Incidente stradale: una volta eseguito il test, si rivolge agli operanti prospettando, in termini di minaccia, di attenderli fuori dal comando (Corte di Cassazione, Sezione VII Penale, Sentenza 13 febbraio 2020, n. 5651).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SETTIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISCUOLO Anna – Presidente

Dott. VILLONI Orlando – Consigliere

Dott. GIORDANO Emilia Anna – Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIE Irene – Consigliere

Dott. RICCIARELLI Massimo – Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) Alessandro nato a BOLZANO il xx/xx/xxxx;

avverso la sentenza del 01/04/2019 della CORTE APPELLO di TRIESTE;

dato avviso alle parti;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Massimo RICCIARELLI;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. (OMISSIS) Alessandro ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 1/4/2019, con cui la Corte di appello di Trieste ha rideterminato la pena irrogata al ricorrente l’8/4/2016 dal Tribunale di Udine per il delitto di resistenza.

Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del delitto di resistenza e al rispetto del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio.

Deduce inoltre violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità di una condotta minacciosa e in ordine al mancato riconoscimento dell’esimente di cui all’art. 393-bis cod. pen.

2. Il ricorso è inammissibile, perché volto a contrapporre una diversa lettura in punto di fatto del compendio probatorio, il che eccede i limiti dello scrutinio di legittimità.

In ordine alla configurabilità del delitto la Corte ha dato rilievo agli atti di P.G. e alle dichiarazioni del teste (OMISSIS), rilevando come il ricorrente, dopo aver cercato di contrastare la sottoposizione del (OMISSIS) ad alcooltest, una volta eseguito il test, si fosse rivolto agli operanti prospettando in termini di minaccia di attenderli fuori dal comando.

In particolare la Corte ha smentito l’assunto difensivo secondo cui non vi sarebbe stata una rilevante condotta oppositiva, osservando come la frase minacciosa fosse intervenuta prima che fossero redatti i relativi verbali.

A fronte di ciò il ricorrente ha reiterato deduzioni esaminate e respinte, apoditticamente riproponendo la propria versione, ma senza individuare fratture logiche nel ragionamento della Corte.

D’altro canto inerisce al merito l’interpretazione della frase pronunciata dal ricorrente, che la corte ha non illogicamente inteso come espressiva di minaccia, peraltro non diversamente da quella successivamente pronunciata dal (OMISSIS) all’indirizzo degli operanti.

Ed infine la Corte ha sottolineato come l’operato degli agenti della polizia municipale fosse stato doveroso, in presenza di un sinistro stradale e di dati sintomatici, rappresentativi di uno stato di alterazione alcoolica del (OMISSIS), alla guida della vettura rimasta coinvolta nel sinistro.

Puramente assertive risultano dunque sul punto le doglianze difensive, che non valgono a porre in luce profili di arbitrarietà della condotta dei pubblici ufficiali operanti.

3. All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 23/1/2020.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.