La procura al difensore resta valida anche dopo il decesso della parte assistita (Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza 6 aprile 2022, n. 11193).

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE TERZA CIVILE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo –  Rel. Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 11239/2019 proposto da:

(OMISSIS) Orsola, elettivamente domiciliata in Roma Via (OMISSIS) n. 6 presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) Annamaria che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) Zeno

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) Alain, (OMISSIS) Sara, (OMISSIS) Iole, elettivamente domiciliati in Roma Via (OMISSIS) (OMISSIS) n. 4 presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) Federica che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) Andrea, (OMISSIS) Massimiliano

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 286/2018 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 05/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/02/2022 dal Cons. Dott. PORRECA PAOLO

Rilevato che

Orsola (OMISSIS) si opponeva a un decreto ingiuntivo ottenuto dalla Aqualux Sudtirol s.n.c. per la fornitura di sanitari e un servoscala da installare, deducendo vizi e difformità dei beni;

il Tribunale, davanti al quale resisteva la società, respingeva l’opposizione valutando in tal senso l’istruttoria svolta;

la Corte di appello, pronunciando sul gravame interposto dall’originaria opponente, lo dichiarava inammissibile poiché notificato alla società estinta, nel corso del giudizio di primo grado, per intervenuta cancellazione dal Registro delle imprese;

osservava la Corte territoriale che, trattandosi di notifica a soggetto non evocabile in lite perché non più esistente come evincibile da pubblici registri, non potevano superare l’anticipata conclusione; né la costituzione del socio e degli eredi dell’altro socio nelle more deceduto,  né  il fatto che la notifica dell’appello fosse stata effettuata al difensore costituito in prime cure, sebbene non avesse dichiarato l’evento della cancellazione;

avverso questa decisione ricorre per cassazione Orsola (OMISSIS) articolando due motivi;

resistono con controricorso la già socia Iole (OMISSIS) e gli eredi del socio Giulio (OMISSIS), ovvero Sara (OMISSIS) e Alain (OMISSIS) nonché la medesima Iole (OMISSIS);

le parti hanno depositato memorie;

Ritenuto che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2495, secondo comma, cod. civ., 299, 300, 330, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato omettendo di considerare che, posta la mancata dichiarazione dell’evento della cancellazione della società in primo grado da parte del relativo difensore, la notifica del gravame di merito a quest’ultimo era rituale in ragione dell’ultrattività del mandato, rilasciato «per ogni stato e grado del giudizio» (pag. 9 del ricorso);

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2495, secondo comma, cod. civ., 299, 302, 330, 110, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di ritenere comunque correttamente integrato il contraddittorio con la costituzione dei soci e loro eredi;

per l’ipotesi di decisione nel merito parte ricorrente ha inoltre riproposto le correlative difese;

Rilevato che:

preliminarmente deve disattendersi l’eccezione di parziale passaggio in giudicato della sentenza qui impugnata per mancata notifica del ricorso tante volte quanti sono il numero di soci ed eredi: infatti, la notificazione dell’atto di impugnazione a più parti presso un unico procuratore, eseguita mediante consegna di una sola copia o di un numero di copie inferiori rispetto alle parti cui l’atto è destinato, non è inesistente, ma nulla, stante l’obiettivo collegamento con la parte;

il relativo vizio può essere sanato, con efficacia “ex tunc“, con la costituzione in giudizio di tutte le parti cui l’impugnazione è diretta, ovvero con la rinnovazione della notificazione, peraltro imposta nell’ipotesi – come nel caso – di litisconsorzio necessario processuale (Cass., 20/05/2020, n. 9213, pag. 3, in una ipotesi di s.r.I.: su tale precedente v. “infra”), da eseguire in un termine perentorio assegnato dal giudice, con la consegna di un numero di copie pari a quello dei destinatari, tenuto conto di quella o di quelle già consegnate (cfr., di recente, Cass., 22/07/2021, n. 20982);

nel merito cassatorio, i due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono fondati;

