La Cassazione esclude Argos quale strumento per comminare sanzioni ai natanti nella laguna (Corte di Cassazione, Sezione II Civile, Sentenza 24 luglio 2024, n. 20492).

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill,mi Sigg.ri Magistrati

MAURO MOCCI            Presidente

RICCARDO GUIDA        Consigliere

VALERIA PIRANI            Consigliere

CRISTINA AMATO         Consigliere – Rel.

REMO CAPONI              Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13645/2022 R.G. proposto da:

COMUNE DI VENEZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA (omissis) (omissis), N. 22, presso lo studio dell’avvocato (omissis) (omissis), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (omissis) (omissis), (omissis) (omissis);

-ricorrente–

contro

(omissis) (omissis);

-intimato-

avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di VENEZIA n. 2144/2021 depositata il 16/11/2021;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2024 dal Consigliere dott.ssa CRISTINA AMATO.

RILEVATO CHE:

1. (omissis) (omissis), in proprio e quale titolare dell’omonima ditta individuale, aveva proposto opposizione innanzi al Giudice di Pace di Venezia avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa il 01/12/2015 dal Comune di Venezia -Direzione Polizia Municipale, relativa al verbale di accertamento del 02/12/2014, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di €. 342,07 per aver commesso – con il motoscafo appartenente alla propria ditta – due infrazioni in data 02/12/2014:

i.) superamento del limite massimo di velocità di 3 km/h, ex art. 2, comma 1, Regolamento per la circolazione acquea del Comune di Venezia;

ii.) violazione del combinato disposto dell’art. 10, comma 8, del Regolamento Comunale in attuazione alla L.R. n. 63/1993 e dell’art. 15, comma 1, lett. c) p.to 5, del medesimo regolamento, in quanto l’imbarcazione navigava inalberando la bandierina di colore giallo, indicante lo svolgimento di un servizio taxi, sebbene risultasse svolgere un servizio di noleggio con conducente, per il quale è richiesta l’esposizione della bandierina di colore verde.

Il Giudice di Pace di Venezia rigettava l’opposizione confermando l’ordinanza ingiunzione, ritenendo non necessario sottoporre il sistema alle operazioni di omologazione e taratura previste dal codice della strada, non sussistendo i requisiti per applicare in via analogica il codice della strada all’ambito della navigazione.

2. La sentenza veniva impugnata da (omissis) innanzi al Tribunale di Venezia, il quale accoglieva l’opposizione e annullava in toto l’ordinanza – ingiunzione sostenendo, per quel che qui ancora rileva:

– è dato pacifico ed incontestato che l’amministrazione comunale abbia totalmente omesso di produrre nel giudizio di prime cure la documentazione attestante l’avvenuta omologazione, tantomeno le periodiche verifiche di funzionalità e taratura della strumentazione nel sistema ARGOS (tutor) installato dal Comune di Venezia;

– la Corte Costituzionale, con la nota pronuncia n. 113/2015 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.

3. La suddetta pronuncia veniva impugnata per la cassazione dal Comune di Venezia, il ricorso affidato a due motivi e illustrato da memoria.

Restava intimato (omissis) (omissis).

CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 8, p.to 4, del Regolamento Comunale in attuazione alla L.R. n. 63/1993, in combinato disposto con l’art. 15, comma 1, p.to 5, del medesimo regolamento, dell’art 45, comma 6, d.lgs. n. 285 del 1992, come interpretato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 113/2015 e dell’art. 12, comma 2, delle disposizioni preliminari al codice civile, ai sensi dell’art. 360 comma 1, nn. 3) e 5) cod. proc. civ.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 legge n. 689/1981, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.

Il ricorso censura la sentenza del Tribunale di Venezia nella parte in cui ha annullato l’ordinanza-ingiunzione di cui si discute per la violazione dell’art. 2 del Regolamento per la circolazione acquea nel Comune di Venezia, ossia unicamente con riferimento alla sanzione irrogata al (omissis) a séguito dell’utilizzo del sistema ARGOS in funzione di videosorveglianza, non di rilevazione dei limiti di velocità.

In tesi, la sentenza del Tribunale di Venezia sarebbe viziata da violazione e falsa applicazione di legge laddove ha ritenuto necessaria la sottoposizione del sistema ARGOS utilizzato come sistema di videosorveglianza all’obbligo di taratura periodica sancito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 113/2015 per i soli dispositivi destinati all’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità.

L’art. 45, comma 6, d.lgs. n. 285/1992, è stato dichiarato incostituzionale nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti della velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.

