la Cassazione mette la parola fine ad una vicenda che coinvolge un agente di polizia e un’agenzia di scommesse. Una pattuglia, capitanata dall’imputato, fa un accesso presso l’agenzia alle 16,35, senza rinvenire il titolare e senza redigere alcun verbale. Vi torna per le necessarie verifiche solo dopo un paio di ore.

(Corte di Cassazione penale, sez. V, sentenza 8 giugno 2017, n. 28608)

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –
Dott. MICCOLI Grazia – Consigliere –
Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere –
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

L.B.P., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 22.3.2016;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Roberto Amatore;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CORASANITI Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per l’imputato l’Avv. Maria Brancadoro, in sostituzione dell’Avv. Vito Graziano del Foro di Trapani, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e riportandosi ai motivi già rassegnati.

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo, per quanto qui di interesse, ha confermato integralmente la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Trapani in data 25.11.2014 per i reati di cui art. 479, in relazione all’art. 476 c.p., comma 1, (Capo C della rubrica) e art. 323 c.p., comma 1 (Capo D della rubrica).

Avverso la predetta sentenza ricorre l’imputato, per mezzo del suo difensore, affidando la sua impugnativa a cinque motivi di doglianza.

1.1 Denunzia il ricorrente, con il primo motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge in relazione all’art. 192 c.p.p., commi 2 e 3, e art. 530 c.p., e vizio argomentativo.

Osserva, in punto di fatto, la difesa che la motivazione non aveva tenuto nella debita circostanza, pur menzionata nella sentenza, che l’imputato non era stato informato della comunicazione tra il S. e L.B. (l’effettivo titolare della agenzia di scommesse), con la quale si avvertiva da parte del primo, quale agente di polizia, il secondo, della immanenza di un controllo amministrativo nei locali ove si svolgeva la detta attività commerciale.

Evidenzia la difesa della parte ricorrente, pertanto e sul punto qui da ultimo in esame, una ricostruzione fattuale “alternativa” a quella accolta nella sentenza impugnata giacchè, nel primo accesso, avvenuto alla ore 16,35, da parte della pattuglia della polizia capitanata dal ricorrente, il D.T.M. (fratello del D.T., titolare formale della licenza commerciale) si era limitato ad avvertire il ricorrente della momentanea assenza del fratello e, dunque, l’imputato si era ripresentato per le necessarie verifiche solo dopo un paio di ore.

Ritiene la difesa del ricorrente illegittima la contestazione del reato di falso per omissione giacchè nel controllo successivo avvenuto alle 18.30 il ricorrente aveva puntualmente svolto le sue indagini amministrative di rito, dando atto della presenza del D.T.V., titolare della licenza, e della regolarità amministrativa dell’esercizio commerciale.

Peraltro, non era neanche giuridicamente ammissibile – come sostiene la difesa della parte ricorrente – contestare il reato di falso ideologico sul presupposto che il M. avesse riferito una circostanza falsa alla polizia, e cioè che egli fosse il preposto dal titolare della licenza all’esercizio commerciale in questione.

1.2 Con il secondo motivo si deduce violazione per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio argomentativo in relazione all’art. 323 c.p., comma 1.

Si contesta in primo luogo la motivazione fornita dalla Corte di merito in ordine all’accertamento del dolo intenzionale, fondato, secondo la Corte patermita, sulla eclatante illegittimità del verbale di accertamento oggetto del diverso reato di falso e per la mancata giustificazione plausibile di tale comportamento illecito. Osserva, sul punto, la difesa del ricorrente che quest’ultimo non aveva la consapevolezza della “simulazione” dell’atto a sorpresa da parte della polizia, giacchè non era stata acquisita la prova, come già sopra evidenziato, della combine con il Su. (che aveva avvisato telefonicamente il titolare della licenza commerciale dell’imminenza del controllo) e, dunque, era venuta meno la intenzionalità della sua azione di ingiusto vantaggio del predetto titolare dell’esercizio commerciale.

