La recidiva nella guida in stato di ebbrezza rileva solo sul piano amministrativo (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 17 novembre 2020, n. 32209).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente – 

Dott. NARDIN Maura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere –

Dott. RINALDI Alessandro – Consigliere –

Dott. PEZZELLA Vincenzo – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BARANOV GLEB nato il 22/07/1996;

avverso la sentenza del 09/12/2019 del TRIBUNALE di VITERBO;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;

lette le conclusioni del Procuratore Generale.

RITENUTO IN FATTO

1. Baranov Gleb ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Viterbo il 6/12/2019, applicatagli ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. la pena, condizionaimente sospesa, di mesi uno e giorni dieci di arresto ed euro seicento di ammenda per il reato di cui all’art. art. 186 bis co. 1 e 3 dei D.L.vo 285/92, n. 285 e s.m., perché, in data 15/3/2018 in Viterbo, titolare della patente di guida da meno di tre anni, si poneva in stato di ebbrezza alcolica alla guida dell’autovettura Alfa Romeo 159 tg. DK238CV, con tasso alcolemico pari a 1.33 grammi per litro accertato alla prima prova e 1.31 grammi per litro accertato alla seconda prova mediante alcoltest, ha disposto la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

2. Il ricorrente, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deduce i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

Rileva il difensore ricorrente che il giudice del patteggiamento, nell’applicare a Baranov Gleb la pena concordata tra le parti, considerando l’imputato recidivo nel triennio, ex art. 186 bis co. 5 CDS, disponeva, altresì, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Tuttavia, ciò sarebbe avvenuto sull’errato presupposto della recidiva nel triennio.

E’ vero, infatti -prosegue il ricorso- che l’odierno ricorrente si era reso responsabile di una precedente violazione ex art. 187 co.1 CDS, commessa in data 2/1/2016, in Grotte di Castro, ma per la definizione di quella l’imputato, per il tramite del suo legale, nell’ambito del proc. pen., pendente dinanzi al Tribunale di Viterbo, rubricato al n. RGNR 403/16 e n. 2230/17 RG Trib, aveva avanzato istanza di sospensione del processo con messa alla prova ex art. 168 cod. pen., con udienza per la verifica dell’esatta attività svolta e del comportamento del sottoposto al 16.4.2020, come dal certificato del casellario giudiziale del 12.11.2019, confluito nel fascicolo del dibattimento.

Tanto premesso nei fatti, il difensore lamenta nullità della sentenza per errata applicazione dell’art. 186bis co. 5 per avere erroneamente qualificato l’imputato recidivo nel triennio non considerando che il reato oggetto del procedimento sottoposto alla sua cognizione era stato commesso in data antecedente rispetto alla sentenza di definizione del precedente episodio di guida in violazione delle norme del codice della strada per il quale, allo stato, il procedimento, tra l’altro, è sospeso con messa alla prova dell’imputato, con udienza di verificazione dell’attività, e del comportamento del sottoposto al successivo 16.4.2020.

Evidente risulterebbe l’erronea applicazione e valutazione da parte del giudice di primo grado dell’art. 186bis co. 5 CdS, posto che è ormai pacifico il principio in base al quale in tema di revoca della patente per il reato di guida in stato di ebbrezza, ai fini della realizzazione della condizione della recidiva nel biennio, rileva la data di passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto-reato precedente a quello per cui si procede e non la data di commissione dello stesso” (il richiamo è a Sez. 4, n. 26168/2016 e a Sez. 4 n. 3348/2017).

Non solo, nel caso di specie, avendo l’imputato correttamente eseguito l’attività lavorativa disposta dal Giudice del Tribunale di Viterbo, nell’ambito del primo procedimento penale, rubricato al n. RGNR 403/16, per fatti commessi il 2.1.2016 – prosegue il ricorso- è plausibile auspicare, per la data del 16.4.2020, una dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova.

