REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDELBO Giorgio – Presidente –
Dott. ROSATI Martino – Consigliere –
Dott. VIGNA Maria Sabina – Consigliere –
Dott. APRILE Ercole – Consigliere –
Dott. D’ARCANGELO Fabrizio – Rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
(OMISSIS) Leonardo, nato a Cariati il 14.05.19xx;
avverso la sentenza del 15.04.2021 della Corte d’Appello di Catanzaro;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Fabrizio D’Arcangelo;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. Andrea Venegoni, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità o il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni dell’avvocato Alfonso (OMISSIS), difensore delle parti civili costituite, Sebastiana (OMISSIS) e Rocco (OMISSIS), che ha chiesto l’inammissibilità o, comunque, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla refusione delle spese processuali;
lette le conclusioni dell’avvocato Fernando (OMISSIS), difensore dell’imputato, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la decisione impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Castrovillari emessa in data 1 marzo 2019, appellata dall’imputato Leonardo (OMISSIS), che ha condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili.
2. Leonardo (OMISSIS) è imputato del delitto di cui all’art. 328, comma primo, cod. pen., per avere, quale incaricato di pubblico servizio in qualità di medico del reparto di “Divisione medicina” del nosocomio di Cariati, rifiutato indebitamente un atto del suo ufficio, che per ragioni di sanità doveva essere compiuto senza ritardo, omettendo di visitare e di prestare le necessarie cure al paziente Francesco (OMISSIS), ricoverato presso il reparto per un «versamento pleurico destro in paziente neoplastico» a seguito di accesso al Pronto Soccorso per difficoltà respiratorie con l’assegnazione al triage di codice giallo («condizioni di emergenza a: affetto da forma morbosa grave) e con livello di urgenza giudicato «giallo – condizioni di emergenza affetto da forma morbosa grave».
In particolare, secondo la contestazione, il sanitario faceva accesso al reparto dopo circa cinquantacinque minuti dall’inizio del suo turno pomeridiano e immediatamente esprimeva disappunto per il sollecito ricevuto, riferendo ad alta voce le seguenti considerazioni, anche alla presenza dei familiari del predetto degente:
«mi avete rotto i coglioni per uno per cui non c’è niente da fare, che ha un versamento che fa pietà» e ancora, rivolgendosi a Rocco (OMISSIS), figlio del predetto paziente, che ne aveva sollecitato la visita e lo aveva invitato a moderare il tono di voce perché il paziente non ascoltasse i suoi commenti, così si esprimeva «chi cazzo sei tu per insegnarmi come mi devo comportare? Sai che ti dico? Io tuo padre non lo visito proprio», voltando infine le spalle e allontanandosi; fatto commesso in Cariati il 1 agosto 2011.
3. L’avvocato Ferdinando (OMISSIS), nell’interesse dell'(OMISSIS), ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l’annullamento, deducendo sei motivi e, segnatamente:
1) l’inosservanza della legge penale «con riguardo all’orario di arrivo in ospedale da parte di (OMISSIS) Leonardo per il turno di lavoro».
Deduce il ricorrente che il ritardo nel prendere servizio non può rappresentare un’ipotesi di illecito penale per il medico operante in un nosocomio, in quanto, quand’anche fosse ingiustificato (e sul punto i giudici di merito non avrebbero svolto alcuna indagine), potrebbe tutt’al più rappresentare un inadempimento contrattuale.
Sarebbe, infatti, previsto dal contratto collettivo di riferimento che il medico del turno precedente non possa lasciare il reparto sino all’arrivo del medico del turno successivo.
Peraltro, l’amministrazione sanitaria non avrebbe ritenuto ingiustificato il ritardo nell’inizio del turno da parte del dottor (OMISSIS) e non avrebbe assunto provvedimenti sanzionatori nei confronti dello stesso.
2) la mancanza, la contraddittorietà della motivazione «in relazione al travisamento della prova» nonché la violazione dei canoni di valutazione della prova posti dall’art. 192 cod. proc. pen. «con riguardo alla mancata visita al paziente quando dal Pronto Soccorso è stato inviato nel reparto di medicina ed all’orario di arrivo in ospedale da parte del dott. (OMISSIS)».
