La revoca della donazione per ingratitudine (Corte di Cassazione, Sezione II Civile, Sentenza 29 aprile 2022, n. 13544).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Rel. Consigliere –

Dott. LA BATTAGLIA Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25002/2017 proposto da:

(OMISSIS) GERMANO, rappresentato e difeso dall’Avvocato CELESTINO (OMISSIS) per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) ADELMA, rappresentata e difesa dall’Avvocato MARIO (OMISSIS) per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la SENTENZA n.164/2017 della CORTE D’APPELLO DI TRIESTE, depositata il 14/3/2017;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere, Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO, nell’adunanza in camera di consiglio del 5/4/2022.

FATTI DI CAUSA

1.1. Adelma (OMISSIS) ha agito in giudizio nei confronti del figlio Germano (OMISSIS) chiedendo, per quanto ancora rileva, che fosse accertata la donazione indiretta in favore di quest’ultimo della proprietà pro quota di un immobile in Buja, e che, alla luce del comportamento del figlio, costituente grave ingiuria ai sensi dell’art. 801 c.c., fosse dichiarata la revocazione della predetta donazione.

1.2. L’attrice, a sostegno della domanda, dopo aver evidenziato di essere stata comproprietaria, insieme al marito, di un immobile in Buja e che, per effetto del fallimento personale di quest’ultimo, la quota, pari al 50%, del predetto immobile di proprietà dello stesso era stata acquisita all’attivo della procedura, ha dedotto che, a seguito della partecipazione al relativo incanto, tale quota era stata assegnata a Germano (OMISSIS) ma che il relativo prezzo era stato versato dalla madre con denaro prelevato dal conto corrente della società (OMISSIS) (OMISSIS) s.a.s. di (OMISSIS) Adelma, della quale era legale rappresentante e socia accomandante.

1.3. In seguito, tuttavia, erano sorti grossi contrasti per la gestione della società della quale sia la madre che il figlio erano soci, concretizzatesi in litigi tra loro, cui erano seguite azioni di danneggiamento da parte del figlio dell’abitazione della madre e dell’azienda sociale, che avevano indotto la madre a sporgere numerose querele verso il figlio.

1.4. Il tribunale, con sentenza del 18/2/2015, ha accolto la domanda di accertamento della donazione indiretta, avendo l’attrice pagato il prezzo per l’intestazione della quota immobiliare in capo al figlio, e, rilevata la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 801 c.c., ha pronunciato la revocazione di tale donazione.

1.5. Germano (OMISSIS) ha proposto appello avverso tale sentenza.

1.6. Adelma (OMISSIS) ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto.

2.1. La corte d’appello, con la pronuncia in epigrafe, ha rigettato l’appello ed ha, quindi, confermato la sentenza impugnata.

2.2. La corte, in particolare, ha ritenuto, innanzitutto, che la volontà della (OMISSIS) era certamente stata quella che “i benefici e la utilità della operazione di aggiudicazione del bene ricadessero a vantaggio del figlio”, senza alcuna pretesa (restitutoria), e che tale adempimento concretizzasse, pertanto, una donazione indiretta dell’immobile in favore del figlio.

2.3. Inoltre, come emerso dall’istruttoria, l’attrice ha prelevato il denaro dal conto corrente della società, annotandolo con un “prelievo a titolo personale”, e non ha, dunque, operato a nome della società nella sua qualità di sua legale rappresentante, per cui i rapporti della stessa con la società esulano dal giudizio, rilevando unicamente “la volontà di utilizzo a titolo proprio e personale del denaro che impedisce la riconducibilità della operazione alla società stessa”.

2.4. La corte, poi, ha ritenuto che la donazione indiretta ha avuto ad oggetto non il denaro ma l’immobile acquistato osservando che, in caso di intestazione di un bene con denaro dal genitore al figlio, ciò che rileva è lo scopo perseguito dal disponente e dal beneficiato per cui, se il fine è stato quello di permettere che quest’ultimo possa acquistare un bene determinato, la liberalità ha per oggetto tale bene indipendentemente dallo strumento giuridico utilizzato.

Nel caso di specie, peraltro, tale conclusione è ancor di più valorizzata dal fatto che dopo l’aggiudicazione dell’immobile e l’intestazione al figlio, la (OMISSIS) ha provveduto alla ristrutturazione dell’immobile con denaro proprio beneficiando ancora di più il donatario.

2.5. La corte, infine, ha ritenuto che sussistevano i presupposti previsti dall’art. 801 c.c.: dall’istruttoria, infatti, sono emersi comportamenti, posti in essere dal donatario direttamente nei confronti della donante, che confermano l’esistenza della manifestazione esterna, continua e durevole di un sentimento di forte opposizione del donatario nei confronti della donante.

In effetti, “non soltanto la condanna in sede penale dell’appellato è stata confermata, ma il comportamento di opposizione emerge direttamente dalle testimonianze assunte e dalla loro valutazione complessiva”.

2.6. Non sono, dunque, fondate, ha aggiunto la corte, le eccezioni dell’appellane, il quale contesta che tali comportamenti possano assurgere al rango della grave ingiuria richiesta dalla predetta norma, trattandosi, in realtà, di “una pluralità di comportamenti strettamente connessi e rivolti verso la persona della domante e tale non poter essere tollerati secondo un sentire ed una valutazione di normalità”.

2.7. Germano (OMISSIS), con ricorso notificato il 12/10/2017, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza della corte d’appello.

