In tema di interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, Sentenza 19 marzo 2019, n. 12218).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIDELBO Giorgio – Presidente –

Dott. MOGINI Stefano – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Anna – rel. Consigliere –

Dott. BASSI Alessandra – Consigliere –

Dott. COSTANTINI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M.T.C., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 30/05/2018 della Corte d’appello di Brescia;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Anna Criscuolo;

udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Fodaroni M. Giuseppina, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Il difensore di M.T.C. ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza emessa in data 19 settembre 2014 dal Tribunale di Cremona, ha riconosciuto all’imputato le attenuanti generiche e per l’effetto ha ridotto la pena a giorni 20 di reclusione, confermando nel resto la sentenza appellata, che aveva dichiarato l’imputato colpevole del reato di cui all’art. 340 c.p. per aver turbato la regolarità della seduta di consiglio comunale, determinandone la sospensione.

Ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi:

1.1 violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 340 c.p. e art. 21 Cost. nonchè mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per non avere la Corte di appello valutato adeguatamente le prove assunte nel giudizio di primo grado, che dimostrano la mancanza dell’elemento soggettivo del reato.

Deduce che risulta provato soltanto che la sera dei fatti il M., insieme ad altre venti persone, si era recato presso la sala del consiglio comunale di (OMISSIS) per assistere ai lavori e ad un certo punto aveva chiesto di parlare, ricevendo un diniego: quindi, il M. si è avvalso del diritto di manifestare liberamente il suo pensiero, garantito dall’art. 21 Cost., anzi, ha solo tentato di farlo, in quanto gli fu negato di intervenire, nonostante il parere favorevole del capogruppo dell’opposizione.

Il ricorrente non voleva interrompere la seduta, in quanto i cori intervennero solo dopo che al M. fu negato di intervenire, né vi è prova di un accordo con le altre persone, che reagirono in quanto trovavano ingiusto il rifiuto.

Si sottolinea, inoltre, che la turbativa durò solo 20 minuti e, dopo la sospensione, disposta per ragioni di opportunità, la seduta fu ripresa: quindi, non fu arrecato un reale pregiudizio, atteso che all’arrivo della polizia l’imputato e gli altri lasciarono l’aula;

1.2 manifesta illogicità della motivazione con riferimento all’assoluzione dei coimputati, in quanto il primo giudice aveva ritenuto che, pur non potendo escludere che i coimputati intendessero sostenere le richieste del M., erano rimasti in silenzio, iniziando a protestare solo dopo il rifiuto opposto al ricorrente, ritenuto ingiusto, cosicchè è contraddittoria l’affermazione di responsabilità del M., che come gli altri aveva ritenuto ingiusto il diniego. La sentenza impugnata, invece, afferma che l’azione di disturbo era programmata e organizzata;

1.3 erronea applicazione dell’art. 131-bis c.p., in quanto la Corte di appello ha ritenuto che anche la modesta durata dell’interruzione non consente di ritenere la particolare tenuità del fatto per le modalità reiterate del disturbo, tali da richiedere l’intervento della forza pubblica, ma tale intervento aveva riguardato tutto il pubblico e non risulta provato che fosse stato il M. ad aver previsto e addirittura organizzato l’azione dei coimputati.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato, in quanto la sentenza impugnata è motivata in modo congruo e conforme ai principi affermati da questa Corte in tema di interruzione di pubblico ufficio o servizio.

Nel disattendere la prospettazione difensiva circa la mancanza di dolo nella condotta del ricorrente, la sentenza impugnata precisa che il M. non si era affatto limitato a chiedere la parola, atteso che, secondo la deposizione del presidente del consiglio comunale, “pretendeva a viva voce, tant’è che disturbava ed interrompeva l’adunanza, di parlare”.

Sul punto la sentenza di primo grado aggiunge che, pur essendo stato rappresentato al M. che il regolamento non prevedeva alcun intervento del pubblico, la richiesta era stata reiterata ed insistente ed aveva innescato la reazione del pubblico, tant’è che le persone presenti si erano alzate ed avevano mostrato striscioni ed anche il capogruppo di minoranza aveva chiesto di sospendere la seduta e di sentire il M., ma anche tale richiesta non era stata accolta, non solo perchè non prevista dal regolamento comunale, ma anche perchè avrebbe costituito un precedente (v. pag.1 e 2 della sentenza di primo grado).

