La convivenza protratta per oltre tre anni salva il matrimonio concordatario nullo.

(Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 3 giugno – 1 luglio 2015, n. 13515)

La delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio celebrato con il rito concordatario incontra il limite dell’ordine pubblico, declinato nella necessità di tutela del matrimonio-rapporto.

Svolgimento del processo

1 – Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra Be.Pa. conveniva in giudizio davanti alla Corte di appello di Bologna il sig. B.I. , chiedendo il riconoscimento della sentenza pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Emiliano in data 23 febbraio 2010, con la quale era stata dichiarata, a causa dell’incapacità al consenso da parte del convenuto, la nullità del matrimonio contratto da loro in Bedonia in data 10 settembre 1989.

1.1 – La corte adita, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto la domanda, rigettando l’opposizione del convenuto, fondata sia sulla violazione del diritto di difesa, sia, per quanto qui maggiormente rileva, sulla prevalenza che l’ordinamento italiano accorda al rapporto matrimoniale, soprattutto laddove caratterizzato da una lunga convivenza, nella specie protrattasi per oltre dieci anni.

1.2 – Sotto quest’ultimo profilo, la Corte territoriale, richiamata l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità sul punto, ha osservato che non emergevano, nell’ordinamento positivo, dati significativi intesi a privilegiare il matrimonio-rapporto rispetto all’atto, tenuto anche conto della legislazione in tema di dissolubilità del vincolo matrimoniale.

1.3 – Per la cassazione di tale decisione il B. propone ricorso, affidato a due motivi, cui la Be. resiste con controricorso, illustrato da memoria.

Motivi della decisione

2 – Con il primo motivo, deducendosi in sostanza violazione e falsa applicazione degli artt. 8 l. n. 121 del 1985; dell’art. 797 cod. proc. civ. e degli artt. 120, 121 e 123 cod. civ., si sostiene che la Corte territoriale avrebbe omesso di rilevare la violazione, nel procedimento svoltosi davanti al Tribunale ecclesiastico, del principio del contraddittorio, così da rendere la decisione contrastante con l’ordine pubblico italiano.

2.1 – Con il secondo mezzo il contrasto con l’ordine pubblico viene prospettato in relazione alla mancata considerazione della lunga durata della convivenza come causa ostativa alla delibazione.

3- Il primo motivo è infondato.

Deve invero rilevarsi che nella decisione impugnata viene espressamente affermato che “è provato che il Tribunale Ecclesiastico Regionale Emiliano ha regolarmente notificato sia l’atto introduttivo del giudizio, sia gli inviti a comparire ed il verbale di mancata comparizione al convenuto, mettendolo pertanto in grado di costituirsi e di difendersi”.

A fronte di tale specifica constatazione, le generiche censure del B. , prive di qualsiasi specifico riferimento alle risultanze del giudizio ecclesiastico, non solo appaiono carenti sotto il profilo dell’autosufficienza del ricorso, ma debbono considerarsi inidonee a scalfire le ragioni in base alle quali la Corte felsinea ha ritenuto insussistente l’eccezione fondata sulla violazione del principio del contraddittorio.

4 – Deve ritenersi, viceversa, pienamente fondata la seconda censura.

4.1 – Il contrasto relativo all’esistenza di un limite di ordine pubblico alla declaratoria di efficacia delle sentenze emesse dai tribunali ecclesiastici in merito alla nullità, secondo l’ordinamento canonico, dei matrimoni celebrati con il rito c.d. concordatario, limite costituito dalla necessità di tutela del c.d. “matrimonio-rapporto”, connotato da una congrua convivenza matrimoniale, è stato risolto dalle Sezioni unite di questa Corte con le decisioni nn. 16379 e 16380 del 17 luglio 2014, con le quali si è in primo luogo osservato che il “matrimonio-rapporto”, al quale va ricondotta la situazione giuridica “convivenza fra i coniugi” o “come coniugi”, trova un solido fondamento “nella Costituzione, nelle Carte Europee dei diritti e nella legislazione italiana”, in maniera tale da costituire la rappresentazione “di molteplici aspetti e dimensioni dello svolgimento della vita matrimoniale, che si traducono, sul piano rilevante per il diritto, in diritti, doveri, responsabilità..”.