Deduce il ricorrente che l'(OMISSIS) non era il medico in servizio quando il paziente era stato ricoverato in Pronto Soccorso e, pertanto, la responsabilità della cura del paziente spettava al medico del precedente turno.
3) la mancanza, la contraddittorietà della motivazione «in relazione al travisamento della prova» nonché la violazione dei canoni di valutazione della prova posti dall’art. 192 cod. proc. pen. «con riguardo alle dichiarazioni testimoniali rese dagli infermieri in servizio nel turno pomeridiano delle ore 14.00».
Deduce il ricorrente che, a differenza di quanto affermato dalla Corte di appello, l’infermiere (OMISSIS) non avrebbe chiamato al telefono l’imputato e il Centralino avrebbe chiamato l’imputato solo una volta.
4) la mancanza, la contraddittorietà della motivazione «in relazione al travisamento della prova» nonché la violazione dei canoni di valutazione della prova posti dall’art. 192 cod. proc. pen. «con riguardo all’inverosimile ricostruzione complessiva del rifiuto da parte del medico di visitare il degente».
Ad avviso del ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe illogica in relazione all’inverosimile ricostruzione complessiva del rifiuto da parte del medico di visitare il degente; l’imputato, infatti, non avrebbe potuto visitate il paziente, in quanto aggredito dal figlio dello stesso, come affermato anche dal teste (OMISSIS).
5) la mancanza, la contraddittorietà della motivazione «in relazione al travisamento della prova» nonché la violazione dei canoni di valutazione della prova posti dall’art. 192 cod. proc. pen. «con riguardo all’omessa motivazione della attendibilità delle dichiarazioni rese dalle parti civili».
La sentenza impugnata, infatti, avrebbe fondato la ricostruzione dei fatti esclusivamente sulla base delle versioni fornite dalle parti civili, mosse da interessi privati, prescindendo da una previa verifica della credibilità soggettiva dei dichiaranti e dell’attendibilità intrinseca del loro racconto.
Tali dichiarazioni sarebbero, peraltro, risultate prive di riscontro.
6) la mancanza, la contraddittorietà della motivazione «in relazione al travisamento della prova» nonché la violazione del principio di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, in quanto la Corte di appello non avrebbe operato la verifica della resistenza del giudizio di colpevolezza a ragionevoli ipotesi ricostruttive alternative, pur astrattamente formulabili.
4. In data 22 febbraio 2022 l’avvocato Roberto (OMISSIS) ha depositato motivi aggiunti, deducendo «Violazioni di legge ex art. 328, primo comma – Motivazione mancante e/o apparente – Travisamento delle prove – Illogicità».
Si duole il difensore che non risulta che nel lasso di tempo in cui l’imputato era stato ricoverato al Pronto Soccorso per il pestaggio subito dal Rocco (OMISSIS), siano state poste in essere cure o trattamenti del paziente che non fossero stati già prescritti dal medico di Pronto Soccorso.
Ad avviso del ricorrente, inoltre, non si può ritenere che la visita sia stata omessa se non si specifica che tipo di visita fosse necessaria (anche perché i referti strumentali erano già espletati), la necessità della visita stessa e le cure necessarie e/o utili nel caso di specie.
Sarebbe, inoltre, pacifico, che il dott. (OMISSIS), appena giunto, abbia esaminato la cartella clinica, posto in essere la valutazione del caso, e avvisato Rocco (OMISSIS) che, sostanzialmente, non vi era nulla da fare, trattandosi di paziente oncologico terminale con un versamento molto rilevante, cioè di un soggetto per il quale ogni trattamento avrebbe rappresentato un grave ed inutile stress.
Deduce, inoltre, il ricorrente che se i provvedimenti concreti che si assumono omessi appartengono alla sfera della discrezionalità tecnica del pubblico ufficiale, e non sono dunque strettamente doverosi ed in ogni caso imposti, non si può ritenere sussistente in senso tecnico-giuridico un’omissione, un ritardo o un rifiuto di atti di ufficio, e viene meno la stessa materialità del delitto di cui all’art. 328 cod. pen.
