La responsabilità dell’ente proprietario della strada in caso di sinistro stradale (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Sentenza 30 marzo 2022, n. 10188).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Rel. Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2097-2020 proposto da:

COMUNE DI CALVENZANO, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SILVIA (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) GIORGIO EUGENIO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1837/2019 del TRIBUNALE di BERGAMO, depositata il 14/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA PELLECCHIA.

Rilevato che:

1. Giorgio Eugenio (OMISSIS) convenne in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Treviglio il Comune di Calvenzano al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti allorquando, mentre si trovava alla guida della propria autovettura, urtò su una barriera di plastica che si trovava al centro della carreggiata lungo la Strada Provinciale n. 185 Rivoltana.

Istruita la causa mediante escussione dei testi e dichiarata la contumacia del Comune di Calvenzano, il Giudice di Pace di Treviglio, con sentenza n. 247 del 2017 accolse la domanda attorea condannando il Comune al risarcimento dei danni subiti ed alla refusione delle spese di lite.

Detta pronuncia veniva impugnata dal Comune di Calvenzano, il quale, costituitosi in giudizio, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva in favore della Provincia di Bergamo essendo quest’ultimo l’Ente proprietario della strada ove si era verificato il sinistro.

2. Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 137/2019 del 14 agosto 2019 ha rigettato l’appello sul presupposto che in capo al Comune sussisteva comunque un potere di controllo sul suo territorio, da ritenersi sotto la sua sfera di custodia. Potere che da un lato coesisteva e dall’altro prescindeva da quello dell’eventuale diverso proprietario.

3. Avverso tale decisione la il Comune di Calvenzano propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo di ricorso.

Considerato che:

4.1 Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.

Il Tribunale di Bergamo avrebbe errato perché/dopo aver affermato essere del tutto pacifica ed evidenziata anche nella sentenza del giudice di pace la circostanza che indica il sinistro per cui è causa essere avvenuto su una strada provinciale e quindi su un tratto di strada di proprietà della provincia di Bergamo, ha ritenuto successivamente che tale circostanza sia irrilevante.

Tanto sul presupposto della responsabilità nascente dall’articolo 2051 del codice civile che postula la sussistenza di una sfera di custodia accompagnata da una relazione di fatto tra soggetto e la cosa stessa tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte, di escludere i terzi dal contatto con la cosa.

Non si può certo affermare che un Comune nell’ambito del suo territorio, non sia titolare di tali poteri e della sfera di custodia.

Sostiene il ricorrente che allorquando si verifichi un sinistro stradale legittimato passivo ex art. 2051 c.c. è esclusivamente l’ente proprietario della strada ove il sinistro è avvenuto, ovvero il concessionario, ovvero colui il quale abbia la disponibilità giuridica della cosa in forza di contratti/accordi/concessioni e non certo il Comune per il sol fatto che il tratto di strada, ove l’evento si è verificato, ricada nel suo territorio.

4.2 Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 167 e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per aver il Tribunale attribuito erroneamente rilevanza al contegno del Comune rimasto contumace nel primo grado di giudizio.

5. I motivi di ricorso, congiuntamente esaminati, sono fondati.

In tema di responsabilità, quale custode ai sensi dell’art. 2051 c.c., dell’ente proprietario di una strada, ai fini della prova liberatoria che quest’ultimo deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilità occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze e quella dovuta ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poiché solo in quest’ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l’evento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l’attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi da obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché il suo aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato.

Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull’evento dannoso, che può anche essere esclusiva (Cass. 30775/2017).

Ebbene nel caso di specie il giudice d’Appello ha mal applicato tali principi perché non ha verificato se effettivamente il Comune, che non era il proprietario della strada, aveva realmente il potere di esercitare un qualsivoglia controllo o di eliminare le situazioni di pericolo che siano in sorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa.

6.1. La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata come in motivazione, rinvia al Tribunale di Bergamo in diversa composizione anche per le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Bergamo in diversa composizione anche per le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile, Sottosezione Terza, della Corte Suprema di Cassazione in data 7 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria, oggi 30 marzo 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.