In tale quadro la convivenza fra i coniugi costituisce elemento essenziale, che lo connota “in maniera determinante”; anche alla luce di significativi interventi della Corte costituzionale, della Corte EDU e della Corte di giustizia UÈ, il complesso dei diritti, dei doveri, delle aspettative correlati, in maniera autonoma, al rapporto matrimoniale rappresentano una situazione giuridica che, “in quanto regolata da disposizioni costituzionali, convenzionali ed ordinarie, è perciò tutelata da norme di ordine pubblico italiano, secondo il disposto di cui all’art. 797 cod. proc. civ., comma 1, n. 7”.

4.2 – Le Sezioni unite hanno altresì specificato i caratteri che deve assumere, per i fini che qui interessano, la convivenza coniugale, sotto il profilo della riconoscibilità dall’esterno – attraverso fatti e comportamenti che vi corrispondano in modo non equivoco -, nonché della stabilità – individuando, sulla base di specifici riferimenti normativi (artt. 6, commi 1 e 4 della l. n. 184 del 1983) una durata minima di tre anni.

4.3 – È stato poi rilevato che il suddetto limite di ordine pubblico opera in presenza di qualsiasi vizio genetico posto a fondamento della decisione ecclesiastica di nullità e che la convivenza triennale “come coniugi”, quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all’esercizio di diritti, adempimento di doveri e assunzione di responsabilità di natura personalissima, è oggetto di un’eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio, né opponibile dal coniuge, per la prima volta, nel giudizio di legittimità.

4.4 – Si è quindi ulteriormente precisato, distinguendo opportunamente le ipotesi, che detto limite non può operare in presenza di domanda di delibazione presentata congiuntamente dalla parti e che, nel caso di domanda proposta da uno solo dei coniugi, “l’altro – che intenda opporsi alla domanda, eccependo il limite d’ordine pubblico costituito dalla “convivenza coniugale”.. – ha l’onere, a pena di decadenza, ai sensi dell’arti. 167 c.p.c., commi 1 e 2, (si veda l’art. 343 cod. proc. civ., comma 1):

1) di sollevare tale eccezione nella comparsa di risposta;

2) di allegare i fatti specifici e gli specifici comportamenti dei coniugi, successivi alla celebrazione del matrimonio, sui quali l’eccezione medesima si fonda, anche mediante la puntuale indicazione di atti del processo canonico e di pertinenti elementi che già emergano dalla sentenza delibanda;

3) di dedurre i mezzi di prova, anche presuntiva, idonei a dimostrare la sussistenza di detta “convivenza coniugale”, restando ovviamente salvi i diritti di prova della controparte ed i poteri di controllo del giudice della delibazione quanto alla rilevanza ed alla ammissibilità dei mezzi di prova”.

5- Il profilo giuridico che sorregge la censura in esame rispecchia i principi affermati dalle Sezioni unite di questa Corte con le decisioni testé richiamate, condivisi dal Collegio. Benvero il rilievo inerente alla convivenza fra i coniugi, validamente eccepito (come emerge dal chiaro tenore della decisione impugnata, a pag. 2, laddove le affermazioni di segno contrario del controricorrente appaiono prive di specifici riferimenti agli atti processuali) nel corso del giudizio svoltosi davanti alla Corte felsinea, e non contestato, sotto il profilo fattuale, dalla controparte, assume particolare spessore, con riferimento all’esigenza di ordine pubblico di tutela del matrimonio-rapporto, ove si consideri che, come emerge dalla decisione impugnata, il rapporto si era protratto per un periodo considerevole, superiore al decennio.

Ne consegue che la sentenza impugnata, in accoglimento del secondo motivo, deve essere cassata.

Non essendo necessarie ulteriori acquisizioni, sussistono i presupposti per decidere la causa nel merito, in applicazione dell’art. 384 cod. proc. civ., nel senso del rigetto della domanda di delibazione della sentenza ecclesiastica, il cui accoglimento comporterebbe effetti contrastanti con l’ordine pubblico interno, per le ragioni sopra evidenziate.

Tenuto conto del contrasto giurisprudenziale relativo alla questione controversa, risolto solo con l’intervento, successivo alla proposizione del ricorso, delle Sezioni unite, ricorrono giustificati motivi per la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di delibazione.

Compensa interamente le spese processuali relative al presente giudizio di legittimità.

Da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi.

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