LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZION E CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
ALDO CARRATO Presidente
ROSSANA GIANNACCARI Consigliere
GIUSEPPE FORTUNATO Consigliere
RICCARDO GUIDA Consigliere – Rel.
CHIARA BESSO MARCHEIS Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24340/2021 R.G. proposto da:
(omissis) (omissis) elettivamente domiciliato in (omissis) presso lo studio dell’Avv. (omissis) (omissis) che lo rappresenta e difende
– Ricorrente –
Contro
U.T.G. di REGGIO CALABRIA, in persona del Prefetto p.t.
– Resistente –
Avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 138/2021, pubblicata il 18/02/2021.
Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Riccardo Guida nella camera di consiglio del 26 settembre 2024.
Rilevato che:
1. (omissis) (omissis) appellava la sentenza n. 335/2020 del Giudice di Pace di Locri che rigettava l’opposizione dal medesimo proposta avverso il decreto del dirigente della prefettura di Reggio Calabria prot. n. (omissis) notificato il 13/10/2019, ex art. 223 c.d.s., con il quale era stata disposta, a carico dello stesso – la sospensione cautelativa della patente di guida per la violazione dell’art. 186, comma 2, lett. c), c.d.s.
A fondamento dell’appello il (omissis) deduceva il difetto di motivazione della sentenza, per non aver tenuto canto ne dei gravi vizi dell’accertamento del tasso alcolemico effettuato mediante prelievo del sangue, né delle irregolarità conseguenti all’omesso avviso al trasgressore della facoltà di farsi assistere da un difensore, e neppure delle modalità di esecuzione dell’accertamento che era stato effettuato a distanza di molto tempo dal sinistro stradale da cui era scaturita la contestazione.
L’appellante eccepiva anche che il primo giudice aveva omesso di valutare, ai fini dell’accoglimento della domanda, la richiesta di archiviazione intervenuta nel connesso procedimento penale.
2. II Tribunale di Locri, nella resistenza della prefettura di Reggio Calabria, con sentenza n. 138/2021, respingeva l’appello e compensava le spese del grado, ritenendo adeguatamente motivata l’impugnata sentenza alla luce del principio di diritto enunciato da Cass. n. 21266 del 2020.
3. (omissis) (omissis) ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.
4. La prefettura di Reggio Calabria non ha svolto difese.
Considerato che:
1. il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 132, comma 2, 4, c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., per apparenza della motivazione della sentenza impugnata nonché il vizio di omessa pronuncia, da parte del Tribunale, sul primo motivo di appello con il quale si era lamentato che il Giudice di Pace, a sua volta, nulla aveva statuito sulle censure del ricorrente in punto di inattendibilità e di irregolarità dell’accertamento del tasso alcolemico mediante prelievo ematico;
2. il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e, in relazione 360, comma 1 n. 5 c.p.c., l’omessa pronuncia sui motivi di appello riguardanti punti determinanti della controversia (travisamento dei fatti, eccesso di potere, manifesta illogicità della fattispecie causale) non esaminati dal primo giudice;
3. il terzo motivo lamenta “violazione/falsa applicazione norme di legge e di regolamento in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3 – Linee Guida per le Strutture dotate di laboratori per gli accertamenti di sostanza d’abuso con finalità tossicologico-forensi e medico-legali – Revisione n. 5 del 29 maggio 2017”.
II ricorrente si duole del mancato rispetto, nella fattispecie concreta, del protocollo operativo sugli accertamenti tossicologici e sul prelievo del sangue;
4. il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la “violazione 354, 114 c.p.p.”, in relazione alle irregolarità che sarebbero state commesse nell’accertamento dello stato di alterazione da sostanze alcoliche che, secondo la prospettazione di esso ricorrente, costituisce un atto di polizia giudiziaria urgente e indifferibile a cui il difensore dell’indagato può assistere senza obbligo di preavviso da parte della P.G.;
5. il quinto motivo deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., “errore di diritto in iudicando – errore di diritto in procedendo – omessa pronuncia del Giudice di appello”;
in particolare, prospetta la mancata pronuncia sui motivi di gravame e l’assunto errore di diritto della sentenza impugnata che, per un verso, rimette al giudice penale la competenza sui capi della domanda e (pag. 13 del ricorso) “rasenta il vizio di ultra petizione” li dove pronuncia sulla regolarità formale del titolo (decreto prefettizio) che non era stata contestata; per altro verso, discostandosi dai principi enunciati da dottrina e giurisprudenza, ritiene che l’archiviazione del procedimento penale intervenuta (come nella specie) in fase predibattimentale per tenuità del fatto sia una “non archiviazione”.
