INPS: danno da ritardato pensionamento. Quando è risarcibile (Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 24 febbraio 2020, n. 4886).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. DELLA TORRE Paolo Negri – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19815-2014 proposto da:

(OMISSIS) SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 41, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO DI CIOMMO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI LO SASSO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 763/2013 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 06/02/2014 R.G.N. 530/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/2020 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA’ che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GIOVANNI LO SASSO in proprio e in sostituzione dell’Avvocato FRANCESCO DI CIOMMO;

udito l’Avvocato LIDIA CARCAVALLO.

FATTI DI CAUSA

1. Il signor Salvatore (OMISSIS) presentava all’Inps in data 28/9/2006 domanda di pensione di anzianità, all’esito della quale questa veniva riconosciuta con decorrenza dal 1/6/2009, non tenendosi conto della rivalutazione contributiva per l’ esposizione ad amianto ex art. 13 comma 8 della I. n. 257 del 1992 che era stata giudizialmente riconosciuta con sentenza del Tribunale di Potenza del 2006.

2. All’esito del ricorso presentato al Giudice del lavoro di Potenza nel 2010, il Tribunale dichiarava il diritto del ricorrente al trattamento pensionistico a far data dal 28/9/2006, tenendosi conto della rivalutazione contributiva già riconosciuta, e condannava l’INPS al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari all’ammontare dei ratei di pensione maturati da tale data fino al 31/5/2009, oltre interessi legali da tale data al saldo.

3. La Corte d’appello di Potenza, in riforma della sentenza del Tribunale, rigettava la domanda presentata dal (OMISSIS).

La Corte argomentava che doveva essere disattesa l’ eccezione dell’INPS di inammissibilità e improcedibilità della domanda per mancata presentazione della domanda amministrativa e per mancato esperimento dell’iter amministrativo di pensione, argomentando che la domanda azionata in primo grado non era di accertamento del diritto alla prestazione di previdenza obbligatoria, bensì una domanda di condanna dell’ente al risarcimento del danno determinato dalla colpevole la condotta dell’INPS di mancato riconoscimento del diritto alla rivalutazione della posizione contributiva.

Riteneva tuttavia che nessun patrimoniale potesse essere riconosciuto, in quanto il (OMISSIS) fino a tutto il 2009 aveva continuato a lavorare, né l’appellante aveva allegato la concreta sussistenza della probabilità di avviare un’attività autonoma o di intraprendere un nuovo rapporto di lavoro subordinato dopo la maturazione della pensione.

4. Negava altresì la riconoscibilità di un danno non patrimoniale, argomentando che tale danno non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo, gravando sul ricorrente l’onere non solo di allegare la condotta colposa ma anche di fornire la prova del danno e del nesso di causalità con l’inadempimento.

Aggiungeva che la pretesa di liquidazione di danno patrimoniale e non patrimoniale rivelava una contraddizione in termini, nella misura in cui presupponeva da un lato un pregiudizio economico da impossibilità di cumulare pensione e reddito per un nuovo lavoro e dall’altro un pregiudizio morale per mancato godimento della quiescenza.

5. Per la cassazione della sentenza Salvatore (OMISSIS) ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, cui ha resistito l’Inps con controricorso.

6. Salvatore (OMISSIS) ha depositato anche memoria ex 378 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

7. Il ricorrente deduce come primo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e l’errata qualificazione della domanda giudiziale avanzata dal signor (OMISSIS), nonché l’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Sostiene di aver introdotto due domande, di cui la prima, concorrente ed autonoma rispetto a quella risarcitoria, era di accesso alla pensione di anzianità per raggiunti limiti contributivi utili.

Lamenta che la Corte d’appello abbia omesso di esaminare tale domanda, senza logica e adeguata motivazione.

8. Come secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonché l’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Lamenta il mancato riconoscimento del danno patrimoniale, argomentando di non aver mai lamentato di non aver potuto cumulare la quiescenza anticipata con un nuovo lavoro, ma di avere svolto le proprie richieste esclusivamente affinché la propria posizione contributiva fosse rivalutata in maniera aderente a quanto statuito con la sentenza del Tribunale di Potenza e per poter godere della pensione spettante dopo tanti anni di lavoro.

Sostiene che il danno patrimoniale nel caso di specie sarebbe stato in re ipsa, dal momento che il comportamento illegittimo dell’INPS e il ritardo nel riconoscere la pensione avevano comportato un danno economico derivante: dal mancato godimento della pensione e della sua rivalutazione, dall’aver dovuto inoltrare numerose richieste e reclami in via amministrativa dal 2001 al 2009, dall’aver dovuto introdurre un primo giudizio nel 2004 concluso con una prima sentenza di accoglimento del 2006 confermata in sede di appello nel 2009, e ciò a prescindere dalla circostanza che egli avesse continuato o meno lavorare e percepire reddito.

9. Come terzo motivo deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in particolare in relazione al mancato riconoscimento del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dal non aver potuto adottare una legittima scelta di vita, con lesione di diritti costituzionalmente garantiti quali quelli alla salute e alla pensione.

10. Il primo motivo non è fondato: questa Corte ha da tempo consolidato il principio secondo cui il giudice del merito, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (così, tra le più recenti, Cass. n. 21087 del 2015).

11. Nel caso, la Corte ha premesso che circostanza pacifica era che il (OMISSIS) avesse continuato a lavorare sino al 2009. Tale accertamento fattuale non è contrastato in ricorso, ove al contrario si conferma (pg. 6) che il ricorrente ha lavorato dal novembre 1974 al 31.5.2009, pur con diversi periodi di mobilità e cassa integrazione.