Tutto ciò farebbe venire meno la recidiva nel triennio, come erroneamente ritenuta sussistente dal giudicante, non contestata, tra l’altro, neppure dal P.M. nel capo di imputazione.

Dalle considerazioni sopra esposte ne conseguirebbe che l’imputato, Baranov Gleb, al momento della commissione del fatto-reato di cui all’impugnata sentenza, ossia alla data del 15/3/2018, non potesse ritenersi recidivo, così come non poteva neppure ritenersi recidivo alla data dell’emissione della sentenza impugnata, ossia il 9/12/2019, pendendo il procedimento relativo all’accertamento del primo fatto-reato, tra l’altro allo stato sospeso, ex art. 168 bis c.p. e 464 bis c.p.p. in quanto, a quella data, non aveva subito condanna alcuna.

Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata nella parte relativa alla disposta revoca della patente.

3. In data 11/9/2020 il Procuratore Generale presso questa Corte Suprema ha rassegnato le proprie conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla revoca della patente di guida.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo proposto, con cui si lamenta violazione di legge in punto di ritenuta recidiva nel triennio e di conseguente revoca della patente di guida, è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, limitatamente alla disposta revoca della patente di guida, statuizione che va eliminata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Viterbo per la determinazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente medesima.

2. In punto di ammissibilità del ricorso va ricordato che Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 21369 del 26/9/2019 dep. 2020, Melzani Say- mon, Rv. 279349, hanno affermato essere ammissibile, pur dopo l’introduzione dell’art. 448 co. 2bis cod. proc. pen., il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, co. 3 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di “patteggiamento” con cui si censuri l’erronea ovvero l’omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie.

3. L’art. 186b1s del codice della strada, di cui è stato chiamato a rispondere il Baranov in ragione del fatto che era titolare di patente di guida da meno di tre anni, prevede, tra l’altro, al quinto comma, che “la patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (gli) (…) in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti di cui al medesimo comma”.

Si tratta di norma speculare – e di maggior rigore in ragione dello status soggettivo degli imputati – rispetto a quella del precedente art. 186 co. 2 lett. c), che prevede, in ragione dello sforamento del medesimo limite, che “la patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio”.

Ebbene, costituisce ius receptum di questa Corte di legittimità il principio che, in tema di revoca della patente per il reato di guida in stato di ebbrezza, ai fini della realizzazione della condizione di “recidiva nel biennio” (ma, mutatis mutandis, la valutazione non cambia per la recidiva nel triennio di cui all’art. 186bis CDS, trattandosi di norma ispirata alla stessa ratio e diversa, come appena detto, per la sola diversità soggettiva dei conducenti) rileva, rispetto alla data di commissione del nuovo fatto, la data del passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto-reato precedente a quello per cui si procede, e non la data di commissione dello stesso.

In altri termini, allorquando si è commesso il reato per cui si procede, dev’essere passata in giudicato, nel biennio o nel triennio antecedente, una condanna per il medesimo reato, nei termini che saranno precisati di qui a poco.

Il 28 gennaio 2013, restituendo alla Quarta Sezione Penale il procedimento con cui questa Quarta Sezione Penale, con ordinanza di rimessione del 28/11/2012, aveva investito le Sezioni Unite del quesito in ordina alla riferibilità alla data della precedente condanna o a quella di commissione del precedente fatto, il Primo Presidente della Corte di Cassazione ebbe ad evidenziare come il denunciato contrasto avesse perso di attualità, stante la giurisprudenza assolutamente orientata nel senso del riferimento alla data del passaggio in giudicato della precedente condanna, che fa leva sulla lettera della disposizione, pur dando atto del fatto che in tema di reati contravvenzionali non è più luogo a parlare in senso tecnico di recidiva, stante la modifica all’art. 99 cod. pen. recata dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 (venivano richiamate Sez. 4, nn. 28670/ 2012; n. 20634/2012; n. 36808/2010; n. 15657/2010; n. 8630/ 2010). In tal senso si è orientata anche tutta la giurisprudenza successiva (Sez. 4 nn. n. 48276/2012; n.15913/2013; n. 18184/2013; n. 25988/2013; n. 2386/2014; n. 26168 del 19/5/2016, Da Rin Spaletta, Rv. 267377).

