La mazza da baseball rientra tra gli oggetti indicati all’art. 4, comma 2, l. n. 110/1975, la quale indica principalmente la condizione che il porto avvenga “senza giustificato motivo”, indipendentemente dal fatto che essa «appaia chiaramente utilizzabile, per le condizioni di tempo e di luogo, per l’offesa della persona»?

(Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 5 maggio 2017, n. 21782)

Nonostante il porto di una mazza da baseball sarebbe da considerare idoneo a costituire il reato di cui si discute, a giudicare dalle dimensioni ridotte dell’oggetto rinvenuto nel bagagliaio dell’imputato, dal materiale non eccessivamente duro, dall’apposizione di simbolo e nome di una famosa squadra di calcio, doveva concludersi che esso altro non era che un gadget, un giocattolo, ovvero «un oggetto, per definizione, poco funzionale e con finalità essenzialmente decorative e pubblicitarie».

…, omissis …

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza deliberata il 3 novembre 2015, il Tribunale di Asti in composizione monocratica, all’esito di giudizio abbreviato, ha assolto C.L.C. dal reato di cui all’art. 4, secondo e terzo comma, legge 110 del 1975, perché il fatto non costituisce reato.

1.1. Il fatto contestato all’imputato, come ricostruito nella sentenza di merito, è consistito nel porto – senza giustificato motivo – al di fuori della propria abitazione, di una “mazza da baseball” di legno.

1.2. Tale oggetto era stato rinvenuto dai Carabinieri di Bra nel bagagliaio dell’autovettura dell’imputato, in occasione di un normale controllo, eseguito alle ore 23,30 dell’8 dicembre 2011 (anche se il capo d’imputazione indica, erroneamente, la diversa data del 7 dicembre 2011).

2. A fronte del dato obiettivo del rinvenimento, l’imputato – che si trovava alla guida dell’auto sulla quale viaggiava anche la sua fidanzata – ha affermato – nell’immediatezza – che l’oggetto di cui trattasi era stato da lui acquistato “in un mercatino di Torino”.

3. Ciò posto, ad avviso del giudice di merito l’oggetto in questione (lungo circa cm 58, di legno dolce e non molto pesante) e che recava il nome ed il simbolo di una squadra di calcio piemontese (la Juventus), non aveva le caratteristiche di un’arma micidiale, venendo usato dai bambini per giocare a baseball.

Lo stesso quindi, secondo il giudicante, per le sue caratteristiche intrinseche, non era “individuabile negli oggetti di cui all’art. 4 comma primo, della legge n. 110 del 1975”, anche in considerazione del dato che si trattava di un oggetto in libera vendita.

Il giudicante, ai fini del proscioglimento dell’imputato, valorizzava, altresì, la circostanza, di fatto, che l’oggetto di cui al capo d’imputazione era stata rinvenuto nel bagagliaio dell’auto e non invece nell’abitacolo, nell’immediata disponibilità del suo conducente e riteneva del tutto credibile, anche in considerazione delle qualità soggettive dell’imputato (incensurato e definito in sentenza “un onesto lavoratore”) la giustificazione fornita dal C. di aver “momentaneamente trasportato” la mazza da baseball, pervenendo alla conclusione, in diritto, che esclusa qualsiasi volontà dell’imputato di utilizzare l’oggetto per offendere, il “momentaneo trasporto non configura di per sé il reato contestato”.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso immediato per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti, che ne deduce l’illegittimità per inosservanza o erronea applicazione della legge penale.

4.1 Osserva il ricorrente che contrariamente a quanto affermato dal giudicante, la mazza da baseball rientra tra gli oggetti indicati specificamente nella prima parte dell’art. 4, comma secondo legge 18 aprile 1975 n. 110, il cui porto costituisce reato alla sola condizione che esso avvenga “senza giustificato motivo” ed a prescindere quindi dall’ulteriore condizione che esso appaia “chiaramente utilizzabile, per le condizioni di tempo e di luogo, per l’offesa della persona”.

Rientrando la mazza da baseball, senz’altro, nella categoria delle armi improprie, e non essendo stato prospettato dall’imputato alcun “giustificato motivo” per il suo porto fuori dall’abitazione, da parte del ricorrente si richiede l’annullamento della sentenza impugnata.

Considerato in diritto

1. Il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti è infondato e va pertanto rigettato.

Al riguardo deve anzitutto evidenziarsi, preliminarmente, che trattandosi di ricorso per saltum, nel presente giudizio, ai sensi dell’art. 569, comma 3, cod. proc. pen., risulta deducibile il solo vizio di violazione di legge.

Tanto premesso, rileva il Collegio che tale profilo di illegittimità non è fondatamente ravvisabile nella decisione del giudice di merito di prosciogliere il C. dall’imputazione mossagli.

Se pure, infatti, deve ritenersi senz’altro condivisibile il principio di diritto affermato da questa Corte ed espressamente evocato dal ricorrente a fondamento dell’impugnazione, secondo cui, in estrema sintesi, “il porto di una mazza da baseball va considerato idoneo a costituire reato se, indipendentemente dalla concreta prospettabilità di una sua utilizzazione per l’offesa alla persona, non abbia un giustificato motivo” (in tal senso, oltre a Sez. 1, n. 32269 del 03/07/2003 – dep. 31/07/2003, PG in proc. Porcu, Rv. 22511601, si veda Sez. 7, n. 34774 del 15/01/2015 – dep. 10/08/2015, Cimpoesu, Rv. 26477101), il suo richiamo nel presente giudizio deve, però, ritenersi incongruo.

Il Tribunale astigiano, infatti, con valutazione di merito dal ricorrente neppure censurata, facendo leva sulle dimensioni ridotte dell’oggetto rinvenuto nel bagagliaio dell’auto condotta dall’imputato, pari a soli 58 centimetri (si consideri che una normale mazza da baseball, ha una lunghezza tra i 31 ed i 35 piedi, pari quindi a 78,74 – 88,9 centimetri), sul materiale (legno dolce) impiegato per la realizzazione dell’oggetto (laddove le normali mazze da baseball impiegate in competizioni sportive sono realizzate in legno massiccio o in alluminio o in materiali compositi (legno e fibre)), ha plausibilmente ritenuto che l’oggetto in questione integrasse in effetti solo un giocattolo, un gadget (ovvero un oggetto, per definizione, poco funzionale e con finalità essenzialmente decorative e pubblicitarie, in tal senso deponendo l’apposizione delle stemma di una squadra di calcio), pur venendo alla conclusione che lo stesso andava qualificato non già come una “mazza” nel senso attribuito a tale termine dall’art. 4, comma secondo, legge 18 aprile 1975 n. 110 e pertanto un oggetto equiparabile a tutti gli effetti ad un’arma impropria, del quale è vietato il porto fuori dalla propria abitazione, ma piuttosto come un oggetto atto ad offendere, dei quale, per le circostanze di tempo e di luogo, andava senz’altro esclusa la potenzialità offensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.