REPUBBUCA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da:
Dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI -Presidente-
Dott. VINCENZO PEZZELLA -Consigliere-
Dott. DANIELE CENCI -Relatore-
Dott. ATTILIO MARI -Consigliere-
Dott. MARINA CIRESE -Relatore-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(omissis) (omissis), nato a (omissis) il xx/xx/19xx;
avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. DANIELE CENCI;
udito ii Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. LUCA TAMPIERI, che ha concluso riportandosi alla requisitoria scritta già depositata e chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione ai capi a) e d) e per l’annullamento quanto al capo f).
uditi i Difensori:
é presente l’Avvocato (omissis), in sostituzione dell’Avvocato (omissis) nell’interesse delle parti civili (omissis) (omissis) (omissis) (omissis): insiste per il rigetto del ricorso, deposita nomina ex art. 102 c.p.p., conclusioni scritte e nota spese di cui chiede l’accoglimento.
È altresì presente l’Avvocato (omissis) ), in difesa di (omissis) (omissis) difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di cassazione, Sez. 3, n. 5408 del 24/09/2019, dep. 2020, ha parzialmente annullato con rinvio la sentenza della Corte di appello di Palermo dell’ll ottobre 2018, integralmente confermativa di quella del G.u.p. del Tribunale di Palermo, che ii 16 ottobre 2017, all’esito del giudizio abbreviato, aveva riconosciuto (omissis) (omissis) responsabile di più reati di violenza sessuale, sia consumato (capi A, B, D, E, F) che tentato (capo C), in conseguenza condannandolo, ritenuto più grave il fatto di cui al capo B), con l’aumento per la continuazione con gli ulteriori ed operata la diminuzione per il rito, alle pene, principale ed accessorie, di giustizia, oltre al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, alle parti civili, con assegnazione alle stesse di provvisionale.
L’annullamento con rinvio e intervenuto limitatamente ai capi A), D) ed F), mentre vi é stata dichiarazione di irrevocabilità quanto all’accertamento dei fatti di cui ai capi B), C) ed E).
Dunque, la Corte di appello di Palermo il 30 giugno 2022, decidendo in sede di annullamento con rinvio, dopo la rinnovazione dell’istruttoria (ha infatti provveduto a risentire le tre persone offese dei capi A, D ed F), ha integralmente confermato la sentenza impugnata.
2. In estrema sintesi, si e concordemente ritenuto da parte dei Giudici di merito avere (omissis) indotto alcune donne a rapporti sessuali con lui, approfittando dello stato di inferiorità psichica delle stesse anche in ragione dell’ascendente che l’imputato esercitava in quanta persona carismatica all’interno di un gruppo religioso cui tutte appartenevano, sostenendo di dover compiere alcuni riti a contenuto sessuale di tipo esorcistico al fine di scacciare la presenza del diavolo dal corpo delle donne; fatti commessi tra ii 2014 e ii 2015.
3. Ciò pesto, ricorre per la cassazione della sentenza, tramite Difensore di fiducia, l’imputato, che si affida ad un unico, complessivo, motive con ii quale lamenta mancanza ed illogicità della motivazione, con riferimento agli episodi di cui ai capi A), D) (erroneamente indicate come capo Calla p. 9 del ricorso) ed F) (erroneamente chiamato capo E alla p. 17 dell’impugnazione) dell’editto.
Premesso che la sentenza di annullamento della S.C. aveva impasto di approfondire ii tema delle relazioni interpersonali tra le parti, quanta ai capi, appunto, sub lett. A), D) ed F), sotto il profilo della induzione penalmente rilevante, ritiene il ricorrente essersi il Giudice del rinvio sottratto a tale compito, tra l’altro svalutando quanta emerso in sede di rinnovazione istruttoria, con particolare riferimento alla circostanza della gelosia manifestata dalla signora (omissis) (omissis) (omissis) (persona offesa di cui al capo A), (omissis) (omissis) (p.o. del capo D) e (omissis) (omissis) p.o. del capo F) alla notizia della nuova relazione intrapresa dall’imputato con altra donna, la signora (omissis) (omissis).
