Invio dell'atto tramite posta elettronica certificata (c.d. PEC), la semplice verifica dell'accettazione dal sistema e della ricezione del messaggio di consegna ad una determinata data e ora dell'allegato notificato, è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica, senza alcuna necessità di ulteriori verifiche (Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, sentenza 4 giugno 2018, n. 24937).