REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. CAMPESE Edoardo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10456/2018 proposto da:
(OMISSIS) Giuseppe, (OMISSIS) Maurizio, (OMISSIS) Roberto, (OMISSIS) Silvana, quali eredi di (OMISSIS) Angela, elettivamente domiciliati in Roma, Via (OMISSIS) n. 2, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) Walter, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) Massimiliano, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1646/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, pubblicata il 25/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2022 dalla cons. Dott.ssa IOFRIDA GIULIA.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 1646/2017, depositata in data 25/9/2017, in controversia promossa, da Angela (OMISSIS), in opposizione avverso decreto del 15/2/2012, con il quale il competente dirigente del Ministero dell’Interno aveva respinto la richiesta della stessa, inoltrata in data 19/9/2003, di riconoscimento dei benefici previsti dalle leggi nn. 302 del 1990 e n. 407 del 1998, in qualità di moglie di Salvatore (OMISSIS), deceduto a seguito di un evento criminoso verificatosi a Palermo in data 17/4/1982, ha riformato la decisione di primo grado, che aveva accolto l’opposizione, ritenendo sussistente il diritto ai benefici previsti dalla legge per le vittime della criminalità organizzata.
In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che:
a) ai sensi dell’art.1, comma 2, lett.b), 1.302/1990, il beneficio in esame deve essere negato ogni volta che «i trascorsi della vittima, le sue frequentazioni, il suo stile di vita (anche se non abbiano dato luogo a fatti penalmente rilevanti) siano tali da far sussistere il ragionevole dubbio della sua totale estraneità», essendo incompatibile la titolarità dello status di vittima della criminalità con il «mero sospetto» della non totale estraneità del soggetto leso agli ambienti delinquenziali;
b) l’onere della prova incombe su chi fa valere la pretesa in giudizio;
c) nella specie, dal provvedimento amministrativo di rigetto dell’istanza risultava che il (OMISSIS) era «indiziato di associazione a delinquere e spaccio di sostanze stupefacenti», senza che l’attrice avesse offerto elementi idonei a confutare tale risultanza, ed inoltre lo stesso era stato assassinato alle 7,30 del mattino, sulla pubblica via, con diversi colpi di arma da fuoco, con modalità particolarmente efferate tipiche degli omicidi di mafia, e era emerso il collegamento tra tale omicidio e «il vincolo di parentela e di vicinanza che legava la vittima al noto mafioso, nonché collaboratore di giustizia, Salvatore Contorno» (la cui moglie era nipote di Angela (OMISSIS), moglie del (OMISSIS) ed attrice in giudizio) .
Avverso la suddetta pronuncia, Giuseppe (OMISSIS), Maurizio (OMISSIS), Roberto (OMISSIS), Silvana (OMISSIS), quali eredi di Angela (OMISSIS), propongono ricorso per cassazione, notificato il 24/3/2018, affidato a due plurimi motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che resiste con controricorso, notificato il 3/5/2018).
I ricorrenti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti lamentano:
a) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 2697 c.c., 112, 115, 116 c.p.c. e 167 c.p.c., anche in relazione agli artt. 1 e 7, I. 302/1990, 9 DPR n. 510/1999, 2697 c.c.;
b) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 1, comma 2, lett.b) e 7, I. n. 302/1990, 9 DPR n. 510/1999, 2697 c.c., 112, 115, 116 c.p.c., anche in relazione agli artt. 2727 e 2729 c.c..
Assumono i ricorrenti che non sussisterebbe condizioni ostative al beneficio previste dall’art. 1 comma 2 lett.b) l. 302/1990, considerato che l’esistenza di precedenti penali della vittima o di rapporto di parentela/affinità o di «vicinanza», intesa come non estraneità a rapporti e frequentazioni, tra la vittima ed un collaboratore di giustizia (in relazione all’ospitalità data, su richiesta, peraltro, della Questura di Palermo, alla moglie – nonché nipote di Angela (OMISSIS), coniuge della vittima (OMISSIS) – del collaboratore di giustizia Contorno, prossima al parto ed a suo figlio, in difetto di rapporti tra il (OMISSIS) ed il Contorno) sarebbero frutto di mere allegazioni narrative del Ministero, contestate puntualmente e rimaste indimostrate, non essendo neppure valutabili altre argomentazioni espresse dalla Corte d’appello (in ordine alle modalità di stampo mafioso con cui era stato assassinato il (OMISSIS)), per loro assoluta inconferenza, trattandosi, semmai, di conferma del primo presupposto richiesto per il beneficio (essere il medesimo rimasto vittima della mafia).
2. Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. 26626/2007; Cass.21927/2008; Cass. 21306/2015; Cass. 18983/2017), in tema di riparto di giurisdizione, ha chiarito che «le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sono titolari, in presenza delle condizioni di legge, di un vero e proprio diritto soggettivo all’erogazione della speciale elargizione prevista dalla normativa in materia, essendo la P.A. priva di ogni potestà discrezionale sia con riguardo all’entità della somma da erogare, prefissata dalla legge, sia con riguardo ai presupposti della derogabilità, rispetto ai quali l’Amministrazione svolge un accertamento che, ove dovesse avere carattere non semplicemente ricognitivo, ma valutativo, estraneo al concetto di discrezionalità amministrativa».
Si è poi ulteriormente chiarito che «in tema di elargizioni in favore delle vittime della criminalità organizzata (nella specie, di tipo mafioso), in presenza delle condizioni dettate dalla legge n. 512 del 1999 (e successive modificazioni ed integrazioni), gli aventi diritto al beneficio sono titolari di un vero e proprio diritto soggettivo alla sua erogazione attesa l’assenza di potestà discrezionali della P.A. con riguardo sia all’entità della somma che ai presupposti per la sua derogabilità, sicché il mutamento dei presupposti per il suo conseguimento sopravvenuti alla domanda di riconoscimento non rilevano (se non per l’avvenire) in quanto l’avente diritto è già titolare, in base alla legge, di una posizione soggettiva perfetta, sulla quale non influisce la mancata conclusione del procedimento amministrativo, finalizzato solo a certificare ‘man” ed il “quantum” del credito».
Peraltro, nel presente giudizio, sulla giurisdizione del giudice ordinario non è sorta, in questa sede, contestazione.
Nella specie, il testo della legge n. 302 cit. da applicare alla presente vicenda è quello risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, in quanto tale legge ha previsto la possibilità di elargire i benefici di cui alla legge n. 302 del 1990 anche alle vittime della criminalità organizzata e alloro familiari per eventi verificatisi successivamente alla data del 10 gennaio 1969, modificando il testo originario dell’art. 12 della legge n. 302 cit., che aveva stabilito che per i suindicati soggetti i benefici potevano trovare applicazione soltanto in caso di fatti accaduti dopo la data di entrata in vigore della legge stessa medesima (26 ottobre 1990), data che è successiva all’evento criminoso posto alla base della presente vicenda (verificatosi nel 1982).
La ratio della legge 20 ottobre 1990, n. 302 corrisponde alla ragionevole scelta legislativa, secondo una finalità solidaristica, di riservare uno speciale trattamento di tipo assistenziale alle vittime e ai superstiti del terrorismo e della criminalità organizzata, in ragione della speciale gravità e dello speciale allarme sociale riconnessi ai suindicati fenomeni delinquenziali e in linea con altri interventi legislativi di tipo eccezionale fondati sulla straordinarietà, sul piano sociale, di quei fenomeni.
L’ art. 9-bis (Condizioni per la fruizione dei benefici), introdotto nella legge dall’art. 1, comma 259, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quindi prima dell’entrata in vigore della legge n. 407 del 1998 (11 dicembre 1998), grazie alla quale la (OMISSIS) ha potuto presentare la domanda di attribuzione dei benefici per un evento criminoso verificatosi in epoca antecedente al 26 ottobre 1990 (nel 1982), stabilisce che:
«le condizioni di estraneità alla commissione degli atti terroristici o criminali e agli ambienti dilinquenziali, di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, sono richieste, per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge, nei confronti di tutti i soggetti destinatari».