Contesta la difesa della parte ricorrente anche il presupposto oggettivo del vantaggio ingiusto in favore della predetta parte titolare della licenza, atteso che – per stessa ammissione del dirigente del commissariato di (OMISSIS), escussa nel corso del dibattimento – era prassi che si contestassero le sanzioni amministrative per l’assenza del titolare della licenza nei locali solo dopo un secondo accesso negativo.

1.3 Con il terzo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio argomentativo in relazione all’art. 323 bis c.p.. Evidenzia l’omessa motivazione della Corte territoriale in ordine alla richiesta di applicazione della predetta previsione normativa in ragione della peculiare tenuità del fatto.

1.4 Con il quarto motivo contesta erronea applicazione di legge in relazione all’art. 479, in relazione all’art. 476 c.p., comma 1, e art. 323, medesimo codice, atteso che in realtà il primo reato assorbirebbe il primo e non sarebbe possibile un concorso formale tra le due fattispecie di reato sopra indicate, pena la violazione anche del principio del ne bis in idem.

1.5 Con il quinto motivo si deduce erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 62 bis e 133 c.p.. Si duole il ricorrente dell’eccessività della pena e del diniego della concessione delle attenuanti generiche.

Considerato in diritto

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1 Già il primo motivo, per come formulato, risulta inammissibile.

Sebbene la parte ricorrente articoli formalmente, in ordine al reato di falso ideologico per omissione, un vizio argomentativo della motivazione, la doglianza, se correttamente letta, mira invece ad una ricostruzione “alternativa” della vicenda fattuale e non già a rintracciare nel tessuto argomentativo della motivazione un vizio logico ovvero una contraddizione che infici la tenuta complessiva delle argomentazioni poste a sostegno, da parte dei giudici di merito, del giudizio di penale responsabilità dell’imputato.

2.1.1 Sul punto, occorre ricordare che, con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che questo non concerne nè la ricostruzione dei fatti, nè l’apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell’atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile:

1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;

2) l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.

Ed invero, il sindacato demandato alla Corte di Cassazione si limita al riscontro dell’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. Deve inoltre aggiungersi che il vizio della “manifesta illogicità” della motivazione deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, nel senso che il relativo apprezzamento va effettuato considerando che la sentenza deve essere logica “rispetto a sè stessa”, cioè rispetto agli atti processuali citati nella stessa ed alla conseguente valutazione effettuata dal giudice di merito, che si presta a censura soltanto se manifestamente contrastante e incompatibile con i principi della logica.

Sintetizzando sul punto, si è detto che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la motivazione della pronuncia: a) sia “effettiva” e non meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia “manifestamente illogica”, in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente “contraddittoria”, ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente “incompatibile” con “altri atti del processo” (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi del suo ricorso per cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico.

Alla Corte di Cassazione non è dunque consentito di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti magari finalizzata, nella prospettiva del ricorrente, ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi da quelli fatti propri dal giudice del merito (Sez. 6, n. 27429 del 04/07/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099) e non possono dar luogo all’annullamento della sentenza le minime incongruenze argomentative o l’omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione (ma che non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività), posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto.

Al contrario, è solo l’esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell’impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988; Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789).

2.1.2 Delineato nei superiori termini l’orizzonte del presente scrutinio di legittimità, osserva la Corte come la parte ricorrente voglia sollecitarla ad una “rilettura” della intera vicenda fattuale, come tale non consentita in questo giudizio di legittimità per le ragioni sopra esposte.

Peraltro, va anche rilevato come tale ricostruzione alternativa della vicenda fattuale, già invece correttamente verificata da parte dei giudici di merito sulla base del compendio istruttorio acquisito al patrimonio conoscitivo del giudizio, oltre che inammissibile per le note ragioni, risulti anche irrilevante, dal punto di vista giuridico, per le conseguenze che ne discendono in termini di contestazione del reato qui in esame.

