In materia di accise, per le perdite dei prodotti in regime sospensivo avvenute durante il processo di fabbricazione o di lavorazione, l’abbuono dell’imposta è concesso nei limiti dei cali tecnicamente ammissibili determinati dal Ministro delle finanze con proprio decreto.

(Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 28 settembre 2016, n. 19150)

…, omissis …

Ordinanza

sul ricorso 14937/2015 proposto da:

(OMISSIS) SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2493/06/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BARI del 03/06/2014, depositata il 02/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’articolo 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. Con il primo motivo si deduce la “violazione del Decreto Ministeriale 13 gennaio 2000, n. 55, articolo 1, comma 4. Error in iudicando ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 7, n. 3”, per avere la C.Testo Unico escluso la cumulabilita’ tra cali naturali e cali tecnici della merce (g.p.l.) invece espressamente ammessa dalla normativa citata.

2. Con il secondo, intitolato “Sulla violazione delle norme di legge di cui agli articoli 115 e 176 c.p.c.. Sul vizio di motivazione della sentenza per omesso esame di documenti decisivi ai fini della controversia. Errores in iudicando ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”, si lamenta che il giudice d’appello non abbia nemmeno menzionato la documentazione appositamente prodotta in corso di causa (“d.a.s.” – documenti di accompagnamento semplificati) attestanti l’attivita’ di imbottigliamento di kg. 108.000 di g.p.l. sfuso, posta in essere tra l’1 e l’11 gennaio 2007, generatrice del calo tecnico del 2% (tab. B) che, aggiunto al riconosciuto calo naturale di giacenza del 3% (tab. A), avrebbe comportato una minore giacenza di soli kg. 0,866, in luogo dei kg. 2.871 contestati.

3. Il ricorso – i cui motivi, in quanto connessi, possono essere esaminati congiuntamente – e’ manifestamente fondato sotto il profilo motivazionale, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nel testo vigente ratione temporis (come modificato dal Decreto Legislativo n. 40 del 2006, articolo 2).

4. Invero, il disconoscimento del “calo tecnico” da parte della C.T.R. non si fonda su un errore in diritto, bensi’ sulla totale pretermissione delle produzioni documentali effettuate del contribuente (specificamente riportate in ricorso) per dimostrare il fatto controverso e decisivo – il cui esame e’ stato percio’ omesso dell’imbottigliamento del g.p.l., assunto come generatore del calo tecnico. Il giudice d’appello ha infatti negato la cumulabilita’ tra calo naturale e calo tecnico delle merci non gia’ in astratto, bensi’ in concreto, ritenendo che la contribuente non avesse “mai dettagliate in atti… le particolari condizioni necessarie per poter beneficiare delle relative tolleranze riferite al cumulo dei cali naturali e tecnici”, specie a fronte di una eccessiva “deficienza di giacenza di gas” proprio nel “ristretto periodo di tempo” “1 gennaio 2007 – 11 gennaio 2007”.

5. Risultano quindi integrate le condizioni in base alle quali questa Corte ha evidenziato che “il mancato esame di un documento puo’ essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilita’, l’efficacia delle apre risultanze istruttorie che hanno determinalo il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento”, essendo state nel caso di specie puntualmente indicate “le ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa” (Cass. sez. 5, n. 25756/14; conf. sez. 4, n. 4980/14; Sez. 1, n. 5377/11; Sez. 4, n. 4369/09; Sez. 3, n. 11457/07).

Al riguardo e’ stato altresi’ chiarito che per fatto controverso e decisivo, in relazione al quale la motivazione si assume carente, “deve intendersi non una questione o un punto della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale ex articolo 2697 c.c. – cioe’ un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo – od anche un fatto secondario – cioe’ un fallo dedotto in creazione di prova di un fatto principale – purche’ controverso e decisivo” (Cass. n. 20931/13; cfr. Cass. nn. 16655/11 e 2805/11).