3.1. Con particolare riferimento al capo A) – persona offesa (omissis) (omissis) (omissis) – il ricorrente sottolinea il contenuto di alcuni messaggi tramite chat whatsapp scambiati tra l’imputato e la donna da cui traspare un sentimento di gelosia verso l’uomo (messaggi allegati al ricorso sub n. 1), per avere lo stesso intrapreso una relazione con un’altra donna, (omissis) (omissis) gelosia che emergerebbe, ad avviso del ricorrente, anche dalla quanto dichiarato al G.i.p. del Tribunale di Palermo il 5 dicembre 2016 dalla figlia della signora (omissis) (omissis) (e la cui trascrizione si allega per stralcio sub n. 2), in linea – si assume – con la versione fornita dall’imputato nelle dichiarazioni spontanee al G.i.p. dell’11 ottobre 2017 (all. sub n. 3).
Le difficolta coniugali emerse dallo stesso racconto della donna, che ha parlato di un matrimonio frustrante sostanzialmente privo di intimità, il lungo lasso di tempo intercorso tra i fatti (2014-2015) e la determinazione di sporgere querela (2016 e 2017) farebbero, dunque, propendere, secondo la difesa dell’imputato, per un rapporto sessuale adulto e consapevole.
Tale conclusione sarebbe rafforzata logicamente dalla circostanza che la donna in sede di rinnovazione istruttoria ha dichiarato di essere riuscita ad uscire dalla dipendenza nei confronti dell’uomo dopo essersi opposta ad un approccio sessuale anale dallo stesso tentato, così comprovando l’esistenza di capacita di discernimento e, conseguentemente, di scelta da parte della stessa, che invece non si era opposta agli altri rapporti sessuali di tipo diverse, dovrebbe quindi escludersi la sussistenza di uno stato di inferiorità psichica e di incapacità di opporsi.
Si richiama la distinzione che si legge alle pp. 6-7 della sentenza rescindente tra persona ingannata (situazione penalmente irrilevante) e persona abusata (fatto di rilievo penale).
3.2. Quanto al capo D) – persona offesa (omissis) (omissis) cugina della signora (omissis), i Giudici di merito hanno valorizzato avere la donna escluso, a domanda posta in sede di rinnovazione istruttoria, di avere provato gelosia, in contrasto, tuttavia, con ii contenuto di un messaggio whatsapp e con alcuni passaggi della deposizione della stessa, che si riferiscono per stralcio, che dimostrerebbero un atteggiamento stizzito e, appunto, denotante gelosia per avere l’uomo intrapreso una relazione con un’altra donna, e anche di fastidio per avere scoperto che l’uomo non era sposato, come diceva, ma divorziato.
Inoltre, l’asserita condizione di inferiorità psicologica – ad avviso del ricorrente insussistente e confusa dai decidenti con la mera suggestionabilità della stessa, che sarebbe irrilevante ai fini in esame – sarebbe in netto contrasto con i fatti emersi, avendo la donna mantenuto i contatti, la chat e gli incontri di (sola) preghiera con (omissis) (omissis) anche dopo ii rapporto orale, a suo dire, patito ma non voluto e confessato sia al marito che ad un sacerdote.
I tempi della querela, che risale al 18 aprile 2016, ossia a rilevante distanza dai fatti, e la indicazione di (omissis) come padrino del figlio, nato a marzo 2016, ulteriormente indicherebbero la piena consapevolezza del legarne con l’imputato. La sentenza conterebbe una vistosa aporia logica nella parte in cui afferma essere stata in condizione di inferiorità psichica (omissis) (omissis) che ha ammesso di avere provato desiderio sessuale nei confronti di (omissis) (omissis)
In definitiva, la Corte di appello non si sarebbe attenuta alle indicazioni – vincolanti – imposte dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento.
3.3. In riferimento, infine, al capo F) – persona offesa (omissis) che il ricorrente rammenta non essere stata sottoposta a perizia psichiatrica – la Corte territoriale avrebbe ulteriormente disatteso le indicazioni della S.C.