Non rileva quindi in senso ostativo la circostanza, valorizzata solo nella memoria ex art.378 c.p.c., che il (OMISSIS) abbia percepito l’indennità di disoccupazione per il periodo dal 1997 al 2001.

12. Dalla esposta premessa la Corte ha fatto discendere che non potesse essere richiesta e accolta una domanda che accertasse con data anteriore al 2009 il collocamento in quiescenza, attesa la perdurante attività lavorativa, sicché l’accertamento del diritto al collocamento in quiescenza da data anteriore al 2009 poteva determinare unicamente il diritto al risarcimento dei danni.

13. Coerentemente dunque la Corte territoriale ha ritenuto che il contenuto della pretesa fatta valere dall’odierno ricorrente avesse natura sostanzialmente risarcitoria, sol che si pensi che ancora nel ricorso introduttivo della presente fase di legittimità il ricorrente ha sostenuto (pg. 10) che i ratei di pensione asseritamente dovutigli e non percepiti costituivano «il parametro di riferimento per determinare e quantificare il danno» da lui patito per non aver potuto godere della pensione prima del 1/6/2009, epoca in cui gli era stata effettivamente riconosciuta.

14. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso. Il danno patrimoniale non poteva essere collegato tout court al mancato conseguimento della pensione, considerato che essa non avrebbe potuto essere erogata in costanza di attività lavorativa e che la protrazione dell’attività lavorativa di per sé non era stata causa di perdita patrimoniale.

Indipendentemente dalle considerazioni svolte dalla Corte territoriale circa l’impossibilità di cumulare la pensione di anzianità con la retribuzione da lavoro dipendente, ciò che rileva in specie è che i giudici di merito abbiano ritenuto che il pregiudizio patrimoniale lamentato in giudizio non avesse formato oggetto di compiuta allegazione e prova (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata): e che si tratti di affermazione corretta, prima ancora che incontestabile in questa sede di legittimità (salvo che per omesso esame circa un fatto decisivo, che qui non ricorre), emerge dall’assunto perorato anche nel presente giudizio di cassazione secondo cui il danno patrimoniale, nel caso di specie, sarebbe in re ipsa, discendendo dal mancato godimento della pensione, dall’avere il ricorrente dovuto inoltrare richieste e reclami in via amministrativa dal 2001 al 2009 e dall’aver dovuto introdurre un primo giudizio per il riconoscimento dei benefici rivendicati e ingiustamente negati dall’INPS, e dovrebbe pertanto prescindere dalla circostanza che egli abbia nel frattempo continuato o meno a lavorare autonomamente e a produrre reddito (così il ricorso per cassazione e la memoria ex art.378 c.p.c., pag. 12).

15. Questa Corte di legittimità ha costantemente escluso che una domanda risarcitoria di un danno patrimoniale possa prescindere dall’allegazione e prova del danno, sulla scorta della chiara disposizione contenuta nell’art. 1223 c.c.; la nozione di danno in re ipsa perviene infatti ad identificare il danno con l’evento dannoso e a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con il consolidato orientamento di legittimità secondo cui ciò che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l’ulteriore e più recente precisazione secondo cui un danno punitivo può essere ritenuto compatibile con l’ordinamento vigente solo in caso di sua espressa previsione normativa, in applicazione dell’art. 23 Cost. (così da ultimo Cass. n. 31233 del 2018, dove il richiamo a Cass. S.U. nn. 26972 del 2008 e 16601 del 2017).

16. Tali considerazioni depongono per l’ infondatezza anche del terzo motivo di ricorso.

Questa Corte nella sentenza n. 3023 del 2010 ha chiarito che qualora il lavoratore, a causa dell’illegittimo diniego della domanda di pensionamento, sia costretto a protrarre la propria attività lavorativa, è configurabile un danno non patrimoniale risarcibile, determinato dalle ripercussioni di segno negativo conseguenti alla condotta dell’ente previdenziale che ha causato la lesione di specifici interessi costituzionalmente protetti, fra cui quello di poter realizzare liberamente una propria legittima scelta di vita.

17. Il danno da ritardato pensionamento rientra nella categoria unitaria del danno non patrimoniale, potendo poi essere specificato nella sua accezione di danno esistenziale (quando il lavoratore non ha potuto realizzare sé stesso nella propria scelta di vita legata alla volontà di andare in pensione) e/o di danno biologico (quando il pregiudizio è consistito in una vera e propria lesione dello stato di salute e benessere psico-fisico).

18. Incombe però sul lavoratore, in ossequio ai principi generali sopra esposti e richiamati anche dal giudice di merito, dimostrare, oltre alla colpa dell’istituto previdenziale, che il ritardato pensionamento ha provocato un danno, non potendosi configurare secondo i principi del nostro ordinamento giuridico, di un danno risarcibile in re ipsa in ragione degli imprescindibili oneri di allegazione e di prova che gravano sul soggetto che vanti pretese risarcitorie, come già chiarito dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 26972/08 sopra richiamato e dai successivi arresti conformi.

19. Nessuna dispensa dall’onere probatorio circa la sussistenza del danno non patrimoniale può quindi ricavarsi da Cass. n. 3023 del 2010, essendosi questa Corte colà pronunciata esclusivamente sull’astratta configurabilità di un danno non patrimoniale alla persona che, a causa del ritardo nella concessione della prestazione pensionistica, non aveva potuto esercitare una legittima scelta di vita, ciò che nella specie non è stato negato in radice, ma semplicemente ritenuto non provato (così la sentenza impugnata, pagg. 8-9).

20. Il ricorso, pertanto, va rigettato.

21. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

22. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in C 3.500,00 per compensi, oltre ad C 200,00 per esborsi, rimborso spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8.1.2020.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.