La patente va sempre revocata quanto l’alcolemia supera 1.5 g/l (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 10 febbraio 2020, n. 5339).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente

Dott. FERRANTI Donatella – Consigliere

Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere

Dott. TORNESI Daniela – Consigliere

Dott. PICARDI Francesca – Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA;

nel procedimento a carico di:

(OMISSIS) ROSSANO nato a PESCARA il xx/xx/xxxx;

avverso la sentenza del 28/02/2019 del TRIBUNALE SEZ. DISTACCATA di ORTONA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa FRANCESCA PICARDI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.

Nessun difensore è presente.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Chieti – Sezione distaccata di Ortona ha condannato Rossano (OMISSIS) alla pena di anni 1 di arresto ed euro 600,00 di ammenda, oltre alla sospensione della patente di guida, per il reato di cui all’art. 186, lett c, cod. strada (guida in stato di ebbrezza, tasso alcolemico pari a 1,7 g/I, con provocazione di un incidente stradale, in data 27 marzo 2016).

2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione la Procura Generale presso la Corte di Appello di L’Aquila, che ha dedotto la violazione dell’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, in quanto, pur risultando accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/I e la provocazione di un incidente, non è stata disposta la revoca della patente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso merita accoglimento, in quanto, ai sensi dell’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, “qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), …la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI”.

2. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla sospensione amministrativa della sospensione della patente di guida, che, ai sensi dell’art. 620, lett I, cod. proc. pen., va sostituita, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con quella della revoca della patente.

Sul punto si rinvia a Sez. 4, n. 1880 del 19/11/2015 cc.- dep.19/01/2016, Rv. 265431 – 01, secondo cui, anche in caso di patteggiamento relativo ai reati di omicidio colposo e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, da cui sia derivato un incidente stradale, qualora il giudice abbia applicato erroneamente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, anziché quella della revoca, che consegue per legge, ricorre un errore di diritto che, sulla base dello specifico motivo di gravame presentato dal P.M., può essere corretto dalla Corte di Cassazione con l’ annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e con la diretta applicazione della revoca della patente.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che sostituisce con quella revoca della patente.

Così deciso in Roma il 4 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.