6. Dovendosi dunque demandare al giudice di rinvio l’esame della questione relativa al dedotto calo tecnico della merce in considerazione (cfr. Cass. sez. 5, n. 10761/13), e’ utile in proposito rammentare (v. amplius Cass. sez. 5, nn. 20931/13, 14841/12, 14840/12):

a) che in materia di accise, il Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, articolo 4, stabilisce che per le perdite dei prodotti in regime sospensivo avvenute durante il processo di fabbricazione o di lavorazione, l’abbuono dell’imposta e’ concesso “nei limiti dei cali tecnicamente ammissibili determinati dal Ministro delle finanze con proprio decreto” (comma 2), precisando che “per i cali naturali e tecnici si applicano le disposizioni previste dalla normativa doganale” (comma 2);

b) che secondo l’articolo 37 del t.u. doganale, approvato col Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, “i cali ammissibili sono determinati con norme regolamentari emanate dal Ministro delle finanze con proprio decreto”;

c) che a norma dell’articolo 864 del Regolamento CEE 2453/93 (recante “disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario”) le disposizioni nazionali, in vigore negli Stati membri, riguardanti i tassi forfetari di perdita irrimediabile di merci per cause inerenti alla loro stessa natura – vale a dire, per il nostro Paese, le norme regolamentari dettate col decreto ministeriale cui si e’ appena fatto cenno e del cui contenuto si dira’ poco avanti – si applicano “quando l’interessato non fornisca la prova che la perdita effettiva e’ stata superiore a quella calcolata applicando il tasso forfetario stabilito per la merce in oggetto”;

d) che secondo il precedente articolo 862, delle quantita’ mancanti (qualora cioe’ si assuma “che la perdita effettiva e’ stata superiore” all’abbuono determinato applicando il tasso forfetario) si tiene conto quando dalle prove fornite dall’interessato “risulti che le perdite accertale sono imputabili a cause inerenti unicamente alla natura della merce in oggetto e che egli non ha commesso alcuna negligenza o manovra fraudolenta”, da intendersi come “inosservanza delle norme relative al trasporto, all’immagazzinamento, alla manipolazione o alla lavorazione e alla trasformazione, stabilite dall’autorita’ doganale o derivanti dall’uso normale delle merci in causa”;

e) che il “Regolamento recante norme in materia di cali naturali e tecnici delle merci soggette a vincolo doganale e ad accise”, adottato col Decreto Ministeriale Finanze 13 gennaio 2000, n. 55, suddivide “i cali delle merci per cause inerenti alla loro stessa natura, di cui all’articolo 864 del regolamento CEE della Commissione n. 2454/93 del 2 luglio 1993”, in cali naturali – le perdite di peso o di volume delle merci che si verificano nel tempo per effetto di fenomeni chimici fisici o biologici, comprese le perdite connesse all’introduzione o all’estrazione di merci e cali tecnici – le perdite di peso o di volume dipendenti da manipolazioni a cui le merci siano state sottoposte durante la permanenza in depositi o in altri luoghi, ovvero in dipendenza del loro trasporto – precisando che i primi sono cumulabili con i secondi (articolo 1) e che sono riconosciuti in via forfetaria “i cali naturali e tecnici contenuti entro le misure indicate nelle tabelle A e B allegate” (articolo 2); e che laddove le perdite effettive siano superiori ai tassi forfetari, grava sul contribuente (come previsto dall’articolo 862 del Regolamento CEE n. 2454 del 1993, cui l’articolo 2 del Decreto Ministeriale cit. rinvia) l’onere di provare che le perdite accertate siano “imputabili a cause inerenti unicamente alla natura della merce in oggetto e che egli non ha commesso alcuna negligenza o manovra fraudolenta”, negligenza nella cui nozione e’ compresa l’inosservanza delle norme – stabilite dall’autorita’ doganale o derivanti dall’uso normale delle merci in causa relative ad immagazzinamento, manipolazione, lavorazione o trasformazione.

7. In conclusione, il ricorso va accolto e la causa va rinviata al giudice d’appello che, in diversa composizione, provvederà anche alla statuizione sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.