Le regole logico-giuridiche relative all’attendibilità dei soggetti estranei nel processo sarebbero, inoltre, state disattese dalla Corte territoriale.
La motivazione della sentenza, da ultimo, sarebbe illogica e adottata in violazione del canone del ragionevole dubbio, in quanto non potrebbe escludersi che l’imputato, nell’allontanarsi dal reparto, stesse dirigendosi verso il reparto di cardiologia per chiedere l’ausilio dello specialista cardiologo.
5. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell’art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022.
Con requisitoria e conclusioni scritte del 23 febbraio 2022, il Procuratore Generale ha chiesto l’inammissibilità o, comunque, il rigetto del ricorso.
Con conclusioni scritte depositate in data 2 marzo 2022, l’avvocato Alfonso (OMISSIS), difensore delle parti civili costituite, Sebastiana (OMISSIS) e Rocco (OMISSIS), ha chiesto l’inammissibilità o, comunque, il rigetto del ricorso, la conferma delle statuizioni civili e la condanna del ricorrente alla refusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado.
Con memoria depositata in data 2 marzo 2022, gli avvocati Roberto (OMISSIS) e Ferdinando (OMISSIS), difensori dell’imputato hanno chiesto l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato.
2. Con il primo motivo il ricorrente deduce l’inosservanza della legge penale «con riguardo all’orario di arrivo in ospedale da parte di (OMISSIS) Leonardo per il turno di lavoro», in quanto il reato contestato non potrebbe essere stato integrato dall’Alosa, che non era il medico in servizio quando il paziente è stato ricoverato al Pronto Soccorso.
Con il secondo motivo il ricorrente censura la mancanza, la contraddittorietà della motivazione «in relazione al travisamento della prova» nonché la violazione dei canoni di valutazione della prova posti dall’art. 192 cod. proc. pen. «con riguardo alla mancata visita al paziente quando dal Pronto Soccorso è stato inviato nel reparto di medicina ed all’orario di arrivo in ospedale da parte del dott. l'(OMISSIS)».
Ad avviso del ricorrente, la responsabilità della cura del paziente sarebbe spettata, infatti, al medico del precedente turno e non già all’imputato, che non era in servizio quando il degente era stato ricoverato al pronto soccorso.
3. Entrambi i motivi sono inammissibili, in quanto aspecifici.
Le censure, infatti, non si confrontano con le motivazioni della sentenza impugnata che ha ritenuto comprovato il reato di rifiuto di atti di ufficio non già in ragione dell’arrivo in ritardo dell'(OMISSIS) al reparto, bensì nel rifiuto di vistare il paziente, una volta che l’imputato era giunto in reparto (pag. 5 e SS).
La sentenza impugnata ha ritenuto «l’arrivo in ritardo in reparto» «sintomatico di quale sia stato l’atteggiamento tenuto dall'(OMISSIS) nella complessiva vicenda» ma non ha ritenuto integrato il reato dal ritardo nel raggiungere il reparto.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, è, dunque, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Guardiano, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230631; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano, Rv. 223217: conf. Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., 281521).
Entrambe le sentenze di merito, che si integrandosi vicendevolmente (ex plurimis: Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617 – 01; Sez. 6, n. 50944 del 04/11/2014, Barassi, Rv. 261416), peraltro, hanno ampiamente e tutt’altro che illogicamente ricostruito le sollecitazioni rivolte all’imputato a recarsi al nosocomio.
Inammissibili si rivelano, dunque, in quanto volto a proporre una rilettura del fatto accerto in sede di legittimità, le censure con le quali il ricorrente deduce che il paziente avrebbe dovuto essere visitato dai medici presenti in reparto prima dell’arrivo dell’Alosa e, dunque, dalla dott.ssa Luciana (OMISSIS) o dal dott. Angelo (OMISSIS), del reparto di cardiologia.
Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944).
4. Con il terzo motivo il ricorrente censura la mancanza, la contraddittorietà della motivazione «in relazione al travisamento della prova» nonché la violazione dei canoni di valutazione della prova posti dall’art. 192 cod. proc. pen. «con riguardo alle dichiarazioni testimoniali rese dagli infermieri in servizio nel turno pomeridiano delle ore 14.00».