Sia per le vittime, sia per í loro familiari e i superstiti (come individuati), deve essere quindi considerata in modo rigoroso la necessaria presenza della condizione di «totale estraneità» alla criminalità organizzata (lett.b) dell’art. 1, comma 2, 1302/1990: «Il soggetto leso risulti essere, al tempo dell’evento, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l’accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell’azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell’evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava»), la quale infatti «viene riferita in modo ampio ad ambienti (sociali e/o familiari) e rapporti (sociali e/o familiari) delinquenziali, salva la possibilità per l’interessato di provare l’accidentalità del proprio coinvolgimento nei suddetti ambiti o anche la propria dissociazione da essi» (nel regime anteriore alle ultime innovazioni di cui al sopravvenuto art. 2-quinquies, lettera a), del d.l. 2 ottobre 2008, n. 151, convertito dalla legge 28 novembre 2008, n. 186, – nel testo modificato dall’art. 2, comma 21, della legge 15 luglio 2009, n. 94 – che ha previsto, per i legami di parentela o familiari, una «presunzione assoluta di non estraneità» all’ambiente criminale (cfr. Cass. 31136/2019, in motivazione).
Infatti, il legislatore, con la I. 20 ottobre 1990, n. 302, ha inteso attribuire il beneficio a chiunque si fosse trovato inconsapevolmente coinvolto in episodi malavitosi rispetto ai quali fosse totalmente estraneo ovvero ai familiari di chi avesse perso la vita nelle medesime circostanze, nell’ obiettivo di introdurre una forma di partecipazione della collettività ai pregiudizi subiti da soggetti accidentalmente coinvolti in fatti di criminalità organizzata, la cui lotta e repressione costituiscono uno dei fini fondamentali dello Stato (Cons. st. Sez. IV, 14 maggio 1999, n. 845; cfr. Cass. 31136/2019, secondo cui la ratio della L. 20 ottobre 1990, n. 302 corrisponde alla ragionevole scelta legislativa di riservare uno speciale trattamento, di tipo assistenziale, alle vittime e ai superstiti del terrorismo e della criminalità organizzata, in ragione della speciale gravità e dello speciale allarme sociale riconnessi ai predetti fenomeni delinquenziali e in linea con altri interventi legislativi, di tipo eccezionale, fondati sulla straordinarietà, sul piano sociale, di quei fenomeni).
In conclusione quindi, la ratto e la lettera della legge stabiliscono che, per l’accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso, non è sufficiente che il beneficiario sia incensurato (dato che esclude solo la commissione di reati) o non sia affiliato ad una cosca mafiosa, ma si richiede che vi sia la «completa estraneità agli ambienti delinquenziali mafiosi», intesi in senso ampio e in modo particolarmente rigoroso laddove per ragioni familiari la frequentazione di quegli ambienti sia naturalmente molto assidua, occorrendo quindi anche la dimostrazione dell’assenza di frequentazioni di ambienti criminali ovvero di rapporti con ambiti delinquenziali.
3. Tanto premesso, le censure da trattare unitariamente, sono fondate.
La Corte d’appello ha ritenuto indimostrato il presupposto a base del beneficio della totale estraneità della vittima ad ambienti e rapporti delinquenziali, di cui all’art. 1 della legge, comma 2 lett.b), risultando, dal provvedimento amministrativo di rigetto, che richiamava «il rapporto della Questura di Palermo del 19/4/2004», che il (OMISSIS) era «indiziato di associazione a delinquere e spaccio di sostanze stupefacenti», nonché, dalla documentazione prodotta dalla stessa parte attrice («nota della Questura di Palermo del 30/5/2005, allegata alla comunicazione del Ministero dell’interno del 7.3.2013» con la quale si confermava la circostanza già evidenziata nella pregressa nota), che il medesimo era altresì «pregiudicato per atti osceni e reati contravvenzionali»; rilevavano poi, a conferma della mancanza delle condizioni per il riconoscimento del beneficio, «le modalità particolarmente efferate , tipiche degli omicidi di mafia» con le quali il (OMISSIS) era stato assassinato, e la vicinanza del medesimo alla famiglia del mafioso e collaboratore di giustizia Salvatore Contorno (all’epoca dell’omicidio del (OMISSIS), nell’aprile 1982, la moglie del Contorno, arrestato nel marzo di quell’anno, era ospite del (OMISSIS) e della di lui moglie Angela (OMISSIS), zia della prima).
Come dedotto dal Ministero controricorrente il procedimento penale relativo all’omicidio del (OMISSIS) si concludeva con decreto di archiviazione dell’aprile 2001, non essendo stati individuato né il movente né i responsabili.