La vulnerabilità muliebre per essere madre di ragazza disabile e moglie che sospettava un adulterio, oltre che per difficolta sul lavoro, infatti, non sarebbe stata ritenuta rilevante nell’accezione di inferiorità psichica al fine in esame già da parte della Corte di cassazione ma ciononostante i decidenti, in buona sostanza, sarebbero tornati sugli stessi temi, trascurando che tale complessiva situazione, più che ad una minorità, può far logicamente ipotizzare solo uno «stato di complessiva frustrazione in cui la (omissis) versava in quel periodo […] e che plausibilmente avrebbe potuto spingerla a proseguir, le pratiche poste in essere con (omissis) per trovare distrazione, per essere incoraggiata, per trovare “la forza di andare avanti”, o anche semplicemente per ripicca nei confronti del sospetto adulterio da parte del coniuge» (così alla p. 19 del ricorso), apparendo la sentenza sotto tale profilo illogica.
Ne la motivazione si confronterebbe con la data della querela, sporta nel gennaio 2017, cioè nove mesi dopo le signore (omissis) e (omissis) avendo nel frattempo la donna proseguito gli incontri di preghiera insieme all’imputato.
II ricorrente chiede l’annullamento della sentenza impugnata.
4. II P.G. nella requisitoria scritta del 21 settembre 2023 ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente ai capi A) e D) dell’editto, per insussistenza del fatto (pp.oo. signore (omissis) e (omissis) ed annullarsi con rinvio la stessa, quanto al capo F) (p.a. signora (omissis).
5. É stata tempestivamente chiesta la trattazione orale del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che i reati si prescriveranno non prima del 1° luglio 2026, ii ricorso e manifestamente infondato sia perché interamente costruito in fatto sia perché lamenta mancanza ed illogicità della motivazione, mentre l’apparato giustificativo risulta non soltanto presente e diffuso ma anche logico e congruo.
2. Infatti, va necessariamente tenuto canto che:
quanta alla persona offesa (omissis) (omissis) p.a. del capo F), la S.C. nella sentenza rescindente (alle pp. 4-6) ha sottolineato la mancata acquisizione della prova dell’esistenza di uno state di inferiorità psichica o psico-fisica della donna di cui l’imputato abbia approfittato abusandone, non essendo sufficiente al riguardo ii riferimento che si legge nella sentenza poi annullata ad uno stato di “debolezza psicologica” della donna, senza connotazione medica o clinica, stato ricondotto ad una debolezza emotiva per essere madre di una figlia disabile ed inoltre in quel momento moglie rosa dal dubbio che il coniuge in quel periodo la tradisse; la Corte di legittimità ha inoltre evidenziato la mancata emersione nella motivazione della decisione impugnata della prova che l’imputato fosse a conoscenza delle condizioni di debolezza psicologica della stessa;
quanto alla persona offesa (omissis) (omissis) (omissis) (p.a. di cui al capo A), Sez. 3 nella sentenza di annullamento con rinvio ha pesto in luce (alle pp. 6-7) la mancata emersione nel testo della sentenza impugnata della prova di una condizione di inferiorità psico-fisica di cui l’imputato abbia abusato inducendola ad atti sessuali, piuttosto risultando una mera suggestionabilità della stessa, emergente come persona desolatamente ingenua; quanta, infine, alla persona offesa (omissis) (omissis) p.o. del capo D), la sentenza rescindente (alla p. 7) ha evidenziato l’assenza in motivazione di evidenti fattori nosologici, parlandosi di semplice credulità.
3. Ciò posto, la sentenza impugnata da espressamente atto del contenuto della rinnovazione istruttoria svolta (pp. 6-13 esame di (omissis) (omissis) pp. 13-29 esame di (omissis) (omissis) (omissis) pp. 29-43 esame di (omissis) (omissis).
3.1. (omissis) (omissis) alla Corte di appello ha parlato di un periodo di particolare stress e depressione, causata sia dalle condizioni di salute della figlia, portatrice di handicap, sia da problemi di lavoro, non meglio dettagliati, sia dal sospetto che ii marito la tradisse con una giovane dipendente, tanto da iniziare, su suggerimento del cognato, le pratiche di “preghiera” con (omissis) (omissis) pratiche via via sviluppate sino a tollerare che l’uomo le alzasse la maglietta all’altezza del seno e che le toccasse il corpo, anche nelle zone intime, per liberarla dal malessere, dovendo il maligno uscire dalla vagina; sino ad un rapporto orale all’uomo, che nell’occasione le teneva le mani forte in testa.
