In tema di guida in stato di ebbrezza, l’omesso deposito del verbale contenente gli esiti del cosiddetto alcoltest non integra alcuna nullità, costituendo una mera irregolarità che non incide sulla validità o sull’utilizzabilità dell’atto, rilevando soltanto ai fini della decorrenza del termine entro il quale è consentito l’esercizio delle attività difensive.

(Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza 18 agosto 2016, n. 34976)

…, omissis …

Sentenza

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 3158/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 07/04/2015;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/03/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DANIELE CENCI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FIMIANI Pasquale,

che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1 La Corte di appello di Bologna ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale di Bologna che aveva riconosciuto (OMISSIS) responsabile del reato di guida in stato di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di bevande alcooliche, essendo stato rilevato mediante etilometro un tasso alcoolemico pari a 1,28 g/l alla prima prova e 1,24 g/l alla seconda, con l’aggravante dell’ora notturna (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 186, comma 2, lettera b, e comma 2 sexies); fatto contestato come commesso il (OMISSIS).

2. Il difensore dell’imputato ha presentato tempestivamente ricorso avverso la decisione, affidato a tre motivi, con i quali si evocano le categorie della violazione di legge e del vizio di motivazione.

Domanda, in conseguenza, l’annullamento della sentenza.

2.1. Si denunzia, in primo luogo, l’illegittimita’ della decisione per violazione di legge processuale – articolo 366 c.p.p. – che sarebbe sanzionata da nullita’ e/o da inutilizzabilita’.

Si assume, infatti, che dopo la effettuazione del cosiddetto alcoltest mediante etilometro non sarebbe avvenuto il prescritto deposito nella segreteria del Pubblico Ministero entro i tre giorni successivi, con avviso al difensore, sicche’ i risultati compendiati negli scontrini dell’alcooltest sarebbero radicalmente inutilizzabili ovvero nulli, con la conseguenza che, non potendosene tenere conto nella decisione ed essendo i residui elementi dell’istruttoria, meramente documentale, insufficienti ai fini dell’affermazione della penale responsabilita’ dell’imputato, erronea sarebbe la condanna; e la Corte territoriale avrebbe immotivatamente disatteso l’eccezione sollevata con i motivi di appello.

2.2. Con un secondo motivo si censura la – ritenuta – mancanza, contraddittorieta’ e/o manifesta illogicita’ della motivazione della Corte di appello, la quale non avrebbe tenuto nella dovuta considerazione i rilievi difensivi svolti nei motivi di appello e tesi a dimostrare l’innocenza dell’imputato, senza offrire adeguata spiegazione e meramente richiamando – si assume da parte del ricorrente – la motivazione del Tribunale.

2.3. Con un terzo ed ultimo motivo si denunzia l’assenza di apparato motivazionale adeguato ad escludere la concessione delle attenuanti generiche, non essendo, ad avviso del ricorrente, la presenza di precedenti penali in giudicato, che nel ricorso si sottolinea essere estinti, automaticamente ostativa al riconoscimento della diminuente in questione. Si invoca, pertanto, la mitigazione delle conseguenze penali della contestata condotta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ complessivamente infondato e va rigettato.

In via preliminare deve osservarsi che i motivi di ricorso sono sostanzialmente riproduttivi di quelli di appello e che tutte le doglianze, gia’ sottoposte al giudice dell’appello e dallo stesso motivatamente disattese, vengono riproposte alla Corte di legittimita’. Peraltro le questioni affrontate nel ricorso non sempre si confrontano puntualmente con il testo della sentenza di appello che, integrandosi con la motivazione redatta dal Tribunale, viene a comporre un tessuto argomentativo solido ed immune da vizi logici: in conseguenza, il secondo motivo di ricorso, come si vedra’, risulta inammissibile, mentre il primo ed il terzo sono infondati.

