Insegne pubblicitarie, legittimo lo stop del Comune se diventano troppe (TAR – Friuli Venezia Giulia, Sezione Prima, Sentenza 7 gennaio 2020, n. 9).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

con l’intervento dei Magistrati:

Dott. Oria Settesoldi, Presidente

Dott. Marco Rinaldi, Primo Referendario

Dott. Nicola Bardino, Referendario, Estensore

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 434 del 2016, proposto da:

Soc. OPS Group S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Marco De Nunzio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Renato Fusco, in Trieste, via Donota 3;

contro

Comune di Tavagnacco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandra Pergolese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

– del provvedimento prot. 37197/15-25488 dell’11.08.2016, adottato dal Comune di Tavagnacco, di diniego al rinnovo dell’autorizzazione n. 12/10 per la permanenza di n. 1 installazione pubblicitaria sulla SP 4 “Tresemane” al km. 0+480 DX.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Tavagnacco;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 3 dicembre 2019 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Parte ricorrente impugna il provvedimento, di cui in epigrafe, con il quale il Comune di Tavagnacco ha respinto l’istanza di rinnovo della preesistente autorizzazione al posizionamento di un’installazione pubblicitaria, collocata sulla Strada provinciale n. 4.

2. Tale provvedimento era stato preceduto dalla comunicazione del preavviso di rigetto (riguardante anche altre due installazioni, di lì a breve denegate ed oggetto di un successivo gravame) nel cui contesto veniva chiarito che “il posizionamento da confermare interessa un ambito lungo la S.P. n. 4 “Tresemane”, viabilità principale di scorrimento con rilevante traffico veicolare, su cui prospettano edifici con presenza di molteplici attività imprenditoriali e di altrettante, collegate, installazione di forme pubblicitarie su suolo privato”; inoltre, il “susseguirsi di cartelli e mezzi pubblicitari limita la percezione dei segnali” stradali.

La ricorrente formulava le proprie controdeduzioni, inducendo l’Amministrazione comunale a dare corso ad un ulteriore approfondimento istruttorio, tramite l’Ufficio di Polizia locale, il quale, con nota del 4 agosto del 2016, segnalava, rispetto al posizionamento dell’installazione di cui è causa, che “nella prospettiva del conducente alla guida l’effetto visivo è quello documentato fotograficamente [ndr. il riferimento è rivolto alle immagini riprese percorrendo il tratto di strada interessato], da cui emerge la stratificazione dei mezzi pubblicitari e dei relativi messaggi a coprire larga parte dell’arco rappresentato dai 120° del campo visivo del conducente. Si è scelto di considerare significative, per ognuna delle due direzioni di marcia, le installazioni presenti nello spazio compreso tra i 50 metri precedenti e i 100 metri seguenti la posizione dell’impianto per il quale si richiede l’autorizzazione”.

L’Amministrazione recepiva pedissequamente tali rilievi, respingendo la richiesta di rinnovo dell’autorizzazione, in quanto il mantenimento dell’installazione sulla fascia di pertinenza stradale, come messo in luce dalla Polizia locale, avrebbe interferito con le esigenze della sicurezza del traffico veicolare, anteponendosi visivamente alla segnaletica verticale ivi collocata.

3. Avverso il suddetto diniego, sono dedotti i seguenti motivi:

— (I) Violazione della Legge n. 241/1990 e ss. mod., contraddittorietà ed incompletezza della motivazione; erroneità dei motivi di fatto, violazione dell’art. 41 e 97 Costituzione; la ricorrente ritiene violato l’affidamento da essa riposto sul rinnovo dell’autorizzazione all’installazione del mezzo pubblicitario, contestando le opposte valutazioni del Comune, ritenute prive dei “requisiti di concretezza e verificabilità”. Ravvisa inoltre un profilo di contraddittorietà rispetto al parere della Polizia locale, la quale avrebbe dichiarato, riguardo all’installazione in esame, che “nulla” sarebbe “da segnalare”;

— (II) Violazione degli artt. 5 e ss. della L. 241/1990; il provvedimento di diniego sarebbe stato emanato dal Responsabile dell’ufficio e non dal soggetto designato quale responsabile del procedimento.