Ne deriva che correttamente i giudici di appello hanno disatteso la prospettazione riduttiva della difesa, soprattutto, avuto riguardo al subbuglio innescato dal comportamento dell’imputato, placato solo dall’intervento della forza pubblica, richiesto dal presidente della seduta.

Considerato che ai fini della configurabilità del reato di interruzione di un ufficio ovvero di un servizio pubblico o di pubblica necessità, è necessario che il turbamento della regolarità abbia comportato e causato un’apprezzabile alterazione del funzionamento dell’ufficio o del servizio, ancorchè temporanea (Sez.5, n. 1913 del 16/10/2017, dep. 2018, Andriulo e altri, Rv. 272321) e che non rileva che l’interruzione sia definitiva o il turbamento totale, essendo sufficiente, a tal fine, anche un’interruzione momentanea, purchè di durata non irrilevante, o un turbamento relativo, purchè non insignificante (Sez. 5, sent. n. 15388 del 6/3/2014, Rv. 260217), i giudici hanno fatto corretta applicazione di tali principi e correttamente ritenuto sussistente l’elemento psicologico del reato in ragione della insistente e pressante richiesta di intervenire del M., nonostante gli fosse stato chiarito che non era consentito in quella sede, così da costringere il presidente a ribadire il diniego e da provocare la reazione tumultuosa delle persone entrate in aula insieme a lui.

Del tutto inconferente risulta, quindi, il riferimento al diritto alla libertà di espressione del pensiero, in quanto l’esercizio del diritto di manifestazione del pensiero, garantito dall’art. 21 Cost., comma 1, cessa di essere legittimo quando travalichi nella lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, come quando si concreti in un comportamento integrante la fattispecie di cui all’art. 340 c.p. con modalità di condotta, che esorbitino dal fisiologico esercizio di quei diritti (Sez. 6, n. 46461 del 30/10/2013 Giannotti, Rv. 257452; Sez. 6, n. 7822 del 27/11/1998, Magnanelli e altri, Rv. 214755), come avvenuto nel caso in esame.

2. Parimenti infondata è la dedotta contraddittorietà della motivazione relativa ai coimputati assolti: assoluzione sulla quale la difesa fonda la netta separazione della condotta dell’imputato da quella degli altri presenti.

I giudici di appello hanno, invece, sottolineato la condotta provocatoria ed insistente del M. e ravvisato nell’immediata azione di protesta e di supporto delle persone entrate insieme al ricorrente una conseguenza prevedibile della sua condotta, avuto riguardo alla condivisione di intenti ed all’azione di disturbo ed interruzione posta in essere con esibizione di striscioni, aventi ad oggetto la stessa rimostranza del M..

Quindi, la reazione collettiva, indipendentemente dalla validità delle rivendicazioni, era risultata adesiva al comportamento del M. e si era risolta in concreto in una persistente e massiccia azione di disturbo, non governata dai ripetuti richiami del presidente della seduta e dai ripetuti inviti a sedersi, a riporre gli striscioni e stare in silenzio, tanto da costringere il presidente ad abbandonare lo scranno, sospendendo, di fatto, la seduta, ed a richiedere l’intervento della polizia, che aveva fatto sgombrare l’aula e consentito la ripresa della seduta.

Il rilievo attribuito a tali elementi giustifica la valutazione in punto di sussistenza dell’elemento psicologico, atteso che, come affermato da questa Corte, ai fini della configurabilità dell’elemento psicologico del delitto di cui all’art. 340 c.p., è sufficiente che il soggetto attivo sia consapevole che il proprio comportamento possa determinare l’interruzione o il turbamento del pubblico ufficio o servizio, accettando ed assumendone il relativo rischio (Sez. 6, n. 39219 del 09/04/2013, Rv. 257081).

Ne consegue che in ragione delle modalità descritte coerentemente è stato ritenuto configurabile il reato, nonostante l’interruzione della seduta fosse durata solo 20 minuti.

3. Analogamente infondato è l’ultimo motivo, in quanto i giudici hanno giustificato il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, sottolineando sia l’irrilevanza della durata contenuta dell’interruzione, sia le modalità dell’azione, descritte in precedenza, arginate solo dall’intervento della polizia, stante l’inutilità delle spiegazioni fornite al M. per giustificare il diniego della richiesta di prendere la parola e dei richiami rivolti alle altre persone, intervenute a sostegno del ricorrente.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2019.