Stante la ratio della pronuncia della Consulta – rinvenibile nel fatto che l’attendibilità dell’accertamento consistente in una misurazione non può essere verificato a valle dal giudice nell’eventuale impugnazione giurisdizionale del provvedimento sanzionatorio: ragione per cui è previsto il controllo della correttezza dei parametri tramite quali vengono eseguite le misurazioni della velocità – esorbita da tale ratio l’estensione del suo precipitato anche agli accertamenti che non consistono nell’esecuzione di una misurazione, ma nella semplice verifica di un fatto che non si avvale di specifici parametri scientifici né dell’esecuzione di alcuna misurazione. Come è accaduto nel caso di specie, in cui la condotta asseritamente illecita consisteva nell’aver issato la bandierina gialla indicante l’esercizio del servizio taxi anziché la bandierina verde corrispondente al servizio noleggio con conducente.

2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 8, p.to 4, del Regolamento Comunale in attuazione alla L.R. n. 63/1993, in combinato disposto con l’art. 15, comma 1, p.to 5, del medesimo regolamento, sotto altro punto di vista, e violazione dell’art. 2697 cod. civ., ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 3) cod. proc. civ.

A giudizio del Comune ricorrente, la sussistenza della violazione emerge dal verbale di contestazione (che fa piena prova fino a querela di falso) e dalla documentazione fotografica, nonché dall’immediata percezione dell’agente accertatore che dalla videocamera del sistema ARGOS constatava in tempo reale la navigazione con la bandierina gialla issata a prua dell’imbarcazione.

In ogni caso – prosegue il ricorrente – anche alla luce delle motivazioni illustrate nel primo motivo, esulava dall’onere della prova sussistente in capo all’Amministrazione la necessità di dimostrare l’avvenuta omologazione, nonché le operazioni di taratura del sistema di videosorveglianza ARGOS.

3. I due motivi possono essere trattati congiuntamente, e sono infondati.

Giova, innanzitutto, precisare che non trova applicazione al caso di specie l’orientamento già espresso da questa Corte, in virtù del quale la decisione della Corte Costituzionale n.113/2015, sopra richiamata, riguarda le sole apparecchiature impiegate per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità (a prescindere dalla circostanza che in ipotesi si verta in tema di circolazione acquatica e non stradale: Cass.n. 17454 del 20.08.2020), e non gli apparecchi che costituiscono strumenti di misurazione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 16064 del 2020; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10458 del 2019; Cass. n. 11574 del 2017).

L’ampliamento applicativo dell’obbligatorietà della taratura e verifica periodica di funzionalità al di fuori dei casi di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità avrebbe bisogno di un’apposita previsione di fonte normativa.

3.1. Tuttavia, pur dovendo procedere alla correzione in diritto della sentenza impugnata in parte qua (ex art. 384 , ultimo comma, cod . proc. civ.), il ricorso non merita accoglimento, in quanto il Tribunale ha precisato che l’amministrazione comunale ha totalmente omesso di produrre, nel giudizio di prime cure, la documentazione attestante l’avvenuta omologazione (v. sentenza p. 6, ultimo capoverso; p. 7, 2° capoverso).

La circolazione nelle acque del Comune di Venezia, ed in genere della laguna veneta, è disciplinata dal Regolamento per il Coordinamento della navigazione locale nella Laguna Veneta (adottato ai sensi dell’art. 11, comma 3, D. Lgs. n. 422 del 1997) che, all’art. 67 («Dispositivi di monitoraggio»: norma inserita all’interno del Titolo V dedicato al Sistema di rilevazione), con riferimento (anche) ai dispositivi di monitoraggio del traffico installati dalle autorità competenti (comma 2) prescrive l’obbligo che gli apparati di rilevamento impiegati siano «debitamente omologati» (comma 3).

Tale esplicito riferimento normativo all’obbligatorietà dell’omologazione è in linea con il più generale principio di garanzia in materia di accertamenti rimessi a mezzi tecnici di rilevamento automatico: l’omologazione, infatti, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa – ha anche natura necessariamente tecnica; tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato: requisito, questo, che costituisce l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento stesso (Cass. Sez. 2, n. 10505 del 18.04.2024).

Né può supplire a tale mancanza l’immediata percezione dell’agente accertatore ovvero la documentazione fotografica prodotta, attestante che il natante navigava con issata la bandierina gialla, posto che l’accertamento è avvenuto a distanza e per il tramite della strumentazione in parola (v. sentenza impugnata p. 8, 2° capoverso).

Con riferimento in ricorso all’asserita efficacia privilegiata ex art.2700 cod. civ. del verbale di contestazione, dal quale emerge la sussistenza della violazione, in presenza di opposizione da parte del soggetto sanzionato spetta all’Amministrazione la prova positiva dell’iniziale omologazione (e dell’eventuale periodica taratura dello strumento: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6579 del 2023; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 32369 del 13/12/2018), non essendo necessario che di detto adempimento ne dia conto il verbale di contestazione.

4. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso. Non si procede alla determinazione delle spese del presente giudizio non avendo la controparte svolto attività difensiva.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile il 10 luglio 2024

                                                                                                                           Il Presidente

                                                                                                                          Mauro  Mocci

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2024.

SENTENZA – copia non ufficiale -.