3.1.1. La Corte territoriale (alle pp. 43-48) ha ritenuto sussistente e provata la condizione di soggezione della donna, puntualizzando che non e necessaria una situazione di rilevanza clinica o medica, con richiamo di pertinente giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 31512 del 14/09/2020, M, Rv. 280267- 02: «In tema di violenza sessuale, tra le condizioni di inferiorità psichica rilevanti a norma dell’art. 609-bis, secondo comma, n. 1, cod. pen. rientrano tutte quelle che siano tali da determinare una posizione vulnerabile della vittima indipendentemente dall’esistenza di patologie mentali, comprese quelle determinate da credenze esoteriche in grado di suggestionare la persona offesa, de/le quali l’agente approfitti spingendo o convincendo quest’ultima ad aderire ad atti sessuali che, diversamente, non avrebbe compiuto» ), e sottolineando le ragioni della difficolta personale della stessa, che aveva una figlia con un handicap e che sospettava di essere tradita dal marito e che si era confidata con l’uomo, il quale la aveva inizialmente sostenuta con preghiere e poi progressivamente la aveva convinta di essere posseduta dal demonio e che il modo per farlo uscire dal suo corpo era porre in essere pratiche sessuali.
Tale modo di agire é stato inquadrato dai Giudici di merito nella induzione a compiere atti sessuali con comportamenti attivi di persuasione sottile e subdola, richiamando al riguardo i precedenti di Sez. 3, n. 38011 del 17/05/2019, A, Rv. 277834 («In tema di violenza sessuale su persona che si trova in stato di inferiorità fisica o psichica, l’induzione a compiere o a subire atti sessuali si realizza quando, con un comportamento attivo di persuasione sottile e subdola, l‘agente spinge, istiga o convince la vittima ad aderire ad atti sessuali che diversamente non avrebbe compiuto») e di Sez. 3, n. 20766 del 14/04/2010. Te altro, Rv. 247654 («L’induzione a compiere o a subire atti sessuali (art. 609 bis, comma secondo, n. 1 cod. pen.) si realizza quando, con un’opera di persuasione sottile e subdola, l’agente spinge, istiga o convince la persona che si trova in stato di inferiorità ad aderire ad atti sessuali che diversamente non avrebbe compiuto. (In motivazione la Corte ha precisato che l’induzione necessita, pertanto, di un comportamento positivo mediante ii quale ii soggetto passivo viene persuaso o invogliato a compiere o a subire la prestazione sessuale)»).
3.2. (omissis) (omissis) in sede di rinnovazione istruttoria ha detto di avere conosciuto l’imputato nell’ambito di un gruppo carismatico di cammino di rinnovamento che faceva anche preghiere di liberazione dal demonio, per poi stabilire un rapporto privilegiato con lo stesso, che appariva persona affidabile, essendo, tra l’altro, conduttore della emittente (omissis) (omissis).
Ha riferito che l’imputato la ha convinta di essere preda del demonio e, in particolare, del demone della lussuria e che per questo la relazione con ii marito era complicata e, in conseguenza, era necessario che gli confidasse tutto quello che faceva ogni giorno dalla mattina alla sera. La donna stava male, trascorreva le giornate in camera al buio a piangere vedendo mostri e provando dolori che ha descritto come atroci. L’imputato ha quindi cominciato alcune “pratiche di liberazione”: in un prime momento recitando il Rosario, poi spalmando un olio sul corpo e anche dentro la vagina, infine congiungendosi sessualmente più volte con lei; in contemporanea, l’uomo la accompagnava anche da sacerdoti esorcisti “ufficiali” e in tali occasioni la invitava a stare zitta.
