La Cassazione conferma l’assoluzione per la conducente che non aveva fatto uso degli abbaglianti in una strada extraurbana priva di illuminazione, investendo mortalmente un pedone che repentinamente ha attraversato la strada (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 24 luglio 2023, n. 31819).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOVERE Salvatore – Presidente –

Dott. CAPPELLO Gabriella – Consigliere –

Dott. CENCI Daniele – Relatore –

Dott. MARI Attilio – Consigliere –

Dott. RICCI Anna Luisa Angela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

dalla parte civile

(OMISSIS) (OMISSIS) (OMISSIS) nato a (OMISSIS) il xx/xx/19xx;

nel procedimento a carico di:

(OMISSIS) (OMISSIS) nata a (OMISSIS) il xx/xx/19xx;

avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. DANIELE CENCI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr.ssa OLGA MIGNOLO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

udito il difensore:

è presente l’Avv. (OMISSIS) (OMISSIS), del Foro di ROMA, in sostituzione dell’Avv. (OMISSIS) (OMISSIS), del Foro di FOGGIA, difensore della PARTE CIVILE (OMISSIS) (OMISSIS) (OMISSIS).

Il Difensore deposita nomina ai sensi dell’art. 102 c.p.p. e conclusioni scritte di cui chiede l’accoglimento.

E’ presente altresì l’Avv. (OMISSIS) (OMISSIS) (OMISSIS), del Foro di CUNEO, in difesa di (OMISSIS) (OMISSIS), che insiste affinché il ricorso venga dichiarato inammissibile o, in subordine, venga rigettato.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Torino il 27 aprile 2022 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dal P.M. e dalla parte civile (omissis) (omissis) (omissis), con cui il G.u.p. del Tribunale di Cuneo l’11 aprile 2019, all’esito del giudizio abbreviato, ha assolto (omissis) (omissis) dal reato di omicidio stradale, contestato come commesso il 4 novembre 2017, per insussistenza del fatto.

2. I fatti, in sintesi, come concordemente ricostruiti dai Giudici di merito.

Alle ore 17.45 circa del 4 novembre 2017 si è verificato un incidente stradale mortale: la VW Golf guidata da (omissis) (omissis), percorrendo una strada provinciale rettilinea e pianeggiante, ha investito un pedone, (omissis) (omissis), che stava attraversando la strada, scaraventandolo in un canale a circa ventisei metri di distanza e cagionandone, a causa dei gravi traumi, la morte.

Nei confronti di (omissis) (omissis) è stata elevata dal Pubblico Ministero l’accusa di omicidio stradale (capo A), contestando vari profili di colpa:

per non avere consentito al pedone, che aveva già cominciato ad attraversare da sinistra verso destra rispetto al senso di marcia dell’auto, di terminare l’attraversamento (capo B);

per non avere regolato la velocità, nonostante l’ora notturna, la mancanza di illuminazione pubblica e la presenza di edifici fiancheggianti la strada) (capo C);

per non avere utilizzato i fari abbaglianti, nonostante viaggiasse ad 80 km orari, su una strada extraurbana, di sera, in assenza di illuminazione esterna. (capo D);

e anche per non avere mantenuto una velocità tale da permettere di arrestarsi tempestivamente di fronte al pedone (capo E).

2.1. Il Tribunale ha assolto l’imputata, osservando che la stessa viaggiava ad una velocità certamente inferiore al limite massimo consentito (90 chilometri orari) e che la vittima è scesa dall’auto con cui era giunta e ha posto in essere una condotta imprevista ed imprevedibile, attraversando all’improvviso imprudentemente la strada, nonostante la mancanza di segnaletica indicante attraversamenti pedonali, tra l’altro sottovalutando la distanza del mezzo che stava sopraggiungendo.

Ha ritenuto mancante la prova della avvenuta violazione da parte dell’imputata di regole cautelari poste al fine di prevenire il verificarsi di eventi del genere di quello occorso.