Sono, pertanto, rimasti del tutto isolati i precedenti a sostegno del diverso orientamento, che guardava alla data di commissione del fatto (Sez. 4 nn. 27985/2009, Rv. 244420 e n. 23943/2010).

Ebbene, esaminato il certificato penale in atti del 12/11/2019 si evince che, effettivamente a quella data, risultava che il Baranov si era reso colpevole del reato di cui all’art. 187 co. 1bis CDS (guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provocando un incidente stradale) commesso in Viterbo – Grotte di Castro, il 2/1/2016.

Tuttavia, in relazione a tale fatto di reato, alla data in cui il Tribunale di Viterbo gli ha applicato la pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in relazione al presente procedimento (6/12/2019) non risulta emessa alcuna sentenza passata in cosa giudicata.

Ciò in quanto, per i fatti del 2/1/2016, il medesimo Tribunale di Viterbo, con ordinanza del 19/7/2018, aveva disposto, ai sensi dell’art. 464 quater cod. proc. pen. la sospensione del processo per messa alla prova ex art. 168 cod. pen.

Pertanto, effettivamente, allorquando ha commesso il reato per cui si procede, Baranov Gleb non poteva considerarsi recidivo e quindi non poteva essere disposta la revoca della patente di guida.

In ragione della violazione riscontrata (art. 186bis co. 3 che richiama l’art. 186 lett. c) CDS e prevede che “…ove incorrano negli illeciti di cui all’articolo 186, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà”) e della circostanza che l’autovettura era di proprietà di terzi e non gli è stata confiscata, gli si doveva, invece, applicare, in sede di patteggiamento, la sanzione amministrativa accessoria della da sospensione della patente di guida da due a quattro anni (da aumentarsi di un terzo ex art. 186bis co. 3 cds).

Richiedendo tale quantificazione una valutazione discrezionale, quest’ultima evidentemente andrà operata da parte del Tribunale di Viterbo cui vengono rimessi gli atti a tal fine.

4. Peraltro, nel caso che ci occupa, anche se la precedente condanna fosse passata in giudicato, il Baranov non si sarebbe potuto considerare recidivo ai fini di cui all’art. 186bis co. 5 del codice della strada.

Come sottolineato dalla recente Sez. 4 n. 28296 del 15/9/2020, Rosi, n.m., la c.d. “recidiva nel biennio” di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada – e, va qui aggiunto, quella di “recidiva nel triennio” di cui all’art. 186-bis co. 5 – (ai fini della revoca della patente di guida), costituisce una disciplina non sovrapponibile all’istituto espressamente regolato dall’art. 99 cod. pen., in quanto quest’ultimo, proprio perché suscettibile di incidere negativamente sul trattamento sanzionatorio penale dell’imputato, è necessariamente destinato alla preventiva contestazione a carico dell’accusato.

Non altrettanto può dirsi per la particolare disci- plina della “recidiva nel triennio” di che trattasi, da cui scaturisce un mero effetto legale, rilevante sul piano amministrativo, connesso al rilievo storico della ripeti- zione, entro un arco dì tempo predeterminato, di un illecito penale riconducibile alla fattispecie della “guida in stato di ebbrezza” previsto dall’art. 186, comma 2, cod. strada (cfr. anche Sez. 4, n. 3467 del 19/12/2014 – dep. 2015, Bonn, Rv. 26224801).