Si duole il ricorrente della contraddittorietà della motivazione con riferimento alle dichiarazioni testimoniali rese dagli infermieri in servizio nel turno pomeridiano delle ore 14.00, in quanto il (OMISSIS) non avrebbe chiamato al telefono l’imputato e il Centralino avrebbe chiamato l’imputato solo una volta.
L'(OMISSIS), dunque, non essendo stato contattato direttamente dall’infermiere e, dunque, non essendo stato mezzo a conoscenza dell’urgenza, non avrebbe saputo nulla del ricovero giunto dal pronto soccorso.
5. Il motivo, incentrato sull’asserito travisamento delle dichiarazioni del teste Luigi (OMISSIS), ovvero dell’infermiere che, chiamando l’imputato al telefono (in realtà chiedendo al Centralino di rintracciare l’imputato, secondo quanto indicato dalla sentenza di primo grado a pag. 4), avrebbe sollecitato il suo arrivo in ospedale, verte su questione comunque non decisiva per le ragioni sopra esposte, e propone una rilettura in fatto dell’episodio.
E’, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest’ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita (ex plurimis: Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, E., Rv. 276566; Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774).
6. Il ricorrente con il quarto motivo censura la mancanza, la contraddittorietà della motivazione «in relazione al travisamento della prova» nonché la violazione dei canoni di valutazione della prova posti dall’art. 192 cod. proc. pen. «con riguardo all’inverosimile ricostruzione complessiva del rifiuto da parte del medico di visitare il degente».
Deduce il ricorrente che l’imputato non avrebbe potuto visitate il paziente in quanto aggredito dal figlio dello stesso prima di procedere all’esame del degente.
7. Anche questo motivo si rivela inammissibile.
Il motivo è volto a sostenere che la visita al paziente non si sia potuta svolgere a causa della «feroce aggressione da parte dei familiari» del degente, ma sia la sentenza di primo grado, che la sentenza impugnata hanno congruamente accertato che il rifiuto dell'(OMISSIS) a visitare il paziente è stato anteriore all’aggressione e che, anzi, ne è stato la causa.
La sentenza impugnata ha rilevato, tutt’altro che illogicamente, che «sono state accertate poi le plurime sollecitazioni rivolte all’appellante affinché si recasse a visitare quel degente, così come la scelta delibata di non farlo…
Netto è il rifiuto di visitare l’uomo, manifestato anche inforcando il corridoio che portava al reparto di cardiologia, abbandonando parenti e paziente, decidendo di non visitarlo».
Tale censura si rivela, dunque, inammissibile, in quanto contesta in fatto l’apprezzamento della sentenza impugnata, senza dimostrarne la contraddittorietà o la manifesta illogicità, e ne sollecita un riesame di merito mediante una rinnovata valutazione di elementi probatori.
Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).
8. Con il quinto motivo il ricorrente deduce la mancanza, la contraddittorietà della motivazione «in relazione al travisamento della prova» nonché la violazione dei canoni di valutazione della prova posti dall’art. 192 cod. proc. pen. «con riguardo all’omessa motivazione della attendibilità delle dichiarazioni rese dalle parti civili».
9. Il motivo di ricorso è inammissibile, in quanto si risolve nella proposizione di meri principi di diritto relativi al canone di valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, privi di una critica specifica e puntuale alla sentenza impugnata.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, è, peraltro, inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso che si risolveva nella mera enunciazione dei principi giurisprudenziali (ex plurimis: Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611).
10. Con il sesto motivo il ricorrente censura la mancanza, la contraddittorietà della motivazione «in relazione al travisamento della prova» nonché la violazione del principio di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio.
Analoga censura è stata formulata con i motivi aggiunti presentati dall’avvocato Roberto (OMISSIS), nei quali si rileva che la motivazione della sentenza, da ultimo, sarebbe illogica e adottata in violazione del canone del ragionevole dubbio, in quanto non potrebbe escludersi che l’imputato, nell’allontanarsi dal reparto, stesse dirigendosi verso il reparto di cardiologia per chiedere l’ausilio dello specialista cardiologo.
