La mancanza della data sulla sentenza “non è causa di nullità allorché questa si possa ricavare con esattezza dagli atti” (Corte di Cassazione, Sezione I Penale, Sentenza 21 febbraio 2023, n. 7366).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOGINI Stefano – Presidente

Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio Augusto – Consigliere

Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere

Dott. SANTALUCIA Giuseppe – Rel. Consigliere

Dott. MAGI Raffaello – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

suI ricorso proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), nato a (OMISSIS) il 12/08/19xx;

avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SANTALUCIA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. PIETRO GAETA.

Il P.G. si riporta alle conclusioni scritte chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

udito il difensore.

E’ presente l’avvocato (OMISSIS) (OMISSIS) del foro di (OMISSIS), quale sostituto processuale per delega orale dell’avvocato (OMISSIS) del foro di (OMISSIS) in difesa di (OMISSIS) e si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento.

Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza con cui il Tribunale della stessa città ha condannato, all’esito del giudizio abbreviato, (OMISSIS) (OMISSIS) alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa, ritenendolo responsabile dei seguenti reati:

– per il delitto di illegale detenzione di parti di arma da guerra, aver detenuto, con più azioni in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, all’interno della sua abitazione, un coltello baionetta per fucile da guerra modello Garand, una canna per mitragliatore cal. 1,25 browning tipo guerra, un sistema di puntamento “mirino invernale” per fucile mitragliatore, due scatole di cartucce uso caccia, cal. 16, contenenti 38 cartucce caricare a pallini, quindici cartucce cal. 12, caricate a pallini (capo a);

– per il delitto di illegale detenzione di arma clandestina, aver illegalmente detenuto, con più azioni in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, all’interno della sua abitazione un fucile modello doppietta con matricola punzonata, con cani esterni – cal. 16 – e canne tagliate (capo b);

– per il delitto di ricettazione, per aver ricevuto e/o comunque acquistato il fucile di cui al capo b) e le parti di arma da guerra di cui al capo a), straniere, e dunque illecitamente introdotte in Italia, quindi tutte di provenienza delittuosa (capo c).

Fatti commessi  in (OMISSIS).

2. La Corte di appello ha osservato che sono stati riscontrati il perfetto funzionamento e la potenzialità offensiva del materiale balistico in sequestro.

Ha quindi aggiunto che l’imputato, che pure si è dichiarato profondo conoscitore di armi, non potette non aver conoscenza della abrasione della matricola del fucile di cui al capo b), che peraltro è arma alterata per via del taglio delle canne.

L’imputato, ancora, non ha fornito indicazioni in ordine alla provenienza del coltello baionetta e del mirino; quanto al fucile di cui al capo b), la dichiarazione di averlo ricevuto in eredità dal padre non ne esclude la responsabilità per il reato di ricettazione,

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di (OMISSIS) (OMISSIS) che ha articolato più motivi.

3.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge.

La Corte di appello non ha emendato il vizio di nullità di cui è affetta la sentenza di primo grado, che non indica la data di emissione ma soltanto quella di deposito.

3.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di Al capo a) il ricorrente è imputato di aver detenuto una sola arma, un coltello baionetta per fucile da guerra modello Garand, che è piuttosto da considerare anch’essa parte di arma.

L’obbligo di chiedere al Questore la licenza di collezione sussiste soltanto quando le armi dentute siano in numero superiore ad otto. La conseguenza è che non vi era necessità di licenza del Questore per la detenzione soltanto di un coltello.

Manca poi in atti, e ciò al fine di ritenere la sussistenza dell’obbligo di denuncia della detenzione di armi da sparo antiche, artistiche o rare, un qualsiasi elemento dal quale poter ricavare il momento di acquisizione della disponibilità degli oggetti di cui al capo a), posto che il ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto circa trenta anni prima solo il fucile di cui al capo b) per eredità dal padre.

3.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

Il luogo, le modalità di custodia e rinvenimento del fucile modello doppietta di cui al capo b), il cattivo stato di conservazione, sono d’ostacolo a ritenere che il ricorrente fosse consapevole della punzonatura della matricola e della mozzatura delle canne del fucile.

3.4. Con il quarto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

Non v’è prova dell’elemento soggettivo del delitto di ricettazione di cui al capo c), fondata erroneamente, per come si è detto nel motivo che precede, sulla pretesa consapevolezza della cancellazione del segno distintivo.

Quanto agli oggetti di cui al capo a), non v’è fondamento alla ritenuta illecita introduzione nello Stato in violazione dell’art. 1 I. 895 del 1967.

3.5. Con il quinto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di determinazione della pena.

4. Il Procuratore generale ha depositato memoria con cui ha illustrato le ragioni dell’inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

La sentenza di primo grado è effettivamente priva della indicazione della data di sua emissione. La mancanza di tale indicazione non è però sanzionata con la nullità dell’atto.