2.8. Adelma (OMISSIS) ha resistito con controricorso del 17/11/2017.

RAGIONI DELLA DECISIONE

3.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 809 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che i fatti accertati nel corso del giudizio integrassero una donazione indiretta da parte della madre in favore del figlio senza, tuttavia, considerare che, in realtà, le somme utilizzate per l’acquisto, essendo state prelevate dai conti della società (OMISSIS) (OMISSIS), erano rimaste di proprietà di quest’ultima.

3.2. La (OMISSIS), pertanto, ha osservato il ricorrente, non è mai diventata proprietaria delle predette somme, essendosi limitata, con il deposito dell’assegno in cancelleria, ad eseguire materialmente il pagamento del prezzo per conto della società (OMISSIS) (OMISSIS), a nulla, per contro, rilevando che l’uscita sia stata annotata dalla stessa (OMISSIS) come prelievo personale.

Ne consegue, ha concluso il ricorrente, che la (OMISSIS) non ha acquistato dal fallimento la metà dell’immobile con denaro proprio, trattandosi, in realtà, di denaro della predetta società.

3.3. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 801 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello non ha considerato che la (OMISSIS) aveva acquistato dal fallimento solo la quota del 50% dell’immobile e che, pertanto, non poteva rinvenirsi, nella fattispecie, la struttura tipica della donazione indiretta della proprietà dell’abitazione.

4.1. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.

4.2. La corte d’appello, invero, con apprezzamento in fatto non sindacabile in questa sede, ha ritenuto, per un verso, che l’attrice aveva pagato il prezzo per l’acquisto dell’immobile con denaro prelevato dal conto corrente della società (OMISSIS) (OMISSIS), annotandolo come un “prelievo a titolo personale”, e, per altro verso, che la stessa, così facendo, aveva operato in proprio e non quale rappresentante della predetta società, alla quale, pertanto, l’operazione non era giuridicamente imputabile.

4.3. In effetti, una volta escluso che l’amministratore di una società abbia agito nella sua qualità di legale rappresentante della stessa, risulta, allora, evidente come l’atto d’acquisto da lui compiuto non è certo imputabile alla società ma direttamente a chi abbia, in nome proprio, l’abbia compiuto, a prescindere da chi (la società stessa o un terzo) gli abbia (legittimamente o meno) fornito la provvista per il pagamento del relativo prezzo.

5.1. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 801 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che sussistevano i presupposti previsti dall’art. 801 c.c. senza, tuttavia, considerare che, in realtà, nel caso in esame non sussisteva alcuna ingiuria grave costituita dalle offese all’onore e al decorso del donante.

5.2. Pur a fronte di una situazione di aspri contrasti tra le parti, ha osservato il ricorrente, è, infatti, mancata la prova che il convenuto abbia manifestato un sentimento di perversa animosità e di grave e durevole avversione nei confronti del madre.

5.3. La corte d’appello, del resto, si è limitata a ritenere che il giudice di primo grado avesse correttamente individuato i comportamenti rilevanti del convenuto senza procedere ad un apporto motivazionale autonomo.

6.1. Il motivo è infondato.

Il ricorrente, in effetti, pur denunciando la violazione di norme di legge, ha, in sostanza, lamentato la valutazione, asseritamente erronea, che la corte d’appello ha fatto delle prove raccolte in giudizio, lì dove, in particolare, i giudici di merito, ad onta delle asserite emergenze delle stesse, hanno ritenuto che il convenuto non avesse arrecato alcuna grave offesa ai danni della madre.

6.2. La valutazione delle prove raccolte, tuttavia, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio, nella specie neppure invocato, consistito, come stabilito dall’art. 360 n. 5 c.p.c., nell’avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l’esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero senz’altro determinato un esito diverso (e alla parte ricorrente più favorevole) della controversia.

6.3. Il compito di questa Corte, del resto, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare, a norma degli artt. 132 n. 4 e 360 n. 4 c.p.c., se costoro abbiano dato effettivamente conto delle ragioni in fatto della loro decisione e se la motivazione al riguardo fornita sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 805.3 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto, com’è in effetti accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.).

6.4. La corte d’appello, invero, con motivazione nient’affatto apparente o contraddittoria, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio, ha ritenuto, in fatto, la sussistenza di comportamenti posti in essere dal donatario direttamente nei confronti della donante, che confermano l’esistenza della manifestazione esterna, continua e durevole di un sentimento di forte opposizione del donatario nei confronti della donante, ed, in forza di tale accertamento, ha ritenuto che tali comportamenti, anche per la loro rilevanza penale (“… la condanna in sede penale dell’appellato è stata confermata …), erano qualificabili, ai fini previsti dall’art. 801 c.c., come una grave ingiuria, trattandosi, in effetti, di “una pluralità di comportamenti strettamente connessi e rivolti verso la persona della domante e tale non poter essere tollerati secondo un sentire ed una valutazione di normalità”.

Ed una volta affermata, in fatto, la sussistenza, in ragione dei predetti comportamenti, di una grave ingiuria del donatario ai danni della donante, non si presta, evidentemente, a censure, per violazione della predetta norma di legge, la decisione che la sentenza impugnata ha conseguentemente assunto, e cioè l’accoglimento della domanda proposta da quest’ultima in quanto volta alla revocazione della donazione.

In effetti, l’ingiuria grave richiesta dall’art. 801 c.c. quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all’onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero invece improntarne l’atteggiamento, a prescindere, peraltro, dalla legittimità del comportamento del donatario (Cass. n. 20722 del 2018; Cass.n. 22013 del 2016).

7. Il ricorso dev’essere, quindi, respinto.

8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

9. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in €. 5.800,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%;

dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 5 aprile 2022.

Depositato in Cancelleria, Roma 29 aprile 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.