Il termine “recidiva” – come rileva ancora, condivisibilmente, Sez. 4 n. 28293/20: “…non deve, dunque, confondere l’interprete, conducendolo verso strade che non si attagliano al rigoroso statuto della (omonima) circostanza aggravante regolamentata dagli artt. 99 e segg. cod. pen.

Ciò non toglie che il termine evoca una parziale analogia sotto il profilo del significato terminologico e giuridico del fenomeno, nel senso di ripetizione di una condotta illecita sussumibile nella medesima fattispecie presa in considerazione dalla norma che la richiama”.

Quella pronuncia scaturiva da un ricorso in cui si contestava la sussistenza in capo all’imputato della recidiva nel biennio in quanto lo stesso si era reso responsabile del reato di cui all’art. 186 co. 2 lett. c) del codice della strada mentre in preferenza era stato condannato per quello di cui all’art. 186 co. 2 lett. b).

Ebbene, condivisibilmente, in quell’occasione, la Corte ritenne non fondato l’assunto difensivo secondo cui, per aversi recidiva nel biennio e conseguente revoca della patente, dovessero essere consumati due reati sussumibili nella mede- sima ipotesi di cui alla lett. c) dell’art. 186.

Si ebbe a rilevare, infatti, che è vero che le fattispecie criminose di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell’art. 186 – l’ipotesi sub a) è stata depenalizzata con l’art. 33, comma 4, della legge 29 luglio 2010, n. 120 – costituiscono, per giurisprudenza pacifica, autonome figure di reato, disposte in ordine crescente di gravità e modellate sul tasso alcolemico accertato, caratterizzate, tra loro, da un rapporto di reciproca alternatività e, quindi, di in- compatibilità (cfr., in motivazione, Sez. Un., n. 46625 del 29/10/2015, Zucconi), ma ciò non autorizza a ritenere che la “recidiva nel biennio” di cui si discute sia integrata nella sola ipotesi di reiterazione della (sola) fattispecie più grave (quella, appunto, della lett. c).

La collocazione topografica di tale previsione normativa – si legge ancora in quella condivisibile motivazione- non costituisce argomento dirimente, poiché la lett. c) è comunque collocata nel secondo comma dell’art. 186 del codice della strada, all’interno del quale è inserita anche l’ipotesi di reato di cui alla lett. b).

In realtà, pur trattandosi di autonome figure di reato, è indubbio che le due ipotesi di cui alle lett. b) e c) dell’art. 186 cod. strada sono ricomprese nella stessa disposizione normativa che prevede la generale figura criminosa del reato di guida in stato di ebbrezza.

Ed in effetti le due ipotesi hanno struttura e finalità identiche, differenziandosi fra loro solo, come già detto, per la differente graduazione dei valori-soglia del tasso alcolemico accertato.

Da questo punto di vista, la sentenza 28293/20 osserva come le Sezioni Unite, nella sentenza n. 46625/2015, Zucconi, Rv. Rv. 265025, abbiano evidenziato la diversa struttura ontologica fra la condotta di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, cod. strada) e quella di rifiuto a sottoporsi ad accertamenti alcolemici (art. 186, comma 7, cod. strada), implicitamente riconoscendo la sostanziale omogeneità delle due ipotesi criminose di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell’art. 186.

Anche sul piano funzionale, poi, in una successiva pronuncia, le Sezioni Unite hanno rimarcato la sostanziale unitarietà delle figure criminose della guida in stato di ebbrezza, attesa la loro eadem ratio, stabilendo che lo sfondo di tutela del “reato di guida in stato di ebbrezza” di cui al comma 2 dell’art. 186 (nelle due ipotesi graduate che qui rilevano) non è quello della regolarità della circolazione, bensì quello correlato con i beni della vita e dell’integrità personale (così Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266592, in motivazione).

