In tema di revisione, per prove “nuove” devono intendersi anche quelle acquisite nel precedente giudizio purché non valutate neanche implicitamente (Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Sentenza 14 gennaio 2021, n. 1519).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CATENA Rossella – Presidente

Dott. ROMANO Michele – Consigliere

Dott. SESSA Renata – Consigliere

Dott. SCORDAMIGLIA Irene – Rel. Consigliere

Dott. BRANCACCIO Matilde – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis);

avverso la sentenza del 21/10/2019 della CORTE APPELLO di GENOVA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Irene SCORDAMAGLIA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa Paola FILIPPI si riporta alle conclusioni già depositate in cancelleria e insiste nella condanna alle spese.

udito il difensore di parte civile avv. (omissis) insiste nell’inammissibilità del provvedimento impugnato. Deposita conclusioni scritte unitamente alla nota spese;

L’avv. (omissis) insiste nell’accoglimento del ricorso.

RITENUTO  IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova ha rigettato la richiesta di revisione presentata da (omissis) avverso la sentenza del 6 marzo 2006 della Corte di assise di Grosseto, irrevocabile il 14 marzo 2008, che l’aveva condannato all’ergastolo per l’omicidio di (omissis) (omissis) in (omissis) e per il porto illegale dell’arma utilizzata per commetterlo.

2. Il ricorso per cassazione consta di tre motivi, qui enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell’art. 173, comma 1, cod. proc. pen ..

– Con il primo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 630, comma  1,  lett. c), d) ed e), la violazione dell’art. 630, comma 1, lett. c), cod.proc.pen..

Si eccepisce che la prova d’alibi addotta dal condannato, secondo la quale egli era ormai (omissis) lontano dallo studio dell'(omissis), quando questi venne ucciso, avrebbe sortito l’effetto sperato se l’esperimento giudiziale tramite ‘google  maps’, tendente a verificare il tempo necessario a (omissis) (omissis) per compiere il tragitto da (omissis), ove lavorava e da dove si era allontanata poco dopo le 13,30 dell’8 marzo 2004, alla scuola materna ove si trovava il figlio, fosse stato disposto, non risultando la motivazione a corredo del diniego rassegnata dalla Corte genovese, che aveva ritenuto che non fosse nuova perché si sarebbe potuta acquisire a suo tempo mediante una <<semplice prova pratica>>, né conforme a diritto né adeguata.

– Con il secondo motivo è dedotto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione, nella parte in cui la Corte territoriale aveva giustificato il diniego di riassunzione della testimonianza di (omissis) con il rilevare che la difesa dell’istante ne avrebbe preteso una correzione.

Invero, lungi dal richiederne la correzione, la stessa difesa si era limitata ad invocarne una valutazione sinergica con quella della (omissis), perché solo attraverso una siffatta lettura dei contributi testimoniali citata sarebbe emerso che l’omicidio non si era verificato poco dopo le 13,30, ma, invece, dopo le 14,00, quando ormai il condannato  si trovava  a 34  km  da (omissis).

– Con il terzo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l’omessa motivazione in ordine alle ragioni per le quali non era stato ammesso il richiesto esperimento giudiziale sulla percettibilità degli spari (omissis) da parte della teste, sebbene si trattasse di prova dotata di novità assoluta e di portata demolitoria.

3. Ai sensi dell’art. 23, comma 8, decreto legge n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Paola Filippi, ha rassegnato per iscritto le proprie conclusioni, con nota del 6 novembre 2020, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

4. Con memorie, corredate da allegati, trasmesse in data 26 marzo 2020 e in data 18 novembre 2020, il difensore di (omissis) ha ribadito e meglio lumeggiato le deduzioni poste a sostegno dei motivi di ricorso.

5. Con memoria in data 17 novembre 2020, il difensore delle parti civili costituite (omissis) (omissis) e (omissis) ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO  IN DI RITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. La Corte di appello di Genova, investita del giudizio di revisione della condanna pronunciata nei confronti di (omissis) per l’omicidio di (omissis), avvenuto in (omissis), ha dato atto di come la perizia disposta, su richiesta del condannato, sul sistema informatico installato nel computer della vittima, avesse escluso che costei ne avesse fatto uso fino alle ore 13,46 di quello stesso giorno, di modo che la prova d’alibi dedotta dal condannato medesimo, secondo la quale egli era lontano dal luogo del delitto quando questo si era verificato – dopo le ore 14,00,  secondo la sua prospettazione – era fallita.

