In tema di rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 23 gennaio 2024, n. 2274).