Deve ribadirsi che, come è reso evidente dalla terminologia utilizzata dal legislatore, la circostanza integrante il requisito per l’accesso al beneficio non è quella di essere o meno stato condannato per determinati reati, quanto piuttosto quella di essere estraneo ad «ambienti e rapporti delinquenziali», ampia formula che consente di poter dare rilievo anche «ad una occasionale contiguità con situazioni caratterizzate dalla propensione alla commissione di crimini o anche una velata connivenza o ancora una generica contiguità della vittima ad ambienti criminale» (TAR Calabria Catanzaro, n. 1053 del 3/6/2005).
Nella specie, in relazione alla ritenuta non totale estraneità del soggetto vittima agli ambienti delinquenziali, i ricorrenti deducono che non vi sarebbero condizioni ostative, non essendo stata offerta prova che il (OMISSIS) sia stato mai «condannato per atti osceni o reati contravvenzionali» o che fosse intervenuta a suo carico quantomeno una iscrizione nel registro delle notizie di reato. Inoltre essi deducono che le note della Questura del 2004 e 2005 avrebbero mero carattere «interlocutorio», malgrado il tempo trascorso dall’evento delittuoso della morte del (OMISSIS).
Ora, non vi è stata violazione effettiva della regola di riparto probatorio, di cui all’art. 2697 c.c., avendo la Corte di merito inteso dire che, a fronte degli elementi posti a base del diniego amministrativo, gli opponenti non avevano offerto elementi di segno contrario ai fini della sussistenza del diritto all’erogazione del beneficio.
Tuttavia, la ritenuta carenza del requisito di cui all’art. 1 comma 2 lett.b) della l. 302/1990, vale a dire la totale estraneità del (OMISSIS) agli ambienti malavitosi, è stata tratta, a fronte dell’omicidio dello stesso risalente al 1982, ad informative della Questura degli anni 2004-2005, nelle quali, a distanza oltretutto di oltre venti anni dall’omicidio, ci si limitava a riferire che la vittima era stata «indiziata di delitto» e/o «pregiudicato per atti osceni», senza alcuna indicazione ulteriore per identificare l’Autorità e gli atti di indagine (e i ricorrenti avevano dedotto, senza alcun elemento istruttorio contrario da parte dell’amministrazione, che il (OMISSIS) non era stato mai sottoposto a procedimenti penali né aveva subito condanne di alcun genere), mentre il riferimento all’essere la vittima «indiziata di associazione a delinquere e spaccio di sostanze stupefacenti», presente nel provvedimento amministrativo di diniego del beneficio, oggetto di impugnazione, risultava mera allegazione, il che rendeva del tutto impossibile la prova da parte dell’attrice di elementi idonei a confutazione.
Le modalità poi con le quali il (OMISSIS) era stato assassinato «tipiche degli omicidi di mafia» e il solo vincolo di vicinanza e di parentela, non del Corsino, ma delia moglie del Corsino con la moglie del collaboratore di giustizia Contorno, Carmela (OMISSIS) (quest’ultima nipote della prima), come pure l’ospitalità offerta, a Palermo, dalla famiglia del (OMISSIS) alla (OMISSIS), in stato di gravidanza, ed al figlio di lei, dopo che il marito, Contorno, divenuto collaboratore di giustizia, era stato arrestato a Roma, non potevano assumere rilievo decisivo ai fini della prova della frequentazione in concreto e della comunanza di stili di vita e di interessi del (OMISSIS) con gli ambienti mafiosi, potendo essere, semmai, letti come conferma di vendette trasversali mafiose e dell’essere il Corsino rimasto vittima della mafia, circostanza allegata dalla richiedente.
4. In sostanza, il sospetto o il dubbio di non totale estraneità della vittima (in relazione alla normativa vigente ratione temporis) agli ambienti delinquenziali e, nella specie, criminali mafiosi, ai fini della concessione del beneficio per cui è causa (non essendo neppure in discussione la matrice mafiosa dell’episodio criminoso, seppure in difetto di individuazione dei responsabili), devono essere comunque ragionevoli e «vestiti» o «qualificati», in quanto, altrimenti, il familiare, in sede di richiesta del beneficio ed ai fini della dimostrazione della sussistenza del diritto alla relativa erogazione, non avrebbe alcuna possibilità, di fonte alle allegazioni dell’amministrazione, di dimostrare che il congiunto era vittima innocente.
5. Per tutto quanto sopra esposto, va accolto il ricorso e cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 20 aprile 2022.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2022.