Ha, poi, rigettato la richiesta di verifica tramite ‘google maps’ del tempo di percorrenza tra la (omissis) e una scuola materna poco distante, avanzata dalla difesa del condannato onde chiarire quando effettivamente (omissis) si fosse allontanata dall’ufficio della Cooperativa (omissis) posto a poca distanza da quello della vittima, perché si trattava non di prova nuova, ma di accertamento esperibile già nel corso del giudizio di cognizione.

Ha, infine, evidenziato come il detto esperimento presupponesse una non consentita rilettura correttiva delle testimonianze di (omissis) e (omissis), già valutate in quel giudizio.

2. Le riportate ragioni del decidere della Corte territoriale risultano ineccepibili.

2.1. In tema di revisione la prova nuova è quella che, ex art. 630, comma 1, lett. c) cod.proc.pen., da sola o unitamente a quelle già acquisite, sia idonea a ribaltare il giudizio di colpevolezza dell’imputato (Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273028); tuttavia, poiché l’istituto della revisione è diretto a portare al risultato che al giudicato sia sostituita una nuova, diversa pronuncia, all’esito di un nuovo, diverso, giudizio, affinché il giudizio possa dirsi “nuovo”, esso deve necessariamente fondarsi su elementi di indagine diversi da quelli compresi nel processo conclusosi con il giudizio precedente (Sez.  U, n.  6019 del 11/05/1993, Ligresti, Rv. 193421; Sez. 6, n. 28267 del 10/05/2017, Buzzerio, Rv. 270414).

Donde, nel giudizio di revisione non può mai costituire nuova prova la testimonianza la cui ammissione sia richiesta al fine di ottenere una diversa e nuova valutazione delle prove già apprezzate con la sentenza di condanna (Sez. 3, n. 19598 del 10/03/2011, G., Rv. 250524; Sez. 4, n. 542 del 05/12/1996 – dep. 20/01/1997, Sorvillo, Rv. 206779),  posto  che  quando  il giudicato di condanna si sia fondato su prove testimoniali, solo la dimostrazione (positiva) della loro falsità è suscettibile di essere utilizzata come supporto ad una richiesta di revisione della sentenza, e non già il mero dubbio postumo della loro affidabilità (Sez. 3, n. 1554 del 28/04/1999,  Esposito  Amendola,  Rv. 214002; Sez. 1, n. 1534 del 13/01/1992, Di Giovine, Rv. 191113).

2.2. Alla luce dei principi indicati la rivalutazione, previa loro riassunzione, delle prove testimoniali acquisite nel giudizio conclusosi con la condanna di (omissis), e, in particolare, della deposizione di (omissis) quanto all’indicazione dell’ora in cui aveva lasciato il suo ufficio ubicato alla (omissis), e della deposizione di (omissis), quanto al tipo di deflagrazioni che aveva avvertito poco dopo le 14,00 dell'(omissis) (omissis), dal suo ufficio posto in prossimità di quello dell’ (omissis), non era consentita nel giudizio di revisione avendo le dette testimoni già deposto  sui temi indicati  ed essendo stati i loro contributi già esaminati e valutati nel giudizio di cognizione: tanto perché secondo il diritto vivente, in tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell’art. 630 lett. c) cod.proc.pen. devono intendersi anche quelle acquisite nel precedente giudizio purché non valutate neanche implicitamente (Sez. U, n. 624  del 26/09/2001 – dep. 09/01/2002, Pisano, Rv. 220443).

Da ciò consegue la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso.

3. Per quanto argomentato le testimonianze della (omissis) e della (omissis) non potevano, neppure, costituire il fondamento atto a legittimare l’ammissione degli esperimenti giudiziali richiesti dalla difesa del condannato: segnatamente, quello sul tragitto compiuto dalla (omissis) dalla (omissis) alla scuola materna del figlio, effettuato tramite ‘google maps’, e quello sull’effetto sonoro dell’esplosione di colpi dalla pistola ‘Smith e Wesson 38 speciale’ utilizzata per commettere il delitto.

