Fatto
Il sig. N.L. ricorre contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, confermando la sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di rimborso avanzata dal contribuente con riferimento alle ritenute alla fonte effettuate dal suo datore di lavoro sulle somme corrisposte quale incentivo alle dimissioni.
In particolare, il contribuente aveva chiesto il rimborso del 50% delle ritenute operate dal datore di lavoro, invocando i disposto del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 19, comma 4 bis, il quale appunto prevedeva il dimezzamento dell’aliquota RPEF applicabile sulle somme erogate a titolo di incentivo all’esodo.
Secondo la Commissione Tributaria Regionale la suddetta agevolazione presupporrebbe due requisiti – la sussistenza di un accordo sindacale collettivo concernente la cessazione anticipata del rapporto di lavoro di diverse categorie di lavoratori ed una situazione aziendale di esubero di personale connessa all’espressa volontà di porvi rimedio attraverso gli strumenti organizzativi “piano di riorganizzazione ed incentivi all’esodo” – la cui prova non sarebbe stata offerta dal contribuente; con la conseguenza che l’accordo da costui concluso con il datore di lavoro sarebbe stato da qualificare come una convenzione transattiva di natura individuale, non riconducibile alle ipotesi agevolative previste dalla legge.
Il ricorso si articola su due mezzi, riferiti, rispettivamente, all’art. 360 c.p.c., n. 5, nn. 3 e 4.
Con il primo mezzo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17, comma 4 bis, TUIR (vecchia numerazione) in cui la Commissione Tributaria Regionale sarebbe incorsa affermando che l’agevolazione fiscale in questione presupporrebbe un accordo collettivo concernente la cessazione anticipata del rapporto di lavoro di diverse categorie di lavoratori ed una situazione aziendale di esubero di personale connessa all’espressa volontà di porvi rimedio attraverso gli strumenti organizzativi “piano di riorganizzazione ed incentivi all’esodo”.
Con il secondo mezzo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza gravata per l’inadeguatezza della motivazione relativa alla natura dell’accordo intercoso tra il contribuente ed il suo datore di lavoro.
L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.
La causa è stata discussa all’udienza pubblica del 23.4.15, per la quale non sono state depositate memorie.
Diritto
Il primo mezzo di ricorso è fondato.
Nella sentenza gravata si afferma (pag. 4) che il beneficio fiscale previsto dall’art. 17, comma 4 bis, (ora art. 19) TUIR presupporrebbe:
1) la sussistenza di un accordo sindacale collettivo concernente la cessazione anticipata del rapporto di lavoro di diverse categorie di lavoratori;
2) la sussistenza di una situazione aziendale di esubero di personale connessa all’espressa volontà di porvi rimedio attraverso gli strumenti organizzativi “piano di riorganizzazione ed incentivi all’esodo”.
Tale affermazione non può essere condivisa in relazione a nessuno dei due presupposti dalla stessa contemplati.
Osserva, infatti, il Collegio che, se va condiviso il principio che la norma agevolatrice in esame è “norma eccezionale, di strettissima interpretazione, in quanto pone una deroga al principio di capacità contributiva” (Cass. n. 2931/09) – tale principio non legittima, tuttavia, una interpretazione di tale norma che ne riduca il campo applicativo mediante l’inserimento di limiti non previsti nella legge.
Tanto premesso, si rileva che la disposizione in commento parla soltanto di “somme corrisposte… alfine di incentivare l’esodo dei lavoratori”, senza alcuna riferimento nè alla necessità che l’esodo concerna una pluralità di lavoratori, nè alla necessità che l’incentivazione all’esodo sia finalizzata a rimuovere un esubero di personale (e non, per esempio, ad accelerare il ricambio generazionale dei dipendenti).
Questa Corte ha infatti già avuto modo di precisare:
– quanto al primo profilo, che la disposizione in commento “non presuppone che ne siano oggetto, anche solo potenziale, una pluralità di addetti, e neppure che il datore di lavoro abbia offerto ad una pluralità di dipendenti condizioni speciali in caso di uscita anticipata dall’azienda” (sentt. nn. 4910/05, 9049/05, 9334/06); – quanto al secondo profilo, che la ratio dall’art. 17, comma 4 bis, (ora art. 19) TUIR tende “alla razionalizzazione delle risorse aziendali ed alla creazione di nuove opportunità di lavoro” (sent. n. 9049/05), cosicchè risulta del tutto arbitrario pretendere di risolverla, come ha fatto la Commissione Tributaria Regionale, nella mera rimozione degli esuberi di personale (obbiettivo mai menzionato nella legge).
Il primo mezzo di ricorso va pertanto accolto, con assorbimento del secondo, dichiaratamente proposto in linea di subordine.
La sentenza gravata va quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente.
Le spese si compensano per l’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo mezzo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza gravata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente.
Compensa le spese per l’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2015