La registrazione di conversazioni tra presenti effettuata, anche clandestinamente, da uno dei partecipanti è pienamente utilizzabile e viene acquisita come prova documentale senza particolari formalità, mentre eventuali eccezioni sulla sua genuinità o sull'identità dei conversanti deve essere sollevata al momento della sua acquisizione nel contraddittorio delle parti e comunque nel giudizio di merito.