Dunque, con il termine “recidiva” (non in senso tecnico, ma col generale significato riconducibile all’aggettivo “recidivo”, nel senso di chi ricade in una situa- zione di colpa o comunque negativa) il legislatore del codice della strada intende riferirsi semplicemente alla situazione di chi, già condannato per la commissione di una condotta illecita, penalmente rilevante, sussumibile nella generale figura criminosa del reato di guida in stato di ebbrezza di cui al comma 2 dell’art. 186 cod. strada, venga nuovamente condannato (nel biennio) per lo stesso reato, ma nella sua forma più grave (quella della lettera c).

Ciò che comporta, rispetto al “non recidivo”, un trattamento più severo esclusivamente sul piano amministrativo, derivandone (non la sospensione ma) la revoca della patente del soggetto condannato.

Si tratta – come rileva ancora Sez. 4 n. 28293/20- di una disciplina che ha inteso inasprire le conseguenze di carattere amministrativo in relazione a condotte di guida accomunate da particolare gravità, in quanto poste a tutela dei beni primari della vita e della integrità fisica: la recidiva di tali condotte, nei termini dianzi accennati, è stata ritenuta espressione di una allarmante “progressione criminosa”, avuto riguardo al (relativamente) breve lasso di tempo (due anni) inter- corso fra reati omogenei ed alla specifica gravità della fattispecie criminosa ripe- tuta nel biennio (quella, appunto, della lett. c del comma 2 dell’art. 186, caratterizzata dal più elevato valore-soglia del tasso alcolemico accertato).

Gli effetti eminentemente amministrativi di tale disposizione consentono di ribadire, inoltre, che è inutile, oltre che giuridicamente scorretto, paragonare – per trarne eventuali analogie normative – la “recidiva nel biennio” di cui all’art. 186 cod. strada con il differente istituto penalistico della recidiva di cui all’art. 99 cod. pen.

5. Il caso che ci occupa, tuttavia, richiede una precisazione ulteriore, che porta, invece, a conseguenze diverse rispetto a quelle di cui alla sentenza 28293/20.

Il Baranov, infatti, si è in passato reso responsabile del diverso reato di guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti di cui all’art. 187 del codice della strada.

Ebbene, già in passato questa Corte di legittimità ebbe a precisare – e va qui ribadito – che, in tema di revoca della patente per guida in stato di ebbrezza, per la realizzazione della condizione di “recidiva nel biennio”, prevista dall’art. 186, comma secondo, lett. c.) cod. strad. – e, si aggiunge, per quelle di recidiva nel triennio di cui all’art. 186-bis co. 5 CDS – è necessario che la essa abbia luogo con riferimento al medesimo reato di guida in stato di ebbrezza (Sez. 4, n. 36456 del 03/06/2014, Scrignari, Rv. 261059), senza che assuma alcuna rilevanza, dunque, l’entità o il grado del tasso alcolemico riscontrato nell’imputato (cfr. la già richiamata Sez. 4, n. 3467 del 19/12/2014, dep. 2015, Bonn, Rv. 262248). Va, dunque, qui sgombrato il campo da ogni equivoco.

Sebbene anche l’art. 187 co. 1 del codice della strada, come le due norme precedenti, preveda che “la patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell’articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio”, tuttavia, stante la diversità strutturale tra il reato di guida in stato di ebbrezza e quello di guida in stato di alterazione psicofisica per l’uso di sostanze stupefacenti, la precedente commissione di uno dei due reati non determina recidiva nel biennio o nel triennio rispetto all’altro.

In altri termini, in un caso come quello che ci occupa, se anche fosse passata in giudicato nei tre anni antecedenti la commissione del reato di guida in stato di ebbrezza per cui si procede un’eventuale condanna a suo carico per il reato di guida in stato di alterazione psicofisica derivante dall’assunzione di stupefacenti – e, come detto, così non è stato- non si sarebbe potuto revocare la patente al Baranov, in quanto, stante la diversità dei reati, non si sarebbe concretizzata la recidiva ex art. 186 bis co. 5 del codice della strada.

