Intercettazioni telefoniche: come funzionano?

Molto spesso si sente parlare di intercettazioni telefoniche, che inchiodano alcuni soggetti, costringendoli a rispondere delle proprie azioni.

Dal punto normativo, non esiste una vera e propria nozione di intercettazione, tanto che è stata la giurisprudenza a dovervi provvedere identificandola in una “captazione occulta e contestuale di una comunicazione o conversazione tra due o più soggetti che agiscono con l’intenzione di escludere altri e con modalità oggettivamente idonee allo scopo, attuata da un soggetto estraneo alla stessa mediante strumenti tecnici di percezione tali da vanificare le cautele ordinariamente poste a protezione del suo carattere riservato(cfr. Cass. Pen. 29 marzo 2005 n. 12189)

L’intercettazione telefonica, in particolare, è quella che si estrinseca nella captazione di conversazioni poste in essere tra soggetti che dialogano utilizzando il telefono.

Essa è legittimata, in via generale, dall’articolo 266-bis del codice di procedura penale che consente l’intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici o intercorrente tra più sistemi.

Ammissibilità.

L’intercettazione telefonica, in quanto in potenziale contrasto con alcuni principi costituzionali (art. 15) e Cedu (art. 8), non è tuttavia sempre ammessa.

I limiti alla sua ammissibilità, in particolare, vanno rinvenuti nell’articolo 266 del codice di procedura civile il quale stabilisce che l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche è consentita esclusivamente nei procedimenti relativi a determinati reati.

Si tratta, in particolare, delle seguenti ipotesi:

– delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni;

– delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni;

– delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;

– delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;

– delitti di contrabbando;

– ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono;

– distribuzione, diffusione, divulgazione o pubblicizzazione di materiale pedopornografico o distribuzione o divulgazione di notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minorenni;

– adescamento di minorenni;

– commercio di sostanze alimentari nocive; contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi, brevetti, disegni o modelli; introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi; frode nell’esercizio del commercio; vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine; contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari;

– atti persecutori.

Presupposti ed esecuzione del provvedimento

Anche nei casi in cui le intercettazioni sono ammissibili, è comunque necessario che il g.i.p. al quale il PM abbia chiesto l’autorizzazione a provvedervi valuti la sussistenza di gravi indizi di reato e l’assoluta indispensabilità ai fini della prosecuzione delle indagini.

Talvolta può anche accedere che, data la particolare urgenza, il PM si trovi costretto ad iniziare immediatamente l’attività di intercettazione: in tali casi egli è comunque tenuto a emettere un proprio decreto motivato da sottoporre alla convalida del g.i.p. entro massimo 48 ore.

Le intercettazioni vanno condotte dal PM personalmente o avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria e la loro modalità e la loro durata sono rimesse al pubblico ministero.

In generale è necessario utilizzare gli impianti installati nella procura della Repubblica, ma talvolta è possibile anche avvalersi di impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria.

Ci si riferisce, in particolare, ai casi in cui esistano ragioni di eccezionale urgenza e gli impianti installati presso la procura siano insufficienti o inidonei.

Inutilizzabilità.

Occorre da ultimo sottolineare che non sempre le intercettazioni telefoniche possono essere utilizzate.

In particolare sono innanzitutto inutilizzabili quelle eseguite fuori dai casi consentiti dalla legge o senza osservare le prescrizioni del codice di rito.

Non possono poi essere utilizzate le intercettazioni telefoniche relative a conversazioni o comunicazioni tra persone che siano vincolate al segreto professionale, se esse abbiano ad oggetto fatti conosciuti in ragione della loro professione o ufficio.

Resta salva l’ipotesi in cui i medesimi fatti siano già stati divulgati dalle medesime persone.