La pensione di reversibilità al figlio inabile, decorre dal mese successivo al decesso della de cuius (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Sentenza 8 giugno 2022, n. 18400).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. FEDELE Ileana – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7778-2021 proposto da:

(OMISSIS) ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA (OMISSIS) 53, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA (OMISSIS) (OMISSIS) n. 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA (OMISSIS), SERGIO (OMISSIS), ANTONELLA (OMISSIS), GIUSEPPINA (OMISSIS);

– resistente –

avverso la sentenza n. 1196/2020 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 18/11/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA DE FELICE.

RILEVATO CHE:

la Corte d’appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale della stessa città, ha riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità in capo a Antonio (OMISSIS), diritto proveniente dalla madre deceduta il 20.12.2012, di cui il ricorrente era convivente a carico perché inabile ad ogni proficuo lavoro e, pertanto, privo di reddito, con decorrenza data di presentazione dalla data della domanda amministrativa (1.04.2016);

la cassazione della sentenza è domandata da Antonio (OMISSIS) sulla base di un unico motivo;

l’Inps ha depositato procura speciale in calce al ricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO CHE:

l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del D.Igs. 18.01.1945 n. 39”;

il ricorrente sostiene di avere diritto al riconoscimento della pensione di reversibilità con decorrenza dalla precedente data del 1.01.2013, mese successivo al decesso della madre e non già, come erroneamente ritenuto dalla Corte d’appello, dall’1.04.2016, data della domanda amministrativa;

il motivo merita accoglimento;

questa Corte ha stabilito che in caso di decesso del pensionato, il figlio maggiorenne inabile a carico del defunto ha diritto di ottenere dall’Inps l’attribuzione della pensione di reversibilità quale superstite con decorrenza dal mese successivo alla data del decesso del de cuius, senza che assuma rilievo la data di presentazione della domanda amministrativa diretta alla concessione del beneficio (ex multis, Cass. n. 18241 del 2011);

applicando il principio richiamato al caso in esame il ricorso va dunque accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto, la causa va decisa nel merito, disponendo la condanna dell’INPS al pagamento della pensione di reversibilità ai superstiti in favore di Antonio (OMISSIS) con decorrenza dall’1.01.2013, primo giorno del mese successivo al decesso della madre;

le spese dei gradi di merito vanno liquidate in complessivi Euro 6.200,00 oltre oneri accessori, disponendosene la distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa, dichiaratosi antistatario;

le spese relative alle consulenze tecniche espletate sono poste definitivamente a carico dell’INPS;

le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, e vanno distratte in favore del difensore dell’odierno ricorrente, dichiaratosi anticipatario;

in considerazione dell’esito del giudizio, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dispone la condanna dell’INPS al pagamento della pensione di reversibilità ai superstiti in favore di Antonio (OMISSIS) con decorrenza dall’1.01.2013.

Pone a carico dell’INPS le spese dei gradi di merito, liquidate in complessivi Euro 6.200,00 oltre oneri accessori, disponendone la distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa, dichiaratosi antistatario.

Pone a carico dell’INPS il costo delle consulenze tecniche.

Condanna l’INPS al rimborso delle spese del giudizio di legittimità nei confronti di Antonio (OMISSIS), che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 1500,00 a titolo di compensi professionali, da distrarsi in favore del difensore anticipatario, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale del 5 aprile 2022.

Depositato in Cancelleria l’8 giugno 2022.

SENTENZA – é originale -.