https://noiradiomobile.org/la-richiesta-di-risarcimento-che-la-vittima-dun-sinistro-stradale-deve-inviare-allassicuratore-del-responsabile-a-pena-di-improponibilita-della-domanda-giudiziale-prevista/
La richiesta di risarcimento che la vittima d’un sinistro stradale deve inviare all’assicuratore del responsabile a pena di improponibilita’ della domanda giudiziale, prevista dall’articolo 145 cod. ass., e’ idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perche’ l’assicuratore possa accertare le responsabilita’, stimare il danno e formulare l’offerta. Ne consegue che e’ irrilevante, ai lini della proponibilita’ della domanda, la circostanza che quella richiesta fosse priva di uno o piu’ dei contenuti richiesti dall’articolo 148 cod. ass., quando gli elementi mancanti erano superflui ai lini della formulazione dell’offerta risarcitoria da parte dell’assicuratore.