Infermieri: il tempo impiegato per la vestizione/svestizione rientra nell’attività di lavoro e va retribuito (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, Sentenza 7 maggio 2020, n. 8623).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. DELLA TORRE Paolo Negri – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Rel. Consigliere –

Dott. CIRIELLO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8602-2016 proposto da:

AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL/2 LANCIANO VASTO CHIETI, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SUSA 1, presso lo studio dell’avvocato IDA DI DOMENICA, rappresentata e difesa dall’avvocato GERMANO BELLI;

– ricorrente –

contro

FRITTELLI MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, 182 VIA LUCANIA 13, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI GUGLIELMO CRUDELI, rappresentato e difeso dall’avvocato ENRICO RAIMONDI;

– controrícorrente –

nonchè contro

MARCUCCI PATRIZIO, MARCUCCI ENRICO EMILIANO, GIAMMARINO GIAMPIERO, COTUGNO MICHELE, RIZZA VALENTINA, DI MARCOBERARDINO GIANNI, MANGANARO FABIO, FRISALDI ANNA, DI PAOLO ANTONIO, ROLANDI FIORELLA, RECANATI FABIOLA, GOLIA RITA GRAZIA, DI IULIO SIMONA, CREATI ROMEO, BASETTI SONIA, FINIZIO MARIA GRAZIA, PARLIONE GRAZIELLA, TURCHI CONSALVO, DE LUCA ELISABETTA, PRIMAVERA ROSELLA, DI BERARDINO MARIA GRAZIA, PERFETTI FRANCA, SAMELE CIRO, BATTISTA TANIA, D’ORAZIO ASSUNTA, SPINOZZI IVONNE, FERRI SABINA, D’ETTORRE MARCELLO, FEDELE GIANCARLO, SERENO GIUSEPPINA, DI NEO FEDERICA, TEDESCHI DEBORA, DE SANCTIS RODOLFO, CAPUZZI MARIA, ODORISIO GIANNA, URSI SEBASTIANO, PREVITI GIUSEPPE, DI PASQUALE ISABELLA, DELL’ORSA NICOLA, MANCINELLI DOMENICO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 893/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 17/09/2015 R.G.N. 85/2015.

RILEVATO

che la Corte di Appello di L’Aquila, con sentenza contestuale letta all’udienza del 17.9.2015, ha accolto il gravame interposto dai dipendenti indicati in epigrafe, con qualifica di infermieri, nei confronti della Azienda Sanitaria Locale ASL 2 di Lanciano-Vasto- Chieti, avverso la pronunzia del Tribunale di Chieti n. 712/2014, resa in data 11.12.2014, che aveva rigettato il ricorso dei medesimi dipendenti, con cui era stato richiesto che fosse considerato come compreso nell’orario di lavoro – e, quindi, che fosse retribuito – il tempo necessario per indossare e dismettere la divisa, all’inizio ed alla fine del turno: attività resa obbligatoria dalla necessità di indossare la divisa presso i locali dell’ospedale in un momento antecedente alla marcatura del cartellino orario e, quindi, da considerare come tempo di lavoro, trattandosi di attività accessoria e propedeutica alla prestazione lavorativa in senso stretto;

che, pertanto, la Corte di merito, in riforma della gravata sentenza, ha dichiarato che il tempo impiegato dai lavoratori, oltre l’orario normale del turno, e pari a venti minuti a turno, per indossare e dismettere la divisa, costituisce tempo di lavoro e, per l’effetto, ha condannato l’Azienda appellata al pagamento, in favore dei medesimi, delle correlate differenze retributive, nei limiti della prescrizione quinquennale (e, cioè, dal 6.8.2008), oltre accessori, come per legge;

che la Corte di merito, per quanto ancora in questa sede rileva, ha ritenuto che «… non è in contestazione che il personale infermieristico deve necessariamente indossare e dismettere la divisa di lavoro, per intuibili ragioni di igiene, negli stessi ambienti dell’azienda prima dell’entrata e dopo l’uscita dai relativi reparti, rispettivamente, prima e dopo i relativi turni di lavoro»;

