https://noiradiomobile.org/la-causa-di-giustificazione-non-codificata-del-rischio-consentito-nellattivita-sportiva-e-inapplicabile-quando-non-ci-si-trovi-in-presenza-di-una-vera-e-propria-gara-bensi-di-una-semplice-es/
La causa di giustificazione non codificata del rischio consentito nell’attività sportiva è inapplicabile quando non ci si trovi in presenza di una vera e propria gara, bensì di una semplice esibizione (nella specie, di barche su un fiume) sia pure modellata sulla falsariga dello sport di riferimento. Infatti, a prescindere dalla problematicità del ricorso all’analogia nel campo delle cause di giustificazione, tanto più in presenza di una scriminante non codificata quale si ritiene essere la pratica sportiva, vale il rilievo della mancanza nel fenomeno delle esibizioni, che possono essere le più varie e, di regola, a differenza degli sport, non hanno una disciplina positiva, della ratio a fondamento della scriminante non codificata dell’esercizio dell’attività sportiva: ratio che, per lo più, viene ricondotta all’assenza di antigiuridicità per mancanza di danno sociale dell’attività sportiva e, anzi, alla rilevanza dei benefici, che sono riconosciuti e apprezzati dall’ordinamento non soltanto statuale ma anche sovranazionale, conseguenti alla pratica dello sport da parte dei consociati.