3.1. Peraltro, avendo costituito il tempo, impiegato dalla (omissis) per percorrere il tragitto dalla (omissis) alla scuola materna del figlio, e la percezione sonora degli spari, uditi dalla (omissis) poco dopo le 14,00 dell’ (omissis) (omissis), temi già oggetto di valutazione nel giudizio di cognizione, gli  stessi non erano suscettibili di rivalutazione in sede di giudizio di  revisione: ciò avuto riguardo al principio secondo cui non costituisce prova “nuova” una diversa valutazione tecnica o scientifica di dati già valutati, in quanto quest’ultima si traduce in un apprezzamento critico di emergenze già conosciute e delibate nel procedimento, sostanziandosi in una mera “rilettura” di un medesimo dato di fatto già processualmente accertato in via definitiva (Sez. 6, n. 53428 del 05/11/2014, Rubino, Rv. 261840; Sez. 1, n. 36224 del 22/09/2010, Famà, Rv. 248296).

3.2. D’altro canto, nulla è stato allegato dal ricorrente in ordine all’affidabilità tecnico scientifica dei mezzi istruttori invocati, ancorché si trattasse di profilo decisivo: è stato, infatti, affermato, che è inammissibile la richiesta di revisione della sentenza di condanna fondata su nuovi accertamenti scientifici ove manchi la riconosciuta affidabilità tecnica degli stessi, difettando la natura di “prova nuova” (Sez. 3, n. 4355 del 13/10/2011 – dep. 01/02/2012, B., Rv. 251875).

3.2.1. Quanto all’esperimento giudiziale da eseguirsi tramite ‘google maps’ va rilevato che si tratta di un sistema basato su una mera stima del tempo occorrente per l’arrivo a destinazione, che, ovviamente, risente di una serie di variabili individuali: il percorso prescelto o utilizzato, il mezzo usato, la velocità di locomozione.

Da ciò discende che, in disparte la dubbia scientificità dell’accertamento in astratto considerato, il primo motivo, per come prospettato, è anche generico, non essendo state indicate le decisive variabili, individuali e concrete, attinenti al percorso effettivamente seguito dalla (omissis) per raggiungere la scuola del figlio dalla (omissis), al mezzo usato, alla velocità di locomozione (se con l’automobile o il mezzo pubblico di trasporto condizionato dalle specifiche condizioni di traffico in quella giornata).

3.2.2. Di non maggior pregio risultano le deduzioni in punto di novità, decisività e scientificità dell’esperimento giudiziale sulla percezione sonora dello sparo dei sei colpi esplosi dall’arma utilizzata per uccidere il (omissis), fondate sulle allegazioni documentali di cui all’allegato 6 della memoria depositata (omissis) nell’interesse in data 18 novembre 2020 – Elenco dei modelli di (omissis) arma compatibili con il munizionamento utilizzato per il delitto che si traduce nella produzione di uno stralcio in lingua inglese della: <<General Rifling Characteristics File Firearms /Toolmarks Unit FBI Laboratory>> con un tabulato riportante gli estremi di armi del tipo Smith & Wesson e del tipo di munizionamento compatibile – presentate come già prodotte nel giudizio celebratosi al cospetto della Corte genovese, nulla essendo dato inferire da esse, con immediatezza, in ordine alla loro attitudine esplicativa sul tema  della percezione sonora degli spari.

Ne viene che non sussiste il vizio – denunciato con il  terzo  motivo  –  di omessa risposta all’istanza di esperimento giudiziale avente ad oggetto la percezione sonora indicata, posto che il giudice non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili per genericità o per manifesta infondatezza (Sez. 3, n. 53710 del 23/02/2016, C, Rv. 268705; Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, lussi, Rv. 261423;  Sez. 5, Riccitelli, n. 18732 del 31/01/2012, Rv. 252522; Sez. 5, n. 4415 del 05/03/1999, Tedesco, Rv. 213114; Sez. 5, Maiorano, n. 7728 del 17/05/1993, Rv. 194868).

4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

4.1. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in  Euro 3.500,00  oltre accessori di legge

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in Euro 3.500,00 oltre accessori di legge.

Così deciso il 23/11/2020.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2021.

SENTENZA – copia conforme -.