La circostanza attenuante dell’integrale riparazione del danno non sia applicabile al reato di guida in stato di ebbrezza (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 23 febbraio 2023, n. 7869).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente –

Dott. DI SALVO Emanuele – Rel. Consigliere –

Dott. CENCI Daniele – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere –

Dott. NARDIN Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS) LUCIANO nato il 14/12/19xx;

avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere dott. EMANUELE DI SALVO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa FELICETTA MARINELLI, che ha concluso chiedendo

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. (OMISSIS) (OMISSIS) Luciano ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all’art. 186, commi 2, lett. c), e 2-bis, cod. strada.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta della difesa di concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen.

Quest’ultima avrebbe dovuto essere riconosciuta, poiché si è ritenuto, in giurisprudenza, che l’ambito di applicabilità di tale attenuante, a differenza di quello della circostanza di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., si estenda al danno che può derivare da qualsiasi reato, indipendentemente dall’offesa al bene giuridico protetto, sicché questa circostanza è del tutto svincolata dall’oggettività giuridica del reato al quale accede.

Hanno infatti ritenuto le Sezioni unite che ciò che rileva ai fini dell’attenuante in esame è il danno cagionato dal reato, che nel suo significato più proprio è quello giuridicamente rilevante, cioè quello per cui è data l’azione di risarcimento, e non l’evento costitutivo del reato, consistente nella lesione o messa in pericolo di interessi, non valutabile economicamente.

Anche la Corte costituzionale, nel dichiarare infondata la questione di legittimità dell’art. 62 n. 6, prima parte, cod. pen., ha sollecitato un’interpretazione adeguatrice della norma nel senso che l’attenuante sia applicabile anche quando il risarcimento venga corrisposto dall’ente assicuratore.

Ed ancora le Sezioni unite hanno stabilito che nel reato di guida in stato di ebbrezza la condotta riparatoria può consistere anche nell’aver stipulato un’assicurazione e rispettato gli obblighi assicurativi per salvaguardare la copertura dei danni derivanti dall’attività pericolosa.

Non può dunque essere posta in dubbio l’applicabilità dell’art. 62 n. 6 cod. pen. al reato di guida in stato di ebbrezza e infatti, in questa prospettiva, la giurisprudenza ha specificato che il risarcimento può essere operato anche da un soggetto terzo e deve ritenersi effettuato personalmente dall’imputato ogniqualvolta quest’ultimo ne abbia conoscenza e mostri la volontà di farlo proprio.

Nel caso di specie risulta provato dalla produzione documentale che il danno è stato riparato prima del giudizio e che può ritenersi assolutamente congruo, atteso che non vi sono stati danni fisici alla persona e che il danno all’autovettura si è risolto in una ammaccatura al paraurti.

In merito alle argomentazioni difensive in ordine alla concedibilità della predetta attenuante la Corte d’appello non ha quindi adeguatamente motivato.

3. La censura è manifestamente infondata.

La contravvenzione di guida in stato di ebbrezza è un reato di mera condotta,. in quanto per l’integrazione degli estremi di tale illecito penale è sufficiente la conduzione di un veicolo su strada dopo aver assunto sostanze alcoliche.

Si tratta inoltre di un reato di pericolo astratto o presunto, in quanto il giudice deve accertare esclusivamente se l’imputato, quando si è posto alla guida, aveva un tasso di alcool nel sangue superiore a determinate soglie.

Esula pertanto dall’accertamento giudiziale la verifica dell’effettiva messa in pericolo del bene giuridico protetto, ravvisabile nella sicurezza della circolazione stradale (Sez. 3, n. 23114 del 19/4/2007, Rv. 237069, secondo cui la legge punisce la mera condotta di circolazione sulla pubblica via alla guida di un veicolo in condizioni di ebbrezza, onde nessuna incidenza può avere l’eventuale occasionalità dello stato di ebbrezza e l’intensità del danno o del pericolo causato).

A maggior ragione, pertanto, esula dagli elementi strutturali della fattispecie incriminatrice in disamina la causazione di un danno.

Quest’ultimo può in rerum natura verificarsi allorché ricorra l’ipotesi di cui al comma 2 bis dell’art. 186 cod. strada, relativa all’aver provocato un incidente stradale.

Ma si tratta, come è noto, di un’aggravante e quindi di un elemento accidentale del reato, estraneo agli elementi costitutivi della fattispecie.

E, infatti, in quest’ordine di idee, si è ritenuto, in giurisprudenza, che la circostanza attenuante dell’integrale riparazione del danno non sia applicabile al reato di guida in stato di ebbrezza in caso di avvenuto risarcimento del danno correlato alle lesioni che ne sono conseguite, in quanto la causazione di lesioni a terzi, pur essendo una possibile conseguenza della condotta di guida in stato di alterazione, non costituisce effetto normale di tale reato, secondo il criterio della c.d. regolarità causale (Sez. 4, n.31634 del 27/04/2018, Rv. 273083 – 01), correttamente richiamato anche dal giudice a quo.

Ne deriva che il risarcimento del danno esaurisce la propria rilevanza sul piano civilistico e può naturalmente essere tenuto presente dal giudice ai fini della dosimetria della pena e, più in generale, della modulazione del trattamento sanzionatorio ma non esplica alcuna efficacia nell’ottica delineata dal disposto dell’art. 62 n. 6 cod. pen.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 25 novembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2023.

SENTENZA – copia non ufficiale -.

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Per completezza:

Articolo 62 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 30/12/2022]

Circostanze attenuanti comuni

Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:

1) l’aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale;

2) l’aver agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui;

3) l’avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall’Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale o delinquente per tendenza;

4) l’avere nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l’avere agito per conseguire o l’avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità;

5) l’essere concorso a determinare l’evento, insieme con l’azione o l’omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;

6) l’avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l’essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell’ultimo capoverso dell’articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato; o l’avere partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato, concluso con un esito riparativo. Qualora l’esito riparativo comporti l’assunzione da parte dell’imputato di impegni comportamentali, la circostanza è valutata solo quando gli impegni sono stati rispettati.