La sola rettifica dell’interessato non basta: il cronista ritratti le notizie diffamatorie.

È un cronista che pubblicò un articolo in cui accusava S.A. di furto con scasso.

Pubblicò la lettera di rettifica del padre in cui si chiariva l’estraneità di S.A. perché all’epoca dei fatti era in Italia, ma non ritrattò l’articolo come richiesto: fu perciò condannato per diffamazione (indennizzo simbolico), seppure le notizie provenissero da fonti ufficiali (polizia giudiziaria).

La CEDU non ha ravvisato alcuna violazione dell’art.10 Cedu, ribadendo la correttezza dell’operato delle Corti interne: c’è stato un equo bilanciamento degli interessi delle parti.

Il cronista ha correttamente pubblicato, come imposto dalle leggi in materia e dall’etica professionale, la rettifica del padre sulle accuse al figlio, ma ciò non è bastato ad evitargli una giusta condanna.

Se da un lato la notizia era tratta da fonti ufficiali e di pubblico interesse, dall’altro pubblicare la rettifica richiesta dall’interessato o da terzi nel suo interesse comporta una presa di coscienza del carattere diffamatorio delle precedenti asserzioni contenute nel pezzo contestato.

Avrebbe dovuto, come richiesto, pubblicare una contestuale ritrattazione delle stesse, solo in questo modo la condanna sarebbe stata contraria all’art. 10 Cedu (Morice c. Francia [GC]).

La decisione non è stata unanime e si notino le interessanti argomentazioni dei giudici della CEDU dissenzienti (Pentakainen c. Finlandia [GC]).