superando un proprio precedente orientamento (espresso da Cass., Sez. U., 12/03/2013, n. 6070, seguita dalla Corte territoriale), questa Corte ha affermato che la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che:

a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore; ex art. 285, cod. proc.civ., è idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace;

b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione – ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale – in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell’ambito del processo, tuttora esistente come tale e capace;

c) è ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso di lui, ai sensi dell’art. 330, primo comma, cod. proc. civ., senza che rilevi la conoscenza “aliunde” di uno degli eventi previsti dall’art. 299 cod. proc. civ. da parte del notificante (Cass., Sez. U., 04/07/2014, n. 15295, e successive conformi quali, ad esempio, subito dopo, Cass., 17/09/2014, n. 19533, e, negli anni successivi, sempre tra le molte, Cass., 18/01/2016, n. 710, Cass., 22/08/2018, n. 20964, Cass., 09/10/2018, n. 24845, in un caso di decesso successivo alla decisione di prime cure e appello, ritenuto ammissibile, notificato al difensore del deceduto, e, da ultimo, Cass., 23/03/2021, n. 8037, Cass., 26/07/2021, n. 21381, pagg. 6-8);

in altri termini, in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l’omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest’ultimo comporta, per l’ultrattività del mandato difensivo, che l’avvocato e procuratore continui a rappresentare la parte come se l’evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata, rispetto alle altre parti e al giudice, nella fase attiva del rapporto processuale, nonché, coerentemente, in quelle successive di sua quiescenza o eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell’impugnazione;

con la precisazione che la descritta posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase d’impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l’evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall’altra parte o notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc. civ.;

in materia di società il principio è stato ribadito, sempre tra le altre, da Cass., 05/01/2022, n. 190, in un caso di fusione per incorporazione, Cass., 07/07/2021, n. 19197, § 2.2.1., così come prima da Cass., 23/11/2018, n. 30341, e a risalire ancora da Cass., 21/08/2018, n. 20840, pag. 5, Cass., 09/10/2017, n. 23563, Cass., 31/01/2017, n. 2444, indirettamente a pag. 3, analogamente a Cass., 22/07/2016, n. 15177, da Cass., 29/07/2016, n. 15762, Cass., 27/07/2015, n. 15724, menzionata dall’arresto del 2022 sopra ricordato, Cass., 17/12/2014, n. 26495, Cass., 31/10/2014, n. 23141;

l’orientamento delle Sezioni Unite del 2013 aveva invece affermato che la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della “fictio iuris” contemplata dall’art. 10 della legge fallimentare); pertanto, qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e seguenti cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell’art. 110 cod. proc. civ.; qualora l’evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l’impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo è occorso;

deve constatarsi che questa ricostruzione risulta talora ripresa, significativamente, da:

– Cass., 05/11/2014, n. 23574, in cui viene ripetuto che la cancellazione dal registro delle imprese comporta l’estinzione della società e la priva della capacità processuale, sicché, qualora l’estinzione intervenga in pendenza di un giudizio di cui la società è parte, si produce un evento interruttivo: con la conseguenza che, qualora siffatto evento non sia stato fatto constare processualmente nei modi di legge, nondimeno l’eventuale impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve, a pena d’inammissibilità, provenire dai soci o essere nei loro confronti indirizzata, posto che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può, comunque, eccedere il giudizio nel quale l’evento interruttivo è occorso e che la legittimazione processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ex art. 110 cod. proc. civ., per effetto della vicenda estintiva, in capo ai predetti soci, tra i quali viene in rilievo una situazione di litisconsorzio necessario, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale: si trattava di ricorso per cassazione proposto nei confronti della società cancellata, anziché degli ex soci, con esclusione della sanatoria per effetto dell’avvenuta costituzione peraltro di alcuni di questi ultimi, non desumendosi dalle difese delle parti la presenza in giudizio dell’intera compagine sociale: la decisione afferma, peraltro, che le Sezioni Unite del 2014 concernevano il diverso caso delle persone fisiche, limitazione come visto superata da consolidata giurisprudenza che ha colto la portata generale del diverso principio;