La donna ha proseguito dicendo (p. 24 della sentenza impugnata): «[ …] io stavo male. Non riuscivo più a vivere una vita normale e quindi non mi ribellavo piu […] io /’avevo capito dopo un anno circa cosi che era una trappola pero non riuscivo più ad uscirne. Ero troppo fragile perché lui mi diceva ii demonio ti vuole morta o fai cosi o ti uccide [ …] Non parlavo con nessuno di quello che mi succedeva perché pensavo insomma lui mi diceva che non dovevo par/are con nessuno. Poi avevo paura di non essere creduta», sino al momento in cui, infine, dopa essersi opposta ad un rapporto anale tentato da (omissis) (omissis) é riuscita a liberarsi da tale situazione di dipendenza.
3.2.1. La Corte di appello (pp. 48-54) ha valorizzato, da un lato, l’apparente affidabilità di (omissis) (omissis) che era un conduttore di (omissis) (omissis) ed un ufficiale dell’Esercito e che accompagnava fedeli da un esorcista ufficiale, e, dall’altro, gli incubi notturni vissuti dalla donna, anche dopo aver assistito a scene impressionati di grida e di movimenti scomposti di persone che apparivano indemoniate. Ha poi posto in luce il progressivo isolamento in cui l’uomo la ha portata, tanto da passare la stessa le giornate in casa chiusa in camera al buio, senza uscire nemmeno per cucinare, e la attivazione di pratiche di liberazione dal demone della lussuria che – a dire dell’imputato – si era impadronito di lei, pratiche basate su rapporti sessuali. Ha evidenziato come la donna abbia escluso che tra i due vi siano state carezze o comportamenti affettuosi ma soltanto sesso subito come una cura.
Tale complessiva situazione e stata ricondotta ad una posizione di inferiorità psicofisica della donna sulla quale l’imputato ha agito attraverso una subdola opera di convincimento circa la presenza nel corpo della stessa di un demone, così inducendola a congiunzioni sessuali, pur senza porre in essere atti materialmente costrittivi ne intimidatori, con richiamo al precedente di Sez. 4, n. 40795 del 17/09/2008, Cecere e altri, Rv. 241326 («In tema di violenza sessuale ai danni di soggetti che si trovano in stato di inferiorità fisica o psichica, l’induzione sufficiente alla sussistenza del reato non si identifica solamente nell’attività di persuasione esercitata sulla persona offesa per convincer/a a prestare il proprio consenso all’atto sessuale, bensì consiste in ogni forma di sopraffazione posta in essere senza ricorrere ad atti costrittivi ed intimidatori nei confronti della vittima, la quale, non risultando in grado di opporsi a causa delta sua condizione di inferiorità, soggiace al volere dell’autore delta condotta, divenendo strumento di soddisfazione delle voglie sessuali di quest’ultimo»).
3.3. Anche (omissis) (omissis) ascoltata dalla Corte di appello, ha detto di avere conosciuto (omissis) (omissis) nell’ambito di comunità che si incontravano per pregare e di avere progressivamente instaurato un clima di confidenza con l’uomo, al quale, su sua richiesta, raccontava tutto ciò che faceva ogni giorno; l’imputato la aveva convinta di avere biso! no di preghiere e anche di riti liberatori perché sentiva la presenza del maligno, tanto che la donna sognava croci, cimiteri ed altre situazioni macabre e di parlare con gli spiriti.
I riti consistevano in preghiere e nella manipolazione del corpo della donna, anche nelle parti intime, con un olio particolarmente profumato, in toccamenti della vagina, poiché ii demonio “da una parte doveva uscire” ed infine, dopo che l’uomo le aveva mandato tramite telefono una foto del proprio organo sessuale, in un rapporto sessuale orale. Di quanta accaduto la donna ha informato sia il marito che un sacerdote, (omissis) che le ha chiarito che quelle non erano “cose da Dio”, e ciononostante, pur senza avere altri rapporti sessuali, il legame con (omissis) (omissis) era rimasto sino a che non aveva scoperto che l’uomo era divorziato; inoltre, grazie ad incontri protratti per un anno con uno psichiatra, la signora aveva riacquistato la tranquillità perduta.