4. Costituitosi in giudizio, il Comune ha dedotto nel merito dei motivi di ricorso, producendo, a corredo, ampia documentazione.

Chiamata infine nell’udienza per lo smaltimento dell’arretrato del 3 dicembre 2019, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Il ricorso va rigettato in relazione a tutti profili di censura dedotti.

5.1 Quanto al primo motivo di ricorso, deve essere ricordato che, in sede di rinnovo dell’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari, l’Amministrazione è tenuta a dare corso ad una valutazione autonoma, connotata da ampia discrezionalità tecnica, la quale, come già statuito inter partes da questo Tribunale (sentenza n. 196 del 2016), non è influenzata né dal contenuto dei precedenti atti autorizzativi (che ben potrebbero essere disattesi, specie alla luce di una modificazione della situazione di fatto), né dall’affidamento che l’interessato abbia riposto sul rilascio del nuovo provvedimento favorevole, trattandosi, in questo caso, di una aspettativa di mero fatto inidonea ad interferire con gli interessi pubblici (tra i quali, ad es., l’interesse alla sicurezza stradale) sottesi al procedimento.

Alla luce di questa premessa, va rilevato che il diniego reperisce la propria piena giustificazione nelle valutazioni condotte a seguito del sopralluogo della Polizia locale e della pericolosità per la circolazione, insita nella permanenza del mezzo pubblicitario sulla fascia di pertinenza stradale, tale da costituire (secondo un apprezzamento di matrice tecnica, per se stesso non suscettibile di sindacato giurisdizionale) un ostacolo alla visuale degli automobilisti, intenti a percorrere il tratto di viabilità esaminato: situazione che, considerato l’incremento di traffico registratosi nella zona, si pone evidentemente in aperto contrasto con le disposizioni del Codice della Strada e preclude di per sé la dislocazione del cartello, come del resto confermato dalla più recente giurisprudenza amministrativa, tra cui si veda:

la collocazione sugli spazi destinati alla circolazione veicolare, così come sugli spazi a questi adiacenti, di fonti di captazione o disturbo dell’attenzione dei conducenti e di consequenziale sviamento della stessa dall’unica ed essenziale funzione al momento commessale — che è unicamente la guida del veicolo — è soggetta a procedimento autorizzatorio e l’autorizzazione può essere negata quando a giudizio dell’ente gestore della strada — titolare dei relativi poteri pubblicistici — l’insegna rivesta carattere prettamente pubblicitario e, comunque, arrechi disturbo visivo agli utenti dell’autostrada, distraendone l’attenzione con conseguente pericolo per la circolazione; si tratta, peraltro, di attività caratterizzata da ampia discrezionalità, censurabile come tale solo a fronte di vizi quali la manifesta irragionevolezza o il travisamento” (T.A.R. Emilia Romagna, Parma, n. 5 del 2018).

Né si ravvisa alcuna contraddittorietà con il parere reso dalla Polizia locale, la cui indicazione preliminare, concernente l’assenza di rilievi (valorizzata dalla ricorrente a sostegno della pacifica assentibilità della propria richiesta di rinnovo), va strettamente delimitata all’accertamento della (sola) osservanza delle distanze (dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni) previste dall’art. 51, comma 4, lett. c), D.P.R. n. 459 del 1992, restando per contro ferme tutte le susseguenti valutazioni concernenti la pericolosità dell’installazione e l’interferenza di questa con la circolazione stradale.

5.2 Parimenti infondato è il secondo motivo.

Va infatti considerato che, in assenza di un espressa devoluzione a favore del responsabile del procedimento del potere di adottare il provvedimento finale, ai sensi dell’art. 5, 1° comma, ultima parte, L. n. 241 del 1990, la relativa competenza va assegnata al soggetto che, nell’ambito dell’organizzazione del Comune, risulta preposto alla gestione amministrativa, ossia al dirigente ovvero, come avvenuto nella fattispecie in esame, al responsabile del servizio individuato ai sensi degli artt. 70 ss. T.U.E.L.

6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il gravame deve essere pertanto rigettato.

7. Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente a rifondere al Comune di Tavagnacco le spese di lite, liquidate nell’importo di € 1.500,00 oltre ad oneri ed accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il giorno 7 gennaio 2020.

TAR – Friuli Venezia Giulia – Sentenza -.