– Cass., 28/11/2014, n. 25275, secondo cui si è in presenza di un giudizio (o grado di giudizio) che, per l’inesistenza di uno dei soggetti del rapporto processuale che si vorrebbe instaurare, si rivela strutturalmente inidoneo a realizzare il proprio scopo: la decisione, peraltro, non si confronta con le Sezioni Unite del 2014;

– Cass., 25/05/2017, n. 13183, in cui si ragiona peraltro nel senso che fusione o incorporazione di società sarebbero vicende non estintive, ma meramente evolutivo-modificative dello stesso soggetto giuridico, atto a conservare la propria identità sia pure in un nuovo assetto organizzativo (pag. 4), con ricostruzione da ultimo esclusa da Cass., Sez. U., 30/07/2021, n. 21970, a mente della quale la fusione per incorporazione estingue la società incorporata, che non può dunque iniziare un giudizio in persona del suo “ex” amministratore, ferma restando la facoltà per la società incorporante di spiegare intervento volontario in corso di causa, ex art. 105 cod. proc. civ., fermo che, ove la fusione intervenga in corso di causa, non si determina l’interruzione del processo, esclusa “ex lege” dall’art. 2504 bis cod. civ.: la decisione citata del 2017, peraltro, non si confronta con le Sezioni Unite del 2014;

– Cass., 09/10/2018, n. 24853: la decisione, peraltro, non si confronta con le Sezioni Unite del 2014;

– Cass., 02/03/2021, n. 5605: la decisione, peraltro, non si confronta con le Sezioni Unite del 2014;

è stato rimarcato in Cass., n. 9213 del 2020, cit., come non possa annoverarsi tra i precedenti difformi consapevoli neppure Cass., 04/08/2017, n. 19580 (v. § 15) che esclude espressamente l’effetto sanante della costituzione dei soci stante l’inesistenza della notifica e la riassunzione effettuata a termine scaduto con notifica alla società estinta, mentre – aggiunge l’arresto del 2020 – «(avrebbe semmai potuto più plausibilmente richiamar[si] la peraltro isolata Cass. 21 dicembre 2017, n. 30698, che, però, omette di tener conto della pronuncia delle Sezioni Unite di cui subito si dirà [del 2014], sicché l’esito di questo giudizio di legittimità non si sarebbe modificato).

La pronuncia citata, come rammenta la stessa Corte d’appello, senza però avvedersi del rilievo della notazione, è stata difatti pronunciata in relazione ad un giudizio di rinvio, ex articolo 392 cod. proc. civ., e, dunque, in un caso in cui l’atto di riassunzione, volto all’introduzione di detto giudizio, va per espressa previsione normativa notificato non già secondo la regola generale stabilita dall’articolo 330, primo comma, seconda parte, cod. proc. civ., bensì mediante notificazione alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti cod. proc. civ. quantunque l’eventuale notificazione al difensore e non personalmente alla parte sia affetta da mera nullità suscettibile di sanatoria (Cass. 5 dicembre 2017, n. 29032)» (pag. 4);

si può quindi evincere, dal sopra ripercorso “excursus“, che l’indirizzo introdotto dalle Sezioni Unite del 2014 è da ritenere utilmente consolidato;

la suddetta ermeneutica è pienamente condivisibile proprio perché, conclusivamente, non oblitera la portata generale della regola dell’ultrattività della difesa, e l’implicazione che la medesima ha quale meccanismo di stabilizzazione processuale, volto a bilanciare le verifiche esigibili dalla controparte senza ricadute che vanifichino attività processuali svolte da e nei confronti di soggetto professionalmente assistito;

ne deriva che l’anticipata fondatezza del ricorso;

spese al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza della Corte di appello di Trento e rinvia alla stessa perché, in diversa composizione, pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Roma, 15 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria, Roma 6 aprile 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.