3.3.1. Anche in questo caso la Corte di appello (pp. 55-59) ha posto in luce avere l’imputato raccolto i segreti e le preoccupazioni della donna, avere costruito un rapporto di vera e propria dipendenza, averla convinta della presenza di un demone nel suo corpo e della necessita di cacciarlo con pratiche sessuali, concludendo per la sussistenza della prova di un’opera di subdolo convincimento tramite abuso di uno stato di inferiorità, sicché il consenso agli atti sessuali, pur presente, e risultato viziato dalla condizione di inferiorità e di strumentalizzazione della stessa. Ha richiamato ulteriormente ii precedente di legittimità di Sez. 4, n. 40795 del 17/09/2008, Cecere e altri, Rv. 241326.
4. Per le tre situazioni, dunque, la Corte di appello (pp. 60-65) ha ritenuto sussistere uno stesso modo di agire maliziosamente induttivo da parte dell’imputato, persona carismatica all’interno di un gruppo religioso e già conduttore della nota emittente (omissis) (omissis) gire fatto:
1) di approccio empatico;
2) di progressiva conquista della fiducia delle donne;
3) di acquisizione della conoscenza dei loro problemi personali;
4) di vera e propria manipolazione psicologica delle donne sino alla convinzione delle stesse circa la presenza nei rispettivi corpi del maligno;
5) e della conseguente necessita di cacciare via il diavolo tramite riti con preghiere ripetute ed ossessive, caratterizzati da movenze e da frasi studiate, con impiego di olii e con comportamenti sessuali al dichiarato scopo purificatorio, comportamenti sessuali cui le donne hanno prestato – sì – un consenso ma un consenso viziato, richiamandosi al riguardo – anche – il precedente di Sez. 3, n. 33761 del 09/05/2007, Venturini, Rv. 237398, secondo cui «In tema di violenza sessuale in danno di persona in stato di inferiorità psichica o fisica, sono punibili soltanto le condotte consistenti nell’induzione all’atto sessuale mediante abuso del suddetto stato di inferiorità, si che, pur sussistendo un consenso della vittima ha detto atto, esso é tuttavia viziato dalla condizione di inferiorità e dalla strumentalizzazione di detta condizione (Fattispecie nella quale la persona offesa, da tempo versante in stato di depressione ansiosa e convinta che ciò dipendesse da un sortilegio, era stata indotta dall’imputato ad un rapporto sessuale sul presupposto che ciò era necessario per contrastare il maleficio in atto)».
La Corte di merito ha espressamente escluso (pp. 61-63) esservi stata una infatuazione da parte delle donne o una gelosia, ammettendo in motivazione che comunque «tale sentimento, laddove adombrabile, e stato, al più, un effetto secondario dell’operazione di manipolazione psicologica piuttosto che frutto di un autentico impulso» (così alla p. 61).
5. La Corte di appello, quindi, ha risposto espressamente ed in maniera non illogica né incongrua alle questioni poste nella sentenza rescindente: infatti, ha ricostruito la raggiunta consapevolezza, in base alla confidenza insorta, da parte dell’uomo delle problematiche personali delle tre donne, non essendo necessario che le persone offese siano affette da patologie psichiatriche, ed ii successivo approfittamento delle. condizioni di particolare debolezza.
Non ha mancato di offrire risposta, per quanta sintetica, ma comunque sufficiente (pp. 61-63), anche al tema della gelosia in un rapporto che la Difesa descrive quale paritetico ma che i Giudici di merito hanno invece, come si é visto, ricostruito come squilibrato.
La Corte territoriale ha richiamato a sostegno del proprio ragionamento plurimi precedenti di legittimità che appaiono pertinenti e dai quali non vi é ragione per discostarsi.
6. Essendo, quindi, il ricorso manifestamente infondato e non ravvisandosi, ai sensi dell’art. 616 proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
L’imputato va anche condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Palermo con separato decreto di pagamento (infatti, «In tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell’imputato al pagamento di tali spese in favore dell’Erario, mentre e rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l’emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 de/ citato d.P.R.»: Sez. U, ord. n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, De Falco, Rv. 277760).
Atteso ii tipo di reato si impone, infine, l’oscuramento dei dati personali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ii ricorso e condanna ii ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo ii pagamento in favore dello Stato.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03 in quanta imposto dalla legge.
Così deciso il 10/10/2023.
Depositato in Cancelleria, oggi 7 novembre 2023.