In stato di ebbrezza, provoca un sinistro stradale. I Carabinieri eseguono l’accertamento con l’etilometro dopo un’ora. Validi i risultati (Corte di Cassazione, Sezione Feriale Penale, Sentenza 9 ottobre 2019, n. 41403).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE FERIALE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo – Presidente

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere

Dott. TORNESI Daniela Rita – Rel. Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) Davide nato a VENEZIA il xx/xx/xxxx;

avverso la sentenza del 24/09/2018 della CORTE APPELLO di VENEZIA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa DANIELA RITA TORNESI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa ROBERTA MARIA BARBERINI che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

L’avvocato BORTOLOTTO GIORGIO in difesa di (OMISSIS) Davide insiste per l’accoglimento del ricorso.

L’avvocato MICHIELAN ANDREA in difesa di (OMISSIS) Davide si associa alle conclusioni del codifensore.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 24 settembre 2018 la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia del 26 aprile 2016 con la quale il Tribunale di Treviso dichiarava (OMISSIS) Davide responsabile del reato di cui all’art. 186, commi 2 lett.c), 2 bis e 4 cod. strada e lo condannava alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno di arresto ed euro 3.000 di ammenda.

1.1. Al predetto imputato era contestato di essersi posto alla guida dell’autovettura Volkswagen Passat targata (OMISSIS) in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche accertato mediante etilometro (tasso alcolemico pari a 1,77 g./I. alla prima misurazione e pari a 1, 72 alla seconda misurazione) e di avere provocato un sinistro stradale. In Preganziol il 7 settembre 2014.

2. (OMISSIS) Davide ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza deducendo, quale unico motivo, l’inosservanza e/o erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 530 comma 2, e 533 cod. proc. pen., 186, comma 2, lett.c), 2 bis e 4 cod. strada.

2.1. Evidenzia che non risulta comprovata lo stato di ebbrezza nei termini di cui alla contestazione tenuto conto del lasso temporale intercorso tra il momento dell’incidente avvenuto verso le ore 20.30 e i rilievi etilometrici eseguiti intorno alle ore 21.30, nel momento in cui il tasso alcolico era al picco, così come evidenziato dal consulente tecnico di parte dott.ssa R. Snenghi.

Sostiene che, pertanto, a fronte della totale incertezza sull’effettivo stato di ebbrezza al momento dell’incidente, i giudici di merito sarebbero dovuti pervenire ad un giudizio assolutorio ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen. o, in subordine, ritenere non comprovata la sussistenza di prova di valori corrispondenti a tassi alcolemici superiori a 1,5 g./I.

2.2. Conclude chiedendo l’annullamento della sentenza con ogni conseguente statuizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Si premette che nel caso, come quello in esame, di c.d. doppia conforme, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi si integrano a vicenda e confluiscono in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione.

2.1. Ciò premesso, è opportuno sottolineare che dalle sentenze di merito complessivamente considerate risulta che il compendio probatorio posto a fondamento del giudizio di colpevolezza in relazione al reato contestato è costituito:

– dal verbale di accertamenti urgenti della polizia giudiziaria da cui risulta che il (OMISSIS) aveva difficoltà di espressione verbale ed alito fortemente vinoso;

– dalla dinamica del sinistro stradale causato dal (OMISSIS) caratterizzata, dapprima, dal tamponamento dell’autovettura che lo precedeva e poi dalla invasione dell’opposta corsia che determinava, tra l’altro, l’urto di altro veicolo, a dimostrazione della mancanza totale di controllo dell’autovettura;

– dagli esiti dell’alcoltest che sono stati ritenuti dimostrativi di un progressivo accumulo di alcol ingerito dal (OMISSIS) il 7 settembre 2014, anche alla stregua delle dichiarazioni rese dallo stesso imputato il quale ammetteva di essersi intrattenuto durante la giornata ad un incontro conviviale con gli amici e di avere ivi bevuto e mangiato.

Nella sentenza di primo grado sono state confutate, con argomentazioni logiche e congrue, le conclusioni cui era giunta la dott.ssa R. Snenghi, consulente tecnico della difesa, la quale affermava che, con ogni probabilità, il (OMISSIS), al momento di esecuzione del primo accertamento (ore 21.30) si trovava nella c.d. fase di picco della curva di assorbimento dell’alcol mentre alle ore 20.00, ovvero al momento del sinistro stradale, il tasso alcolemico era da ritenersi con valori decisamente più bassi.

Ed invero, è stato sottolineato che gli esiti della predetta consulenza si fondano su un erroneo presupposto di fatto, quello dell’asserita assunzione dell’alcol da parte del (OMISSIS) circoscritta, rispetto all’intero arco della giornata, a poche ore prima del sinistro stradale, e ciò in contrasto con il complesso delle emergenze processuali da cui si evince, invece, che il (OMISSIS) avesse i sintomi dello stato di ebbrezza, nei termini di cui alla contestazione, sin dal momento dell’incidente.

Del resto lo stesso (OMISSIS), nel ricorso per cassazione, ha ammesso che le ragioni del ritardo con il quale sono stati effettuati gli accertamenti sono dovute alla circostanza che verso le 20.30 era intervenuta una pattuglia dei Carabinieri che non era fornita di strumenti idonei ai rilievi etilometrici, cosicché gli accertamenti venivano effettuati solo al sopraggiungere di altri operatori di polizia giudiziaria muniti della strumentazione necessaria che procedevano alle rilevazioni alle ore 21.30 e 21.53.

3. Inoltre la Corte distrettuale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte (Sez. 4, n. 24206 del 4 marzo 2015, Rv. 263725, Sez. 4, n. 13999 dell’11/03/2014) secondo cui in presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull’imputato l’onere di dimostrare le circostanze in grado di privare l’accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato e non integra circostanza utile a tal fine il mero lasso temporale intercorrente tra l’ultimo atto di guida e il momento dell’accertamento che è inevitabile e non incide, di per sé, sulla validità del rilevamento alcolemico.

4. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 13/08/2019.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2019.

SENTENZA – copia non ufficiale -.