultante dall’indice degli indirizzi delle pubbliche

amministrazioni istituito ai sensi dell’articolo 57-bis del decreto

legislativo 7 marzo 2005 n. 82.”.

2. Per assicurare alle Camere di Commercio i tempi tecnici

necessari per l’adeguamento alle nuove previsioni, le disposizioni

modificative di cui al comma 1, si applicano alle notifiche

effettuate a decorrere dal 1° giugno 2016. Fino a tale data resta

ferma la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della

presente legge.

Art. 15

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni dell’articolo l, commi da 538 a 540, della legge

24 dicembre 2012, n. 228, nel testo modificato dall’articolo l del

presente decreto, si applicano alle dichiarazioni presentate

successivamente alla data di relativa entrata in vigore del presente

decreto. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate

sono disciplinate le modalita’ telematiche di presentazione della

dichiarazione e di invio della risposta al debitore. Fino alla data

fissata da tale provvedimento resta fermo quanto disposto dalle

stesse disposizioni nella versione in vigore antecedente alle

suddette modifiche.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, si applicano a

decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso:

a) al 31 dicembre 2014, per le somme dovute ai sensi

dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,

n. 462;

b) al 31 dicembre 2013, per le somme dovute ai sensi

dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,

n. 462;

c) al 31 dicembre 2012, per le somme dovute ai sensi

dell’articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a

seguito della liquidazione dell’imposta dovuta sui redditi di cui

all’articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

salvo che per le somme dovute relativamente ai redditi di cui

all’articolo 21 del medesimo testo unico, per le quali le

disposizioni si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al

periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013.

3. Le disposizioni di cui all’articolo 2, commi da 2 a 4, non si

applicano agli atti di adesione, agli atti definiti ai sensi

dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, alle

conciliazioni giudiziali e alle mediazioni tributarie gia’

perfezionati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni di cui all’articolo 3 comma 1, si applicano:

a) per le rateazioni di cui all’articolo 3-bis del decreto

legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, a decorrere dalle dichiarazioni

relative al periodo d’imposta in corso:

1) al 31 dicembre 2014; per le somme dovute ai sensi

dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,

n. 462;

2) al 31 dicembre 2013, per le somme dovute ai sensi

dell’articolo 3, comma 1; del decreto legislativo 18 dicembre 1997,

n. 462;

3) al 31 dicembre 2012, per le somme dovute ai sensi

dell’articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a

seguito della liquidazione dell’imposta dovuta sui redditi di cui

all’articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

salvo che per le somme dovute relativamente ai redditi di cui

all’articolo 21 del medesimo testo unico, per le quali le

disposizioni si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al

periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013;

b) per le rateazioni disciplinate ai sensi dell’articolo 8 del

decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, agli atti di adesione,

agli atti definiti ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo

19 giugno 1997, n. 218, alle conciliazioni giudiziali e alle

mediazioni tributarie perfezionati a decorrere dalla data di entrata

in vigore del presente decreto legislativo.

5. Le disposizioni di cui all’articolo 19, commi 1, 1-quater e 3,

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

602, come modificate dallo stesso articolo 10, comma 1, lettera a),

si applicano alle dilazioni concesse a decorrere dalla data di

entrata in vigore del presente decreto.

6. Le disposizioni di cui all’articolo 19, comma 3-bis, del decreto

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto

dall’articolo 10, comma 1, lettera a), n. 4), si applicano alle

dilazioni concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del

presente decreto e ai piani di rateazione in essere alla stessa data.

7. Le somme iscritte a ruolo non ancora versate, oggetto di piani

di rateazione concessi dagli agenti della riscossione e decaduti nei

24 mesi antecedenti l’entrata in vigore del presente decreto,

possono, a semplice richiesta del contribuente, da presentarsi

inderogabilmente entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, essere ripartite fino a un massimo di 72 rate

mensili. In tal caso, ferma restando l’applicazione delle

disposizioni di cui all’articolo 19, comma 1-quater in quanto

compatibile, lettere b) e c) del comma 3, e comma 4 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come

modificato dal presente decreto, il mancato pagamento di due rate

anche non consecutive, determina la decadenza automatica dal

beneficio della rateazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi’ 24 settembre 2015