2.2. La Corte di appello, nel fare proprie in linea di massima le valutazioni della decisione di primo grado, ha anche dato atto della efficienza dell’impianto frenante della VW Golf, ha escluso essersi in presenza di un centro abitato, essendo l’incidente avvenuto in una zona in aperta campagna, e ha sottolineato avere il pedone, che era vestito di scuro, iniziato l’attraversamento da un punto “nascosto” alla vista dell’automobilista, confermando, infine, l’assoluzione.

3. Ricorre per la cassazione della sentenza la parte civile (omissis) (omissis) (omissis), tramite difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con cui denunzia violazione di legge (il primo motivo) e vizio di motivazione (il secondo).

3.1. Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 589-bis cod. pen. e 190 e 192 cod. proc. pen. in riferimento a tutte le risultanze probatorie.

In realtà, ad avviso del ricorrente, il luogo in cui è avvenuto l’incidente non sarebbe in aperta campagna, come ritenuto dalla Corte territoriale, ma in un centro abitato, essendovi degli accessi a proprietà private, aspetto che si sarebbe dovuto tenere in considerazione.

Sarebbe poi da escludersi la imprevedibilità della presenza del pedone e dell’attraversamento da parte dello stesso, eventi, invece, dovuti – sì – alla imprudenza altrui ma da ritenersi concretamente prevedibili.

I Giudici di merito avrebbero omesso di considerare l’entità delle conseguenze lesive dell’impatto, prese in considerazione dal consulente della parte civile, per calcolare, anche sulla base di esse, la velocità dell’auto al momento dell’investimento.

La Corte di appello, inoltre, si “accontenterebbe” del constatato rispetto del limite massimo senza considerare, però, che anche velocità astrattamente consentite possono risultare, in concreto, inadeguate per eccesso: nel caso di specie, infatti, la presenza di edifici, l’ora ed il buio avrebbero dovuto indurre la conducente a moderare la velocità.

3.2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la pretesa illogicità della motivazione con riferimento al tema dell’utilizzo degli abbaglianti.

Dopo avere confutato, sulla base di un passaggio di una dichiarazione resa nelle indagini dal teste (omissis), l’affermazione della Corte di merito secondo cui non può escludersi che possano essere passati altri veicoli prima della VW Golf, si contesta il mancato utilizzo degli abbaglianti da parte dell’imputata, poiché tale condotta si è concretizzata, in realtà, nella mancata doverosa ispezione preventiva della strada; e si osserva che l’uso dei fari abbaglianti si imponeva tenuto conto della mancanza di illuminazione pubblica e della presenza di edifici. Infine, si evidenzia come la consulenza dell’ing. (omissis) abbia evidenziato, alla pp. 32-33, che anche in caso di uso di abbaglianti vi sarebbe stato uno spazio di circa novanta metri, stimato sufficiente per arrestare il veicolo o comunque percepire il pericolo.

Si chiede, dunque, richiamate più sentenze di legittimità stimate pertinenti, l’annullamento della sentenza impugnata.

3.3. E’ stata tempestivamente chiesta la trattazione orale del processo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso della parte civile è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.

2. Quanto al primo motivo (sull’an della responsabilità), esso è costruito in fatto, è strutturato in maniera meramente avversativa ed è – ma inammissibilmente – finalizzato ad una alternativa lettura, stimata soggettivamente preferibile, delle emergenze istruttorie.

3. Il secondo motivo di impugnazione (sulla pretesa illogicità della sentenza con riferimento al tema dell’utilizzo degli abbaglianti) è aspecifico, poiché non si confronta con il ragionamento svolto dai Giudici di merito, che, in particolare alla p. 11 della sentenza di primo grado, hanno spiegato, con motivazione che risulta non incongrua e non illogica, che l’uso dei proiettori è possibile ma non è obbligatorio (art. 153, comma 1, lett. b, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285) e che, secondo quanto accertato dalla Polizia stradale, il traffico era normale ed era, dunque, inibito l’impiego degli abbaglianti, poiché, attivando gli stessi, si sarebbe potuta disturbare la visuale delle automobili che provenivano in senso contrario.

4. Non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 18/04/2023.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2023.

SENTENZA – copia non ufficiale -.