Detto altrimenti, le contestazioni “in fatto” sollevate dal ricorrente nel primo motivo di doglianza, per come sopra ricordate, risultano del tutto irrilevanti, se solo si considera che al ricorrente era stato contestato, nell’editto accusatorio, il falso ideologico “per omissione” in relazione alla mancata verbalizzazione del primo accesso avvenuto alle ore 16.30 presso i locali, e ciò con l’indubbio e conseguente vantaggio (e di qui, anche la legittima contestazione della violazione dell’art. 323 c.p., per quanto si dirà tra breve) per il titolare dell’esercizio commerciale oggetto dei programmati controlli, giacchè quest’ultimo è riuscito ad evitare l’applicazione della prevista sanzione amministrativa per la sua assenza nei locali sottoposti alle verifiche amministrative.

Ne consegue che la riferita (e peraltro, indimostrata) circostanza della mancata conoscenza della “soffiata” fatta dal S. al titolare dell’agenzia di scommesse dell’immanente controllo della Polizia rimane “fatto” del tutto irrilevante ai fini della tenuta complessiva della motivazione su cui si regge l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato.

Altro rilievo irrilevante “in fatto” risulta essere l’asserita completezza del verbale di accertamento relativo all’accesso degli agenti di polizia delle ore 18.30, atteso che, peraltro, nel predetto verbale non si menziona il primo intervento svolto dai medesimi agenti all’incirca due ore prima.

E comunque, come correttamente argomenta la Corte patermita la mancata verbalizzazione del primo accesso assume sicura rilevanza nella ricostruzione della intera vicenda e sulla possibilità di contestazione giuridica degli addebito penali di cui al capo di imputazione, stante la prassi riferita dal dirigente del commissariato secondo cui si applicava la predetta sanzione amministrativa solo dopo aver compiuto due accessi con esito negativo nei locali commerciali.

Detto altrimenti, la mancata verbalizzazione del primo accesso della polizia aveva sicuramente determinato un effetto positivo e vantaggioso per il titolare dell’agenzia proprio perchè non aveva fatto rilevate l’esito negativo del primo intervento nei predetti locali commerciali.

3. Il secondo motivo è invece manifestamente infondato.

Si duole, in buona sostanza, la parte ricorrente della motivazione spesa dalla Corte distrettuale per dimostrare la sussistenza del dolo intenzionale del contestato reato di abuso d’ufficio.

Sul punto, occorre premettere che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha affermato che, in tema di abuso d’ufficio, la prova del dolo intenzionale, che qualifica la fattispecie criminosa, può essere desunta anche da una serie di indici fattuali, tra i quali assumono rilievo l’evidenza, reiterazione e gravità delle violazioni, la competenza dell’agente, i rapporti fra agente e soggetto favorito, l’intento di sanare le illegittimità con successive violazioni di legge. (Sez. 3, n. 35577 del 06/04/2016 – dep. 29/08/2016, Cella, Rv. 26763301).

E’ necessario puntualizzare che la intenzionalità non vuol dire esclusività del fine che anima l’agente, e ciò anche secondo una recente interpretazione che ha affermato la tipicità del reato anche nei casi in cui al fine di vantaggio privato si affianchi una finalità pubblica che rappresenti una mera occasione o un pretesto per coprire la condotta illecita (in tal senso, Sez. 3, n. 18895 del 24/02/2011, Cesaroni, Rv. 250374; Sez. 2, n. 23019 del 05/05/2015, Adamo, Rv. 264280; Sez. 6, n. 7384 del 19/12/2011, dep. 2012, Porcari, Rv. 252498; Corte Cost., ord. n. 251 del 2006).