1.1. Quanto, anzitutto, al vizio da cui sarebbe affetta la decisione per effetto del dedotto omesso deposito nella segreteria del P.M. dei risultati dell’alcooltest, al riguardo il giudice di appello ha osservato che il mancato avvertimento, in relazione all’effettuazione dell’alcooltest, della facolta’ di farsi assistere da difensore di fiducia da’ luogo ad una nullita’ di ordine generale ma non assoluta che deve essere eccepita prima del compimento dell’atto ovvero, se cio’ non e’ possibile, immediatamente dopo ai sensi dell’articolo 182 c.p.p., comma 2, mentre nel caso di specie l’eccezione e’ stata proposta soltanto con l’atto di appello, ergo: tardivamente; si e’ inoltre escluso che all’accertamento del tasso alcoolemico svolto alla p.g. debbano applicarsi le forme poste dall’articolo 360 c.p.p., che disciplina le indagini tecniche del P.M. (pp. 1-2 della sentenza di appello).

La motivazione svolta dalla Corte territoriale sullo specifico punto e’ stata additata ad inconferente dall’imputato, il quale ha sottolineato che nei motivi di appello aveva censurato l’omissione del deposito degli atti nella segreteria del P.M. e dell’avviso al difensore, con pregiudizio dei diritti della difesa: discenderebbe la inutilizzabilita’ e/o la nullita’ degli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria.

L’assunto del ricorrente non e’ condivisibile.

Si e’, infatti, in piu’ occasioni – persuasivamente – precisato che in tema di guida in stato di ebbrezza, l’omesso deposito del verbale contenente gli esiti del cosiddetto alcoltest non integra alcuna nullita’, costituendo una mera irregolarita’ che non incide sulla validita’ o sull’utilizzabilita’ dell’atto, rilevando soltanto ai fini della decorrenza del termine entro il quale e’ consentito l’esercizio delle attivita’ difensive (cfr., ex plurimis, Sez. 4, n. 49407 del 21/11/2013, Grossi, Rv. 257885; Sez. 4, n. 12025 del 02/12/2010, dep. 2011, Cinciripini, Rv. 249941; Sez. 4, n. 4159 del 15/10/2009, dep. 2010, Tamburini, Rv. 246418; Sez. 4, n. 24876 del 08/04/2008, Castelli, Rv. 240296).

Sussiste, poi, l’obbligo di dare l’avviso ex articolo 114 disp. att. c.p.p., la cui eventuale violazione, pero’, puo’ essere utilmente dedotta solo sino alla deliberazione della sentenza di primo grado (Sez. Un., n. 5396 del 29/01/2015, Bianchi, Rv. 263023): in tal senso e’ pertinente, oltre che condivisibile, la motivazione reiettiva della Corte di appello che, sia pure in maniera estremamente sintetica, ha inteso dire che alcuna nullita’ – ed a maggior ragione, alcuna inutilizzabilita’, essendo inconfigurabile la situazione prevista dall’articolo 191 c.p.p., comma 1 – e’ ravvisabile nel caso di specie e che, in ogni caso, l’eventuale violazione dell’articolo 114 disp. att. c.p.p. doveva essere dedotta prima della sentenza di primo grado, cio’ che non risulta essere avvenuto.

1.2. Il secondo motivo di ricorso e’ inammissibile, siccome estremamente generico, non indicando in alcun modo quali sarebbero le aporie motivazionali della sentenza di appello, con il testo della quale il ricorrente, in realta’, non si confronta.

1.3. Quanto al terzo ed ultimo motivo di ricorso, deve darsi atto che entrambe le sentenza di merito hanno negato il riconoscimento delle attenuanti generiche in considerazione delle precedenti condanne a carico di (OMISSIS), tra cui una per guida in stato di ebbrezza, richiamando peraltro la decisione di secondo grado pertinenti precedenti giurisprudenziali di legittimita’ a proposito dei criteri per la concessione o meno della diminuente in questione.

Il difensore ha evidenziato che i precedenti penali sono estinti e si e’ lamentato del diniego della concessione della diminuente ex articolo 62 bis c.p.. Il motivo di doglianza sul punto e’ strutturato sui seguenti passaggi argomentativi (pp. 4-6 del ricorso): i precedenti dell’imputato, in effetti sussistenti, sono estinti, sicche’ da considerare tamquam non essent; l’imputato, in sostanza equiparabile ad un incensurato, avrebbe, in conseguenza, diritto al riconoscimento delle attenuanti generiche; e la Corte di appello, nel non riconoscerle benche’ invocate, avrebbe commesso un errore di diritto.