11. Il motivo di ricorso è inammissibile, in quanto si risolve nella proposizione di meri principi di diritto sullo standard probatorio del processo penale, privi di specifici riferimenti e di una censura puntuale alla sentenza impugnata.
Inammissibile, in quanto si rivolve nella proposizione di una diversa ricostruzione di fatto della vicenda oggetto dell’imputazione, è la censura volta a dimostrare che il tentativo dell’Alosa di dirigersi verso il reparto di cardiologia non abbia costituito un rifiuto di visitare il paziente.
12. Con i motivi aggiunti presentati dall’avvocato Roberto (OMISSIS) si deduce, inoltre, che non risulta che nel lasso di tempo in cui l’imputato era ricoverato al Pronto Soccorso per il pestaggio subito dal Rocco (OMISSIS), siano state poste in essere nei confronti del paziente cure o trattamenti che non fossero stati già prescritti dal medico di Pronto Soccorso.
Non si potrebbe, infatti, ritenere che via sia stata un’omissione della visita senza prima accertare che tipo di visita fosse necessaria (anche perché i referti strumentali erano già espletati), a necessità della visita stessa o precisare se le cure fossero nella specie necessarie o utili.
Deduce, inoltre, il ricorrente che se i provvedimenti concreti che si assumono omessi appartengono alla sfera della discrezionalità tecnica del pubblico ufficiale, e non sono dunque strettamente doverosi ed in ogni caso imposti, non si può configurare in senso tecnico – giuridico l’omissione, il ritardo o il rifiuto di atti di ufficio, e viene meno la stessa materialità del delitto di cui all’art. 328 cod. pen.
13. Il motivo si rivela infondato.
Le sentenze di merito hanno concordemente accerto che il paziente era stato solo visitato dal pronto soccorso e necessitava dell’accurata visita del sanitario competente per stabilire le cure necessarie.
Nelle sentenze di merito si precisa che si era obiettivamente al di fuori dell’ambito della discrezionalità tecnica del medico, in quanto le condizioni del paziente erano critiche e sussisteva un preciso obbligo del medico di procedere immediatamente alla visita del paziente, peraltro in attesa da un’ora e mezza.
Questa Corte ha, peraltro, già affermato che integra il reato di rifiuto di atti di ufficio, la condotta del medico di guardia in servizio presso una casa di cura che, richiesto di prestare il proprio intervento da personale infermieristico in relazione alla progressiva ingravescenza delle condizioni di salute di un paziente ivi ricoverato, ometta di procedere alla visita ed alla diretta valutazione della situazione, a nulla rilevando che il paziente sia comunque assistito dal suddetto personale, incaricato di monitorarne le condizioni fisiche e i parametri vitali, e che, in tal caso, la valutazione del sanitario si fondi soltanto su dati clinici e strumentali (ex plurimis: Sez. 6, n. 21631 del 30/03/2017, Ferlaino, Rv. 269955 – 01, in motivazione la Corte ha precisato che il reato di rifiuto di atti di ufficio è un reato di pericolo e che la violazione dell’interesse tutelato dalla norma incriminatrice al corretto svolgimento della funzione pubblica ricorre ogni qual volta venga denegato un atto non ritardabite alla luce delle esigenze prese in considerazione e protette dall’ordinamento, prescindendosi dal concreto esito della omissione).
14. Alla stregua dei rilievi che precedono, il ricorso deve essere rigettato. Il rigetto del ricorso non comporta la declaratoria dell’intervenuta prescrizione del reato contestato, in quanto dalla sentenza di primo grado risulta che l’imputato ha rinunciato alla predetta causa estintiva all’udienza dibattimentale del 1 marzo 2019.
Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore delle parti civili, Sebastiana (OMISSIS) e Rocco (OMISSIS), che si liquidano in complessivi euro 4.563,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore delle parti civili, Sebastiana (OMISSIS) e Rocco (OMISSIS), che liquida in complessivi euro 4.563,00, oltre accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai sensi dell’art. 154-ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 10/03/2022.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2022.