6. Per completezza espositiva, va rilevato, infine, che invece è infondata la tesi sostenuta dal ricorrente, secondo cui, anche se fosse stato commesso il medesimo reato e fosse già avvenuta la verifica ex art. 464-septies cod. proc. pen. del positivo esito della messa alla prova, una volta intervenuta, ai sensi dell’art.168-ter co. 2 cod. pen, la conseguente estinzione del precedente reato si sarebbe comunque determinata l’insussistenza della recidiva nel triennio, ai fini che ci occupano.

La ricordata Sez. 4 n. 2893/20 si è già occupata della pretesa inapplicabilità, al caso sottoposto al suo esame, della “recidiva nel biennio”, a seguito della dichiarata estinzione del precedente reato di guida in stato di ebbrezza a carico dell’imputato (in quel caso per lo svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità ex art. 186 co. 9-bis CDS, introdotto con la L. 29 luglio 2010, n. 120).

In quel caso il ricorrente, benché non esplicitamente, sembrò evocare il principio affermato dalle Sezioni Unite Marcianò, secondo cui l’estinzione di ogni effetto penale determinata dall’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale comporta che delle relative condanne non possa tenersi conto agli effetti della recidiva penalistica (Sez. Un. n. 5859 del 27/10/2011 – dep. 2012, Marciano’, Rv. 25168801).

Partendo dal ricordato rilievo che “gli effetti eminentemente amministrativi di tale disposizione consentono di ribadire, inoltre, che è inutile, oltre che giuridicamente scorretto, paragonare – per trarne eventuali analogie normative – la “recidiva nel biennio” di cui all’art. 186 cod. strada con il differente istituto penalistico della recidiva di cui all’art. 99 cod. pen.”, Sez. 4 n. 28293/20, condivisibilmente, ribadisce il principio per cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, l’estinzione del reato a seguito del positivo espletamento del lavoro di pubblica utilità, presupponendo l’avvenuto accertamento del fatto, non impedisce al giudice di valutarlo in un successivo processo quale precedente specifico ai fini del giudizio circa la “recidiva nel biennio”, prevista dall’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada (cfr. Sez. 4, n. 11719 del 15/02/2019, Usai, Rv. 27528001).

A corroborare la propria conclusione in ordine all’infondatezza della censura, ricordava in quel caso la Corte che è sufficiente leggere il testo dell’art. 224, comma 3, cod. strada (applicabile in virtù del richiamo operato nello stesso art.186, comma 2, lett. c), cod. strada alle norme dettate nel Titolo VI, Capo II, Sez. II del codice), che esclude l’incidenza dell’estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell’imputato sul procedimento di applicazione della sanzione amministrativa accessoria di revoca della patente, in combinato disposto con l’art.186, comma 2, lett c), cod. strada, che individua quale presupposto dell’applicazione della sanzione amministrativa accessoria l’accertamento del reato (così, in motivazione, Sez. 4, n. 1864 del 7/1/2016, Oberoffer, Rv. 26558301).

Ebbene, ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in relazione al diverso istituto della messa alla prova di cui all’art. 168 cod. pen., cui pure consegue, in caso di esito positivo, come per il lavoro di pubblica utilità ex art. 186 co. 9-bis e 187 co. 8-bis CDS, l’estinzione del reato.

Non rileva, come si dirà di qui a poco, che i due istituti siano diversi, essendo la messa alla prova ispirata all’istituto della probation, di derivazione anglosassone (anche se vi si differenzia per il fatto che si tratta di misura che interviene nel corso del processo e non dopo la sua conclusione, nella fase di esecuzione della pena), già da anni importata nel nostro processo minorile, e il lavoro di pubblica utilità una sanzione sostitutiva della pena inflitta in caso di condanna per guida sotto l’influenza dell’alcool (art. 186, co. 9 bis CDS) ed in tema di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (art. 187, co. 8 bis).