Trattandosi, naturalmente, di atteggiamento psicologico dell’agente, riservato all’imperscrutabilità del foro interno, ma nondimeno oggetto di valutazione normativa da parte del giudice, il dolo intenzionale va ovviamente desunto da una serie di indici fattuali, tra i quali assumono rilievo l’evidenza delle violazioni, la competenza dell’agente, la reiterazione e gravità delle violazioni (in tal senso, ex multis, Sez. 6, n. 36179 del 15/04/2014, Dragotta, Rv. 260233, secondo cui, verbatim, “la prova del dolo intenzionale, che qualifica la fattispecie criminosa, può essere desunta anche da elementi sintomatici come la macroscopica illegittimità dell’atto compiuto, non essendo richiesto l’accertamento dell’accordo collusivo con la persona che si intende favorire, in quanto l’intenzionalità del vantaggio ben può prescinder dalla volontà di favorire”; Sez. 6, n. 21192 del 25/01/2013, Barla, Rv. 255368, a tenore della quale “In tema di abuso d’ufficio, la prova dell’intenzionalità del dolo esige il raggiungimento della certezza che la volontà dell’imputato sia stata orientata proprio a procurare il vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto e tale certezza non può essere ricavata esclusivamente dal rilievo di un comportamento “non iure” osservato dall’agente, ma deve trovare conferma anche in altri elementi sintomatici, che evidenzino la effettiva “ratio” ispiratrice del comportamento, quali, ad esempio, la specifica competenza professionale dell’agente, l’apparato motivazionale su cui riposa il provvedimento ed il tenore dei rapporti personali tra l’agente e il soggetto o i soggetti che dal provvedimento stesso ricevono vantaggio patrimoniale o subiscono danno”).

Tanto premesso, la sentenza impugnata appare, al riguardo, immune da vizi logici evidenti ovvero da contraddittorietà, atteso che la Corte di merito ha fondato la valutazione della sussistenza dell’elemento psicologico del reato, secondo gli insegnamenti di questa Corte, proprio sul profilo della eclatanza ed evidenza della illegittimità della condotta tenuta dall’agente in relazione alla verbalizzazione del secondo accesso ispettivo, nel quale si è, poi, concretizzata e sostanziata anche la condotta relativa al contestato falso ideologico per omissione.

Peraltro – aggiunge correttamente la Corte di merito – non si è neanche fornita da parte dell’imputato una valida e ragionevole spiegazione della commissione del falso ideologico in contestazione, di talchè ciò non può non riverberare in senso negativo in ordine alla esistenza di una volontà, in capo all’agente, diretta proprio ad avvantaggiare il titolare della agenzia di scommesse.

Anche in tal caso, la mancata prova – censurata dalla difesa del ricorrente – della combine con il Su. non rileva in alcun modo per il rilievo del dolo intenzionale previsto dall’art. 323 c.p..

4. Il terzo motivo è manifestamente infondato, atteso che dalle concrete modalità del fatto (secondo cui si è preordinato un falso ideologico per omissione al fine di commettere l’abuso di ufficio qui contestato) non può certo ritenersi che il fatto sia di particolare tenuità.

5. Medesima valutazione consegue anche in riferimento al quarto motivo di doglianza.

Sul punto, giova ricordare, in subiecta materia, la giurisprudenza già espressa da questa Corte (e alla quale anche questo Collegio intende fornire continuità applicativa) secondo cui sussiste il concorso materiale e non l’assorbimento tra il reato di falso ideologico in atto pubblico e quello di abuso d’ufficio, in quanto offendono beni giuridici distinti; il primo, infatti, mira a garantire la genuinità degli atti pubblici, il secondo tutela l’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione.

Pertanto, mentre tra gli stessi ben può sussistere nesso teleologico (in quanto il falso può essere consumato per commettere il delitto di cui all’art. 323 c.p.), la condotta dell’abuso d’ufficio certamente non si esaurisce in quella del delitto di falso in atto pubblico nè coincide con essa (Sez. 2, Sentenza n. 5546 del 11/12/2013 Cc. (dep. 04/02/2014) Rv. 258205).

6. Il quinto motivo, per come formulato è invece inammissibile.

6.1 In ordine alle censure sulla dosimetria della pena, non è inutile ricordare che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 c.p., le espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

6.1.1 Ciò posto, osserva la Corte come, a fronte di una motivazione adeguata, le censure sollevate dal ricorrente siano state tutte formulate “in fatto” e come tali in modo inammissibile.

6.2 Analogo discorso può essere ripetuto per le censure sulle reclamate e non concesse attenuanti generiche.

6.2.1 La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

7. Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in Euro 2000.

P.Q.M. 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende. 

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2017.