La rilevazione della violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico rosso a mezzo di apparecchiature elettroniche, non prevedono il controllo preventivo sulla loro funzionalità (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Sentenza 5 dicembre 2019, n. 31818).

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MARCHEIS BESSO Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4918/2018 R.G. proposto da

COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA, in persona della Commissione straordinaria, rappresentato e difeso dall’avv. Femia Rosanna, con domicilio eletto in Roma, alla Via Nizza n. 46, presso lo studio dell’avv. Corsi Alessandro;

– ricorrente –

contro

C.G., rappresentata e difesa dall’avv. Iaria Valeria e dall’avv. Colucccio Beatrice, con domicilio eletto in Roma alla Piazza Adriana n. 4 presso lo studio dell’avv. Belcastro Giuseppe;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 1187/2017, depositata in data 23.11.2017;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12.9.2019 dal Consigliere Dott. Fortunato Giuseppe.

FATTI DI CAUSA

Il Comune di Marina di Gioiosa Ionica ha proposto ricorso in due motivi, illustrati con memoria, avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 1187/2017.

C.G. ha depositato controricorso e memoria illustrativa. La C. aveva proposto opposizione dinanzi al Giudice di pace di Locri avverso il verbale n. (OMISSIS), con cui le era stata cointestata la violazione del D.Lgs. n.. 285 del 1992, art. 41 e art. 146 comma 3, per aver, in data 20.9.2015, proseguito la marcia attraversando l’incrocio ubicato nella locale (OMISSIS), nonostante il semaforo indicasse la luce rossa, imponendo di arrestare il veicolo. L’infrazione era stata rilevata automaticamente e documentata con foto mediante un’apparecchiatura a postazione fissa, tipo Photored F17D, omologata con decreto n. 47017/2009.

Il Giudice di pace ha respinto l’opposizione, con pronuncia integralmente riformata dal Tribunale.

Il giudice di secondo grado ha dichiarato illegittima la sanzione, non avendo l’amministrazione provato di aver sottoposto l’apparecchiatura di rilevazione dell’infrazione al controllo periodico di funzionalità e taratura, opinando che, in applicazione dei principi sanciti dalla Corte costituzionale con sentenza n. 113/2015, con cui è stato dichiarato illegittimo l’intero art. 45 C.d.S., comma 6, “tutte le apparecchiature deputate all’accertamento delle infrazioni devono essere sottoposte a verifiche periodiche di taratura, pena l’illegittimità della sanzione, in quanto l’assenza di tali verifiche è suscettibile di pregiudicarne l’affidabilità metrologica e di compromettere la certezza della rilevazione”.

Con ordinanza interlocutoria n. 6894/2019 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della pronuncia a sezioni unite riguardante le conseguenze del deposito telematico della sentenza impugnata, privo di attestazione di conformità all’originale da parte del difensore.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La questione di improcedibilità del ricorso, rilevata d’ufficio con ordinanza interlocutoria n. 6894/2019, è superata alla luce dell’insegnamento della pronuncia a sezioni unite n. 8312/2019, dato che la conformità della copia all’originale non è stata oggetto di disconoscimento da parte della controricorrente e che il Comune ha depositato l’attestazione di conformità all’originale della copia analogica della sentenza impugnata, primo dello svolgimento dell’adunanza camerale.

2. Non meritano adesione le censure di inammissibilità del ricorso, riproposte dalla resistente nella memoria illustrativa.

L’impugnazione attinge, in maniera analitica e tutt’altro che oscura, e con entrambi i motivi, profili strettamente giuridici, con i pertinenti richiami normativi e giurisprudenziali, senza mostrare alcun deficit di specificità, non risolvendosi inoltre nella richiesta di un’inammissibile revisione del ragionamento decisorio del tribunale riguardo al merito, ma sollevando una questione riconducibile ad una delle tassative tipologie dei vizi contemplati dall’art. 360 c.p.c..

3. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 45, comma 6, art. 41, e art. 146, comma 3, , in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che, a differenza di quanto sostenuto dal giudice di appello, i principi sanciti dalla pronuncia della Corte costituzionale 113/2015 non operano con riferimento alle apparecchiature di rilevazione delle infrazioni diverse da quelle concernenti il superamento dei limiti di velocità, non trattandosi di dispositivi sottoposti a controlli metrologici ai sensi della L. n. 273 del 1991.

Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 2699, 2700 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza ritenuto che fosse onere dell’amministrazione dimostrare il perfetto funzionamento dell’apparecchiatura fotografica, per contro già attestata dal verbale di accertamento dell’infrazione, dalla certificazione di conformità con indicazione del prototipo depositato presso il Ministero delle infrastrutture e dal certificato di collaudo oggetto del verbale del 17.9.2015.

4. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.

Erroneamente il tribunale ha ritenuto che la pronuncia di parziale incostituzionalità dell’art. 45 C.d.S., comma 6, abbia comportato l’obbligo dell’amministrazione di sottoporre a controllo periodico di taratura e funzionalità tutti gli apparecchi di rilevazione delle infrazioni al codice della strada (non solo quelli impiegati per l’accertamento dell’eventuale superamento dei limiti di velocità), e ciò sull’assunto secondo cui sarebbe irragionevole “un sistema che consenta di dare certezza giuridica ed inoppugnabilità ad accertamenti irripetibili svolti da complesse apparecchiature senza che la loro efficienza ed il loro funzionamento siano soggetti a verifica anche a distanza di lustri”.

Per orientamento di questa Corte, da cui non si ha motivo di dissentire, la sentenza della Corte Costituzionale 113/2015 ha invece riguardato le sole apparecchiature impiegate per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità (Cass. 10458/2019).

Con specifico riguardo alla rilevazione della violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico rosso a mezzo di apparecchiature elettroniche, deve dunque ribadirsi che né il codice della strada, né il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell’infrazione devono contenere, a pena di nullità, l’attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso, giacché, al contrario, l’efficacia probatoria di dette apparecchiature perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, un difetto di costruzione, installazione o funzionalità, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, non potendosi far leva, in senso contrario, su mere congetture circa il fatto che la mancanza di revisione o manutenzione periodica dell’attrezzatura sia di per sè idonea a pregiudicarne l’efficacia probatoria delle rilevazioni sancita dall’art. 142 del predetto codice (Cass. 114574/2017; Cass. 4255/2015; Cass. 18825/2014).

Nello specifico, la legittimità della sanzione era quindi assicurata dalla rilevazione fotografica del passaggio del veicolo con segnale rosso di stop, non essendo l’amministrazione gravata da ulteriori oneri di prova, avendo già depositato il verbale di accertamento, l’attestazione di conformità dell’apparecchiatura utilizzata e lo stesso verbale di collaudo, eseguito pochi mesi prima della violazione.

Competerà al giudice del rinvio valutare se la prova del corretto funzionamento dell’apparecchio sia stata invece somministrata dall’opponente, così come è dedotto nella memoria illustrativa.

Sono pertanto accolti entrambi i motivi di ricorso.

La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa ad altro Magistrato del Tribunale di Locri anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie entrambi i motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa ad altro magistrato del Tribunale di Locri, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2019