Inps vs contratto collettivo corporativo per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le sub-agenzie e i produttori di assicurazioni (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Sentenza 3 settembre, n. 18334).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30444-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE;

– ricorrente –

contro

PALAZZO VALERIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 47, presso lo studio dell’avvocato ANGELO PANDOLFO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIALUCREZIA TURCO, SILVIA LUCANTONI, ARMANDO TURSI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1454/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 18/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO.

Rilevato che:

1. la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1454 pubblicata il 18.4.2018, ha respinto l’appello dell’Inps, confermando la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato insussistente l’obbligo di Palazzo Valeria di iscriversi e versare i contributi presso la Gestione degli esercenti attività commerciali tenuta dall’INPS per i redditi percepiti quale produttore libero di impresa di assicurazione ai sensi dell’articolo 44, comma 2 del decreto-legge n. 269/2003 convertito con modificazioni in legge n. 326/2003;

2. avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria, Palazzo Valeria;

3. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c..

Considerato che:

4. con l’unico motivo di ricorso l’Inps ha dedotto violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le sub-agenzie e i produttori di assicurazioni del 25.5.1939 e dell’art. 44, comma 2, d.l. n. 269 del 2003, conv. con I. n. 326 del 2003, in relazione all’art. 1, I. n. 613 del 1966, all’art. 29, I. n. 160 del 1975; all’art. 1, comma 202, I. n. 662 del 1996, per avere la Corte di merito ritenuto, richiamandosi ai propri precedenti, che l’obbligo di iscrizione presso la Gestione commercianti sussisterebbe soltanto per i produttori il cui rapporto si sia instaurato con un’agenzia di assicurazioni e non anche per coloro che svolgono l’attività in virtù di un rapporto costituito direttamente con la compagnia di assicurazioni;

5. il motivo è manifestamente infondato, dovendosi dare continuità al principio secondo cui l’obbligo di iscrizione di cui all’art. 44, comma 9, d.l. n. 269 del 2003 cit., non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti, in quanto il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub- agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, per la precisione del rinvio, un elemento significativo utilizzato dal legislatore per strutturare la disposizione, che porta ad escludere la correttezza di interpretazioni analogiche (Cass. n. 1768 del 2018);

6. tale principio è stato ribadito anche a fronte delle perplessità sollevate da questa Sesta sezione con ordinanza interlocutoria n. 13049 del 2018, essendosi precisato che, ai fini dell’inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti, rilevano le concrete modalità di esercizio dell’attività di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenza che l’iscrizione va effettuata presso la Gestione commercianti ordinaria ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impresa e presso la Gestione separata di cui all’art. 2„ comma 26, 1. n. 335 del 1995, ove l’attività in questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore ad curo 5.000,00 (Cass. n. 30554 del 2018);

7. il ricorso, pertanto, va rigettato, compensandosi nondimeno le spese del giudizio di legittimità in considerazione del contrasto esistente nella giurisprudenza di merito al tempo della proposizione del ricorso per cassazione (cfr. Cass. n. 30554 del 2018, cit.);

8. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.