Incidenti stradali: non sempre chi tampona ha torto. Per la Cassazione, se l’urto avviene a causa di un impatto imprevedibile, non vi è nessuna violazione del codice della strada.

Se in genere chi tampona ha torto, non sempre è così.

Nel caso in cui l’urto avviene per cause imprevedibili, il conducente del mezzo “urtante” non commette alcuna violazione del codice della strada.

Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza n. 17206/2015, accogliendo le doglianze del conducente di un autocarro e rigettando invece le istanze della compagnia assicuratrice ricorrente.

Nella vicenda, l’uomo aveva trascinato in giudizio le proprietarie del rimorchio e la compagnia assicurativa per ottenere il risarcimento dei danni subiti nell’incidente, a causa della collisione contro un rimorchio che si era staccato dalla motrice e si era arrestato sulla corsia di marcia,perdendo in primo grado ma vincendo in appello.

L’assicurazione aveva quindi impugnato la sentenza innanzi alla Cassazione sostenendo che erroneamente il giudice d’appello aveva ritenuto non applicabile l’art. 149 Cds, ricostruendo il sinistro non come tamponamento, ma come scontro tra l’autocarro guidato dal danneggiato e l’ostacolo fermo rappresentato dal rimorchio lasciato lungo la carreggiata dall’autrotreno di proprietà della società appellata, ritenendo questo evento non prevedibile dal veicolo che sopraggiungeva.

Secondo la compagnia, invece, la norma del codice della strada doveva applicarsi al caso di specie, posto che anche l’arresto improvviso di un veicolo costituisce un fenomeno della circolazione e che il conducente sopraggiungente avrebbe dovuto essere in grado di garantire l’arresto tempestivo del mezzo mantenendo la distanza di sicurezza, sicché l’avvenuta collisione poneva a suo carico la presunzione della relativa inosservanza.

Ma la Corte è di avviso contrario.

L’art. 149 del Cds (d.lgs. n. 285/1992) ha affermato infatti la S.C., non trova applicazione nel caso di veicolo fermo sulla carreggiata per cause diverse dalla circolazione, per come è fatto palese anche dalla lettera del primo comma che fa espresso riferimento alla situazione che si verifica “durante la marcia” dei veicoli, imponendo ai conducenti di tenere la distanza di sicurezza rispetto al veicolo che precede, “vale a dire rispetto al veicolo che stia circolando avanti a quello obbligato a garantire l’arresto tempestivo onde evitare collisioni”.

Né possono valere a far accogliere la tesi dell’assicurazione, i precedenti citati a sostegno (cfr. Cass. n. 4021/2014; n. 19493/2007; n. 12108/2006), poiché si riferiscono tutti a fattispecie in cui il veicolo tamponato, regolarmente circolante, si sia fermato per esigenze connesse alla circolazione, mentre la presunzione de facto del mancato rispetto della distanza di sicurezza posta dall’art. 149 Cds “non concerne il caso del tamponamento del veicolo che, per una situazione anomala, avulsa dalle esigenze del traffico, costituisca un ostacolo fisso ed imprevedibile, rispetto al normale andamento della circolazione stradale”.

E tale è il caso di specie, nel quale la Corte d’appello nel ritenere imprevedibile l’ostacolo, ha considerato le condizioni di tempo e di luogo del sinistro, evidenziando che il danneggiato non si era trovato di fronte a un arresto improvviso del veicolo che lo precedeva bensì di fronte a un ingombro fisso che considerati la tipologia della strada e le caratteristiche del rimorchio, esulava dalle situazioni normalmente prevedibili come conseguenza della circolazione.

Circostanze e motivazioni che, ha concluso la Cassazione rigettando il ricorso principale, non possono essere rivalutate in sede di legittimità.