Come disposto dall’art. 546 cod. proc. pen., infatti, la sentenza è nulla, oltre che nel caso di carenza assoluta di motivazione, “se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice”.

Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, la mancanza della data “… non è causa di nullità allorché questa si possa ricavare con esattezza dagli atti – Sez. 3, n. 19156 del 13/12/2017, dep. 2018, Rv. 273196 -.

Si deve allora rilevare che la Corte di appello ha provveduto ad indicare, senza alcuna incertezza, la data di emissione della sentenza di primo grado, a dimostrazione inequivoca del fatto che essa è evincibile agevolmente dagli atti del processo.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Il ricorrente ha affermato che, siccome il coltello baionetta di cui al capo a) dell’imputazione è pacificamente da collezione ovvero antico, allora il reato in contestazione di detenzione illegale di armi da guerra o parti di esse non è configurabile.

L’assunto è del tutto privo di pregio, perché manca di qualsivoglia fondamento l’assunto che l’imputato abbia detenuto una collezione di armi artistiche, storiche o antiche. In suo possesso sono state rinvenute, oltre al coltello baionetta per fucile da guerra, anche una canna per mitragliatore cal. 12,5 browing tipo guerra, un sistema di puntamento “mirino invernale” per fucile mitragliatore, e varie cartucce.

Si tratta di armi da guerra e di parti di arma da guerra, la cui detenzione è punita a norma dell’art. 2 I. n. 895 del 1967, reato compiutamente integrato come affermato dalla Corte di appello che ha opportunamente opposto, al generico riferimento alla collezione, il dato giudizialmente accertato della piena funzionalità delle armi (e parti di armi) detenute.

Peraltro, va rilevato che, come affermato nella giurisprudenza di legittimità, “è configurabile il concorso formale fra la detenzione di armi comuni o da guerra e quello di collezione di armi senza licenza, previsto dall’art. 10, comma sesto, L. 18 aprile 1975 n. 110 per le armi comuni da sparo, ma estensibile anche alle armi da guerra, qualora la raccolta si riferisca a un numero di armi superiore a tre, delle quali almeno una non sia stata denunciata all’autorità di P.S., mentre sussiste soltanto il reato di raccolta illegale quando il numero delle armi il cui possesso sia stato denunciato superi il limite di tre fissato nella suddetta norma, ma non vi sia stata licenza di collezione” – Sez. 1, n. 35648 del 04/07/2008 Rv. 240678 -.

4. Il terzo motivo e il quarto motivo sono manifestamente infondati.

La Corte di appello ha logicamente e congruamente motivato sulla accertata consapevolezza dell’imputato in ordine alla clandestinità e all’alterazione del fucile “doppietta” sia in ragione delle specifiche cognizioni tecniche in materia di armi dell’imputato, fatto questo indubbio e addotto dallo stesso interessato con l’atto di appello, sia per la solidità dell’inferenza logica indotta dalla evidenza dell’alterazione che giocoforza depone per la clandestinità dell’arma.

La Corte di appello ha poi correttamente posto in evidenza che l’imputato non ha addotto alcun fatto che possa giustificare la liceità della provenienza del menzionato fucile e delle parti di arma di cui al capo a) delle imputazioni.

Il fucile provenne per via ereditaria dal padre deceduto circa trent’anni prima ed è del tutto sfornito di alcun fondamento di fatto l’assunto che da allora l’imputato non ebbe modo di visionare il fucile, trovato nel magazzino attiguo all’abitazione, e che quindi non ebbe modo di rilevare le vistose caratteristiche oggettive che ne attestano la provenienza illecita.

Quanto alle parti di arma da guerra, la Corte di appello ha logicamente osservato che l’imputato si è limitato ad affermare genericamente di averle acquistate in Internet, senza aggiungere alcun dato di fatto sì da poter consentire gli opportuni approfondimenti di una deduzione difensiva vaga e generica.

5. Il quinto motivo è manifestamente infondato.

Come opportunamente osservato dal Procuratore generale nella memoria depositata, la Corte di appello ha messo in evidenza che il giudice di primo grado ha escluso la recidiva e ha riconosciuto le attenuanti generiche, muovendo, per la determinazione della sanzione, da una pena base di poco superiore al minimo edittale.

Ha quindi sufficientemente motivato in punto di trattamento sanzionatorio affermandone, appunto per la modestia dell’entità della pena, l’equità e l’incompatibilità rispetto a ulteriori riduzioni.

Ha poi escluso la possibilità di concessione dei cd. benefici facendo opportunamente riferimento alla gravità dei fatti e al precedente specifico che, seppure inidoneo a giustificare l’applicazione della recidiva, ben può concorrere ad una prognosi sfavorevole.

6. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 25 gennaio 2023.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2023.

SENTENZA – é originale -.