6. II primo, il secondo e il quinto motive, suscettibili di esame congiunto perché ruotano attorno al medesimo asse concettuale, sono infondati;
6.1. si lamenta, in sintesi, che la sentenza impugnata sarebbe viziata da motivazione apparente e da omessa pronuncia sui motivi di appello.
Ritiene il Collegio che non si é venuto a configurare nessuno di tali vizi.
In primo luogo, non vi e carenza strutturale dello sviluppo argomentativo poiché la sentenza d’appello reca una motivazione, chiara e sintetica, che soddisfa senz’altro il requisito del “minimo costituzionale”, come delineate dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Sez. U. 18/04/2018, n. 9558; Sez. U. 31/12/2018, n. 33679) per la quale «nel giudizio di legittimità é denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in se, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione».
In secondo luogo, il giudice del gravame, senza omettere di pronunciare sui motivi di appello, li ha disattesi facendo leva sul principio di diritto enunciato da Cass. n. 21266 del 2020.
La soluzione del Tribunale di Locri é coerente con il dettato normativo e con la giurisprudenza di legittimità.
6.2. Questa, in breve, la cornice normativa e giurisprudenziale di riferimento:
(i) l’art. 186 comma 2 c) c.d.s. cosi dispone: «Chiunque guida in stato di ebbrezza é punito [ …] c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/1). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni»;
(ii) ai sensi del primo comma dell’articolo 223: «Nelle ipotesi di reato per le quali é prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l’agente o l’organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio Comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. II prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni […]»;
(iii) questa Corte ha chiarito che, in tema di violazioni delle norme del codice della strada, la sospensione provvisoria della patente di guida disposta ai sensi dell’art. 223 del d.lgs. n. 285 del 1992 e misura cautelare di esclusiva spettanza prefettizia, necessariamente preventiva, strumentalmente e teleologica mente tesa a tutelare, con immediatezza, l’incolumità e l’ordine pubblico e, per ciò stesso, oggetto di un particolare e celere “iter” procedimentale. Ne consegue che il sindacato giurisdizionale sul provvedimento di sospensione deve avere riguardo alla sussistenza, nel momento in cui il potere é stato esercitato, dei presupposti previsti dalla norma e non può trarre argomento dagli esiti “a posteriori” dell’opposizione al verbale di contestazione dell’illecito amministrativo, ne, alla stregua di questi ultimi, valutare retrospettivamente le finalità cautelari perseguite dall’autorità (Sez. 2, Ordinanza n. 21266 del 5/10/2020; Sez. 6 – 2, Sentenza n. 25870 del 15/12/2016; Sez. 2, Sentenza n. 23502 del 31/10/2006; in termini, da ultimo, Sez. 2, Ordinanza n. 3245 del 5/02/2024).
6.3. Venendo all’esame dei motivi in questione, deve, pertanto, ritenersi conforme a diritto la decisione del Tribunale di Locri che, da un lato, ha ravvisato la legittimità del provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente di guida, perché adottato sul presupposto di fatto della contestazione al (omissis) della violazione dell’art. 186, comma 2, c) c.d.s.; dall’altro lato, ha correttamente negato rilevanza sia alle obiezioni del trasgressore all’accertamento della guida in stato di ebbrezza operato dai carabinieri, sia alla richiesta di archiviazione formulata nel procedimento penale sul rilievo – conforme al menzionato indirizzo nomofilattico – che si tratta di circostanze sopravvenute, alla stregua delle quali non e possibile valutare retrospettiva mente le finalità cautelari perseguite dal provvedimento prefettizio.
7. I restanti terzo e quarto motivo, da esaminare insieme perché pongono la stessa questione, sono inammissibili.
Sulla premessa che il ricorso per cassazione é a critica vincolata (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 11603 del 14/05/2018; Sez. U -, Ordinanza n. 32415 del 08/11/2021), i due motivi difettano di specificità e, ancor prima, non censurano specificamente la sentenza d’appello, ma deducono, in maniera non consentita in sede di legittimità, frammentarie irregolarità nell’attività di accertamento della guida in stato di ebbrezza alcolica contestata al ricorrente.
8. In conclusione, rigettati il primo, il secondo e il quinto motivo, dichiarati inammissibili il terzo e il quarto motivo, il ricorso va totalmente respinto.
9. Nulla occorre disporre sulle spese del giudizio di cassazione non avendo la prefettura intimata svolto alcuna attività difensiva.
10. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, si da atto della sussistenza dei presupposti processuali per ii versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 26 settembre 2024, nella camera di consiglio della 2″ Sezione Civile.
II Presidente
Aldo Carrato
Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2024.