7. Il lavoro di pubblica utilità è una vera e propria pena, così qualificata dal legislatore, che comporta una limitazione della libertà personale del condannato.

In caso di positivo svolgimento dello stesso, il giudice fissa udienza ed in detta occasione dichiara estinto il reato, riduce alla metà la sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato.

Diversa è la fattispecie ex art. 168 cod. pen. della sospensione del processo con messa alla prova, introdotta con legge 28/04/2014, n.67, che pure trova notevole applicazione, nella quotidianità giudiziaria, in casi come quello che ci occupa.

Si tratta, infatti, di una modalità alternativa di definizione del processo, cui l’indagato può essere ammesso dal giudice, in presenza di determinati presupposti normativi, sin dalla fase delle indagini preliminari, attraverso la quale, laddove si concluda con esito positivo il periodo di prova, è possibile pervenire ad una pro- nuncia di proscioglimento per estinzione del reato.

La “messa alla prova” consiste nella richiesta, da parte dell’imputato della sospensione del procedimento penale, che viene concessa dal giudice quando, in considerazione della gravità del reato e della capacità a delinquere del richiedente, reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che il soggetto richiedente si asterrà dal commettere altri reati in futuro.

La stessa comporta la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato, prevede l’affidamento dell’imputato al servizio sociale per lo svolgimento di un programma che può implicare anche attività di rilevo sociale, ed è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità.

Quest’ultimo – come recita l’art. 168-bis cod. pen. – consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, affidata tenendo conto della professionalità e delle attitudini lavorative dell’imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie, o presso enti o organizzazioni, anche internazionali che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato.

L’esito positivo della prova determina, come il lavoro di pubblica utilità introdotto agli artt. 186 co. 9-bis e 187 co. 8-bis CDS- l’estinzione del reato.

A differenza di quello, tuttavia, la messa alla prova, in quanto istituto finalizzato ad una composizione “preventiva” del conflitto penale, prescinde dall’accertamento di responsabilità in ordine al fatto ascritto. Tale diversità, tuttavia, non rileva ai fini che ci occupano.

Ed invero, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 125 del 14/4/1995, pronunciata con riferimento alla sospensione per messa alla prova del processo minorile, ha posto l’accento sul fatto che “presupposto concettuale essenziale del provvedimento, connesso ad esigenze di garanzia dell’imputato, è costituito da un giudizio di responsabilità penale che si sia formato nel giudice, in quanto altrimenti si imporrebbe il proscioglimento”.

E anche una preponderante dottrina ha rilevato che, se così non fosse, l’istituto perderebbe il carattere di misura penale per acquistare quello di misura amministrativa.

Con riferimento, poi, alla messa alla prova dell’imputato adulto, la dottrina ha messo in evidenza che tale conclusione si desume a chiare lettere dall’art. 464 quater, co. 1, cod. proc. pen., laddove è previsto che la sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta a meno che il giudice non ritenga di dover pronunciare una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cpp.

Altro argomento per una lettura in tal senso si desume dalla circostanza che la messa alla prova prevede lo svolgimento di attività dirette all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti da reato nonché, ove possibile, il risarcimento del danno, e dunque il richiamo al reato e al pregiudizio che ne deriva richiede necessariamente un accertamento positivo della sua sussistenza e della responsabilità dell’agente.

Come si vede, dunque, tenuto conto, come si è detto, che quella che ci occupa non è una recidiva penale in senso tecnico, anche la messa alla prova non può prescindere dall’accertamento del medesimo fatto-reato, che rileva ai fini della revoca della patente nei casi di “recidiva nel biennio” di cui all’art. 186 co. 2 lett. c) CDS e di “recidiva nel triennio” di cui agli artt. 186-bis co. 5 e 187 co.1 CDS.

Del resto, non vi è dubbio che, in relazione ad entrambi gli istituti trovino applicazione le sanzioni amministrative accessorie.

