La mancata comparizione della persona offesa non equivale a remissione della querela (Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Sentenza 24 ottobre 2022, n. 40162).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE GREGORIO Eduardo – Presidente

Dott. BELMONTE Maria Teresa – Consigliere

Dott. CATENA Rossella – Rel. Consigliere

Dott. CANANZI Francesco – Consigliere

Dott. FRANCOLINI Giovanni – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(OMISSIS) Catalin Adrian, nato in Romania il 20/09/19xx;

avverso la sentenza del Giudice di pace di Agrigento, emessa in data 01/10/2021;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Rossella Catena;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Nicola Lettieri, che, ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;

lette le conclusioni scritte inviate a mezzo pec dall’avv.to Domenico (OMISSIS), difensore di fiducia del ricorrente, con cui si insiste nell’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Agrigento condannava a pena di giustizia Adrian Catalin (OMISSIS) per il reato continuato di lesioni e minacce in danno di Florin (OMISSIS) e di Liliana (OMISSIS), in Favara il 13/02/2016.

2. Adrian Catalin (OMISSIS) ricorre, in data 10/11/2021, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Domenico (OMISSIS) deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:

2.1 inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità, decadenza, in riferimento agli artt. 125, comma 3, 177, 529 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606 lett. c) ed e), cod. proc. pen., avendo la sentenza impugnata omesso di motivare in relazione alla richiesta difensiva di pronunciare sentenza di proscioglimento per remissione tacita di querela, a seguito della mancata comparizione delle persone offese avvisate, all’udienza del 05/03/2021, che la loro successiva assenza sarebbe stata rilevante ai fini della remissione tacita di querela;

2.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 529 cod. proc. pen., 152 cod. pen., 28 d. Igs. 274/2000, 555, comma 3, cod. proc. pen.

In relazione all’art. 90-bis cod. proc. pen., ai sensi dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen., posto che l’inserimento al verbale dell’udienza del 05/03/2021 della formula secondo cui la mancata comparizione delle persone offese avrebbe sarebbe stata considerata ai fini della remissione tacita di querela avrebbe dovuto indurre il giudice a pronunciare sentenza di proscioglimento, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità sul punto; nel caso in esame a nulla rileva l’irreperibilità delle persone offese, che peraltro avevano eletto domicilio per le notificazioni e che, con il loro comportamento, hanno mostrato evidente disinteresse;

2.3 violazione di legge, in riferimento agli artt. 512 cod. proc. pen., 81, comma secondo, 582, 612 cod. pen., 192, 431, comma 1, lett. a), 511, comma 4 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo la difesa dato il consenso ad acquisire le querele solo ai fini della procedibilità ed avendo, al contrario, il giudice utilizzato le stesse anche come fonte di prova.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso di Adrian Catalin (OMISSIS) è inammissibile.

Nessuna remissione tacita di querela è prospettabile nel caso in esame, in cui risulta pacificamente dagli atti che entrambe le persone offese fossero irreperibili, come risulta dai verbali del 18/03/2019 e del 06/09/2019, oltre che dalla circostanza che neanche il decreto di citazione a giudizio era mai stato loro notificato, proprio per la loro documentata irreperibilità.

Non a caso, all’udienza 01/10/2021, dopo l’acquisizione di un ulteriore verbale di vane ricerche del 21/07/2021, il pubblico ministero aveva chiesto acquisirsi i verbali di querela ex art. 512 cod. proc. pen. ed i certificati medici; dal verbale risulta, inoltre, che l’avv.to (OMISSIS) avesse prestato il consenso.

Nessuna implicita manifestazione di volontà di rimettere la querela può, quindi, essere configurata nel caso in esame, posto che – come si evince da Sez. U n. 31668 del 23/06/2016, P.G. in proc. Pastore, Rv. 267239 – perché la mancata comparizione in udienza del querelante, in tal senso preventivamente avvisto, integri remissione tacita di querela, è necessario, appunto, che il querelante sia stato preventivamente e specificamente avvisto del fatto che dalla mancata comparizione deriverà l’effetto di una tacita volontà di remissione di querela.

Solo la corretta instaurazione del rapporto processuale, quindi, può attribuire valenza concludente ad una condotta di disinteresse nel coltivare l’istanza di punizione; ai fini della remissione tacita di querela, in tal caso, quindi, del tutto logicamente, la precisa cognizione delle conseguenze di tale comportamento da parte del querelante costituisce presupposto indispensabile proprio per attribuire ad una condotta, di per sé non univoca, rilevanza processuale, legittimando l’interpretazione della detta condotta come manifestazione di volontà di revoca della querela.

Dall’inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 09/09/2022.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.