L’assunto difensivo e’ infondato, per una pluralita’ di motivi.

Va premesso che il riconoscimento delle attenuanti generiche, per affermazione della S.C. a tal punto radicata e costante da non rendere necessaria alcuna citazione di precedenti giurisprudenziali in termini, e’ una statuizione che l’ordinamento opportunamente rimette alla prudente discrezionalita’ del giudice di merito, per cui non vi e’ margine alcuno per il sindacato di legittimita’ quando la decisione sia motivata in modo conforme a legge e secondo i canoni della logica.

Cio’ posto, dalla avvenuta estinzione dei reati, in effetti risultante dal casellario, non potrebbe comunque, per cio’ solo, derivare la conseguenza auspicata dal ricorrente, il quale non tiene nella dovuta considerazione la modifica apportata dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125, all’articolo 62 bis c.p. (pacificamente applicabile nel caso di specie, risalendo la condotta al (OMISSIS)), che al comma 3 recita: “In ogni caso, l’assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non puo’ essere, per cio’ solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al comma 1”. E, infatti, si e’ precisato che, per effetto della richiamata modifica dell’articolo 62 bis c.p., ai fini della legittima concessione della diminuente non e’ piu’ sufficiente lo stato di incensuratezza dell’imputato (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 44071 del 25/08/2014, Papini e altri, Rv. 260610; Sez. 5, n. 4033 del 04/12/2103, dep. 2014, Morichelli, Rv. 258747).

Trascura, infine, il ricorrente di considerare che, come e’ stato gia’ precisato ed il Collegio non ritiene di doversi discostare dalla puntualizzazione – ai fini dell’applicabilita’ delle circostanze attenuanti generiche il giudice, alla luce dei criteri di determinazione della pena di cui all’articolo 133 c.p., puo’ correttamente tenere conto anche dei reati estinti, costituendo elementi comunque illuminanti circa la condotta di vita anteatta dell’individuo (v., in termini, Sez. 5, n. 39473 del 13/06/2013, Paderni, Rv. 257200).

2. Occorre, infine, dare atto che esiste una questione che la Corte, per le sue implicazioni, almeno a livello potenziale, puo’ prendere in considerazione anche di ufficio: si rileva, infatti, del testo della sentenza impugnata che la difesa ha invocato nella discussione in appello l’applicazione dell’articolo 131 bis c.p., che il P.G. si e’ opposto e che la Corte territoriale ha motivatamente disatteso la richiesta.

Ebbene, ha ritenuto la Corte di legittimita’ in plurime, recenti, occasioni che l’esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, di cui all’articolo 131 bis c.p., ha natura sostanziale ed e’ applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 16 marzo 2015, n. 28, compresi quelli pendenti in sede di legittimita’, nei quali la Suprema Corte puo’ rilevare anche di ufficio ai sensi dell’articolo 609 c.p.p., comma 2, la sussistenza delle condizioni di applicabilita’ del predetto istituto, dovendo peraltro limitarsi, attesa la natura del giudizio di legittimita’, ad un vaglio di astratta non incompatibilita’ della fattispecie concreta, come risultante dalla sentenza e dagli atti processuali, con i requisiti ed i criteri indicati dal predetto articolo 131 bis c.p. (v. Sez. 2, n. 41742 del 30/09/2015, Clemente, Rv. 264596; Sez. 5, n. 5800 del 02/07/2015, dep. 2016, Markikou, non mass.; Sez. 4, n. 22381 del 17/04/2015, Mauri, Rv. 263496).

Cio’ posto, si rileva che nel caso di specie il giudice di merito ha congruamente descritto un quadro, oggettivo e soggettivo, incompatibile la tenuita’ dell’offesa e con l’occasionalita’ del comportamento: discende l’esclusione, gia’ in linea astratta, della ravvisabilita’ della causa di non punibilita’ in parola.

3. Alle considerazioni che precedono consegue, di necessita’, il rigetto del ricorso e la condanna di (OMISSIS) al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali.