La quarantena per COVID-19 dello straniero in Italia non limita la sua libertà personale (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, Sentenza 7 luglio 2022, n. 21621).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3710-2020 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS) SMITH, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato RITA (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege, dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 25705/2019 del TRIBUNALE DI ROMA, depositato il 05/12/2019 R.G.N. 22909/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2022 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.

FATTI DI CAUSA

1. — Con ricorso ex art. 35 – bis del d.lgs. 25 del 2008, l’attuale ricorrente proveniente dalla Nigeria, ha adito il Tribunale di Roma impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua domanda di asilo, declinata nelle diverse forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

II ricorso è stato rigettato.

2. — Avverso il decreto del Tribunale di Roma l’interessato ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

3.- Il Ministero ha depositato un «atto di costituzione» in cui non ha svolto alcuna difesa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso è inammissibile per difetto di valida procura speciale.

Ciò esime il Collegio dall’illustrare i motivi di censura, visto che la procura speciale è un elemento di ammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 365 cod. proc. civ. la cui irregolarità – cioè nullità o inesistenza – può essere rilevata da questa Corte anche d’ufficio in quanto l’art. 83 cod. proc. civ. configura come un obbligo del giudice quello della verifica dell’effettiva estensione della procura rilasciata – principalmente a garanzia della stessa parte che l’ha rilasciata, affinché la medesima non risulti esposta al rischio del coinvolgimento in una controversia diversa da quella voluta, per effetto dell’autonoma iniziativa del proprio difensore – per l’assorbente rilievo secondo cui la suindicata formulazione della procura fa sì che essa non risulti riferibile al ricorso, cui pur materialmente accede e quindi alla controversia in relazione alla quale il mandato è stato conferito dal ricorrente, non essendo tale vizio sanabile per effetto della sottoscrizione del ricorrente stesso apposto in calce alla procura speciale (vedi, per tutte: Cass. 7 giugno 2003, n. 9173).

2. – Ai ricorsi in materia di protezione internazionale alle suddette norme generali si aggiunge, come disposizione speciale, l’art. 35 bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 15177 del 2021, componendo il contrasto che si era venuto a creare tra le Sezioni semplici a proposito dell’interpretazione di tale ultima disposizione, hanno affermato i seguenti principi di diritto:

«l’art. 35 bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008 – nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” – ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore.

La procura speciale per il ricorso per cassazione, per le materie regolate dall’art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008 e dalle disposizioni di legge che ad esso rimandano, deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente”».

3. –Le questioni di legittimità costituzionale del citato art. 35-bis, comma 13– sollevate, successivamente a detta sentenza, da questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 17970 del 2021, per ipotizzato contrasto con gli artt. 3, 10, 24, 111 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 28 e 46, § 11, della direttiva 2013/32/UE (Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale), nonché agli artt. 18, 19, § 2 e 47 della Carta dei diritti fondamentali UE e agli artt. 6, 7, 13 e 14 della CEDU, nella parte relativa alla previsione secondo cui la mancanza della certificazione della data di rilascio della procura da parte del difensore, limitatamente ai procedimenti di protezione internazionale, determini la inammissibilità del ricorso –sono state dichiarate non fondate dalla Corte costituzionale con sentenza n. 13 del 2022.

4.- In conseguenza, in applicazione dei principi affermati nella suindicata sentenza delle Sezioni Unite, la procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dal cit. art. 35 bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008 e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente (Cass. SU 1 giugno 2021, n. 15177).

Ne deriva che il ricorso per cassazione è inammissibile non solo ove manchi l’indicazione della data del conferimento della procura successiva alla comunicazione del provvedimento e difetti l’indicazione del provvedimento impugnato, malgrado l’autentica della firma della procura speciale effettuata dal difensore, ma in altre due ipotesi: ove il testo della procura faccia menzione del provvedimento da impugnare, ma manchi, pur sempre, l’indicazione della data del conferimento della procura stessa; ove la procura rechi sia la firma che la data postuma rispetto al provvedimento impugnato e comunicato, ma il difensore si sia limitato ad asseverare la firma senza compiere alcuna certificazione in ordine alla posteriorità della data (SU n. 15177 del 2021 cit., in motivazione, punti 41 e 42).

5. – In applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite, il ricorso per cassazione proposto dall’attuale ricorrente è inammissibile.

6.- Nel caso di specie, la procura speciale rilasciata per il ricorso per cassazione non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la data di conferimento di essa sia stata successiva alla comunicazione provvedimento impugnato, non rilevando la sola presenza dell’autenticazione della firma del richiedente asilo perché essa non è idonea, secondo la pronuncia delle Sezioni Unite sopra richiamata, ad attestare anche che la data del conferimento del mandato è successiva alla comunicazione del decreto da impugnare, salvo restando in ipotesi la possibilità per il difensore di certificare anche con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione sia l’autenticità della firma del conferente (Cass. SU n. 15177 del 2021 cit.).

7. – No n occorre provvedere sulla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato Ministero.

8.- Il pagamento del doppio contributo, se dovuto, va posto a carico del ricorrente, in applicazione del principio – enunciato dalla citata sentenza n. 1517 del 2021 delle Sezioni Unite – secondo cui: “il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all’interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza”.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso nell’adunanza camerale del 7 giugno 2022.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.