che «l’espressione “lavoro effettivo”, ai sensi degli artt. 3 del R.d.l. n. 692 del 1923 e 5, n. 3, del R.d. n. 1955 del 1923, deve essere inteso come sinonimo di prestazione lavorativa, comprendendovi anche i periodi di mera attesa o quelli nei quali non sia richiesta al lavoratore una attività assorbente, bensì soltanto il tenersi costantemente a disposizione del datore di lavoro; restano pertanto esclusi dal “lavoro effettivo” soltanto gli intervalli di tempo dei quali il lavoratore abbia la piena disponibilità>>; e che «Per il D.Igs. n. 66 del 2003 e per la direttiva comunitaria n. 104 del 1993 recepita dall’art. 1, comma 2, di quel Decreto, deve ritenersi rientrare nell’orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni»;

che per la cassazione della sentenza ricorre l’Azienda Sanitaria Locale ASL 2 di Lanciano-Vasto-Chieti articolando tre motivi, cui resiste con controricorso Mario Frittelli;

che Patrizio Marcucci e gli altri 39 lavoratori di cui in epigrafe sono rimasti intimati;

che sono state comunicate memorie, ai sensi dell’art. 380-bis del codice di rito, nell’interesse dell’Azienda Sanitaria Locale ASL 2 di Lanciano-Vasto-Chieti e di Mario Frittelli;

che il P.G. non ha formulato richieste.

CONSIDERATO

che, con il ricorso, si deduce:

1) in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.115 c.p.c. e si censura il fatto che la Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto che non fosse contestato il fatto che «il personale infermieristico debba necessariamente indossare e dismettere la divisa di lavoro (camice e mascherina protettiva), per intuibili ragioni di igiene, negli stessi ambienti dell’Azienda – e non ovviamente da casa – prima dell’entrata e dopo l’uscita dai relativi reparti, rispettando, prima e dopo, i relativi turni di lavoro», e che tale ricostruzione sarebbe, con ogni evidenza, viziata per violazione dell’art. 115, primo comma, c.p.c., nella parte in cui vengono posti a fondamento della decisione impugnata circostanze fattuali debitamente contestate nella memoria di costituzione dell’Azienda e rimaste del tutto indimostrate;

2) in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 6 del R.d.l. n. 692 del 1923; 10 del D.Igs. n. 1955 del 1923; 2, comma 2, del D.Igs. n. 165 del 2001; 2, n. 1, della direttiva UE 23.11.1993, n. 98/104/CE; 1, comma 2, lett. a) del D.Igs. n. 66 del 2003; del CCNL normativo 1994-1997 economico 1994-1995, Comparto Sanità, ed in particolare, si lamenta che i giudici di seconda istanza abbiano qualificato il tempo occorrente per la vestizione come strettamente funzionale all’esecuzione della prestazione e, dunque, come corretto adempimento di un obbligo nascente dal rapporto di lavoro, ed altresì che la Corte di merito non abbia correttamente applicato i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla eterodirezione della vestizione e vestizione preparatoria all’adempimento della prestazione lavorativa;

3) in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame in ordine all’eccepita violazione e/o erronea applicazione della normativa anche contrattuale in materia di lavoro straordinario nel pubblico impiego, e si assume che le attività aggiuntive, riconosciute tra quelle retribuibili dalla sentenza impugnata, avrebbero dovuto essere qualificate come lavoro straordinario, in quanto eccedenti l’orario ordinario come previsto dal contratto collettivo; e che, comunque, la gestione del lavoro straordinario nel pubblico impiego è soggetta alla necessità di una specifica autorizzazione;

che il primo motivo è inammissibile sotto diversi e concorrenti profili: innanzitutto, perché, all’evidenza teso ad ottenere un nuovo esame del merito attraverso una nuova valutazione degli elementi delibatori, pacificamente estranea al giudizio di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass.n. 14541/2014), poiché «il compito di valutare le prove e di controllarne l’attendibilità e la concludenza spetta in via esclusiva al giudice di merito» per la qual cosa, «la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove, o per mancata ammissione delle stesse, non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito» (cfr., ex multis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass.n. 14541/2014 citt.; Cass. n. 2056/2011);

che, inoltre, si lamenta che siano rimaste indimostrate le circostanze fattuali che sarebbero state debitamente contestate nella memoria di costituzione dell’Azienda, che non è stata prodotta (e neppure indicata tra i documenti offerti in comunicazione nel ricorso per cassazione), né trascritta per intero, in violazione del principio, più volte ribadito da questa Corte, che definisce quale onere della parte ricorrente quello di indicare lo specifico atto precedente cui si riferisce, in modo tale da consentire alla Corte di legittimità di controllare ex actis la veridicità delle proprie asserzioni prima di esaminare il merito della questione (Cass. n. 14541/2014).