Per il lavoro di pubblica utilità, come si è detto, è lo stesso codice della strada che prevede, in caso di esito positivo, che la sospensione della patente resti, seppur dimezzata.

Quanto all’estinzione del reato conseguente al positivo esito della messa alla prova, ci si era posti il problema che la sanzione amministrativa accessoria consegue all’accertamento della penale responsabilità e quindi alla sentenza penale di condanna tanto che viene irrogata direttamente dal giudice penale ai sensi dell’art. 224 CDS, mentre nel caso della messa alla prova manca una sentenza di condanna o ancora meglio manca l’accertamento della responsabilità penale ed il procedimento si conclude con il proscioglimento per estinzione del reato.

Ebbene, costituisce ormai ius receptum di questa Corte di legittimità il principio che, nei casi di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, nessun dubbio sussiste che la sanzione amministrativa accessoria vada applicata (Sez. 4, n. 40069 del 17/9/2015, Pettorino, Rv. 264819; conf. Sez. 4, n. 29639 del 23/06/2016, Conti, Rv. 267880).

A tale condivisibile conclusione si giunge, in primis, perché il legislatore del 2014, nell’inserire nel codice penale l’art. 168-ter, si è preoccupato di prevedere espressamente che l’estinzione del reato per l’esito positivo della messa alla prova non pregiudichi l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie ove previste dalla legge.

Ciò proprio perché tale previsione risulta necessaria in quanto il nuovo istituto della messa alla prova rientra nelle cause di estinzione del reato e, in quanto strumento di composizione preventiva e pregiudiziale del conflitto penale, non prevede un preventivo accertamento di penale responsabilità.

Diversamente che per il lavoro di pubblica utilità previsto dal codice della strada, in cui rimane in capo al giudice penale, tuttavia, la competenza all’irrogazione della sanzione amministrativa accessoria all’esito dell’estinzione del reato per la positiva “messa alla prova”, va individuata, ai sensi dell’articolo 224, co. 3 CDS, in capo al Prefetto.

L’articolo 224 CDS prevede, infatti, testualmente che: “la declaratoria di estinzione del reato per morte dell’imputato importa l’estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il Prefetto procede all’accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili.

L’estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria…”.

Pacifico, dunque, è che il giudice il quale pronunci sentenza di intervenuta estinzione del reato ex art 168 ter co.2 cod. pen per positivo esito della messa alla prova, non possa e non debba applicare la sanzione amministrativa accessoria, che verrà poi applicata dal Prefetto competente a seguito di trasmissione degli atti da parte del cancelliere ed in seguito a passaggio in giudicato della sentenza che tale estinzione del reato accerta e dichiara (ex art. 224, co.3, CDS).

Sebbene notevolmente diversi, pertanto, sia il positivo esito del lavoro di pubblica utilità previsto dal codice della strada che quello della messa alla prova previsto dal codice penale comportano conseguente diverse solo in relazione al soggetto chiamato a disporla quanto all’irrogazione della sanzione amministrativa accessoria.

Alla luce di quanto sin qui esposto, pertanto, ribadita la differenza tra il concetto di recidiva penale ex art. 99 cod. pen. e la recidiva che ci occupa, può dunque affermarsi il principio di diritto secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, l’estinzione del reato ex art. 168 ter co. 2 cod. pen. a seguito dell’esito positivo della prova, presupponendo l’avvenuto accertamento del fatto-reato, pur senza che si sia addivenuti ad una pronuncia di penale responsabilità non impedisce al giudice di valutarlo in un successivo processo quale precedente specifico ai fini del giudizio circa la “recidiva nel biennio”, prevista dall’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada CDS o circa la “recidiva nel triennio” di cui agli artt. 186-bis co. 5 e 187 co. 1 CDS.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta revoca della patente di guida, statuizione che elimina.

Dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Viterbo per la determinazione della durata della sospensione della patente di guida.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.