Il ricorso per cassazione deve, infatti, contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed a consentire la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza che sia necessario fare rinvio a fonti esterne al ricorso e, quindi, ad elementi o atti concernenti il pregresso grado di giudizio di merito (cfr., tra le molte, Cass. nn. 10551/2016; 23675/2013; 1435/2013); per la qual cosa, questa Corte non è stata messa in grado di apprezzare la veridicità delle doglianze mosse al procedimento di sussunzione operato dai giudici di seconda istanza, che si risolvono, quindi, in considerazioni di fatto del tutto inammissibili e sfornite di qualsiasi delibazione probatoria (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 24374/2015; 80/2011);

che il secondo ed il terzo motivo – da trattare congiuntamente per ragioni di connessione – non sono fondati, in quanto la Corte territoriale è pervenuta alla decisione oggetto del presente giudizio uniformandosi agli ormai consolidati arresti giurisprudenziali della Suprema Corte nella materia, del tutto condivisi da questo Collegio, che non ravvisa ragioni per discostarsene – ed ai quali, ai sensi dell’art. 118 Disp. att. c.p.c., fa espresso richiamo (cfr., in particolare e tra le molte, Cass. nn. 17635/2019; 3901/2019; 12935/2018; 27799/2017) -, secondo cui l’attività di vestizione attiene a comportamenti integrativi dell’obbligazione principale ed è funzionale al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria e costituisce, altresì, attività svolta non (o non soltanto) nell’interesse dell’Azienda, ma dell’igiene pubblica, imposta dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene.

Pertanto, dà diritto alla retribuzione anche nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, in quanto, proprio per le peculiarità che la connotano, deve ritenersi implicitamente autorizzata da parte dell’AUSL; e tali affermazioni non si pongono in contrasto con quanto affermato da questa Suprema Corte con la sentenza n. 9215 del 2012, secondo cui, «nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario ad indossare l’abbigliamento di servizio (c.d. tempo tuta) costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l’attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell’obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo»; e ciò, in quanto gli arresti più recenti rappresentano uno sviluppo di quello precedente, or ora citato, ponendo l’accento sulla «funzione assegnata all’abbigliamento, nel senso che la eterodirezione può derivare dall’esplicita disciplina di impresa, ma anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell’abbigliamento, o dalla specifica funzione che devono assolvere», per obbligo imposto, lo si ripete, dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene attinenti alla gestione del servizio pubblico ed alla stessa incolumità del personale addetto;

che, pertanto, va sottolineato che l’orientamento giurisprudenziale di legittimità «è saldamente ancorato al riconoscimento dell’attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell’orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora sia stata effettuata prima dell’inizio e dopo la fine del turno.

Tale soluzione, del resto, è stata ritenuta in linea con la giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva 2003/88/CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266/14; v. Cass. n. 1352/2016…)» (così, testualmente, Cass. ord. n. 17635/2019, cit., alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti sul punto, ai sensi dell’art.118 Disp. att. c.p.c.);

che, per tutto quanto innanzi esposto, il ricorso va respinto;

che le spese del presente giudizio – liquidate come in dispositivo, in favore di Mario Frittelli, e da distrarre, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., a beneficio del difensore del medesimo, avv. Enrico Raimondi, dichiaratosi antistatario -, seguono la soccombenza;

che nulla va disposto per le spese nei confronti degli altri controricorrenti che non hanno svolto attività difensiva;

che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, secondo quanto specificato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore di Frittelli Mario, liquidate complessivamente in Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15°/0 ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. Enrico Raimondi.

Nulla per le spese in favore dei controricorrenti rimasti intimati.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.