La sospensione della patente di guida conseguente alla sanzione sostitutiva della libertà controllata (art. 56 l. 24 novembre 1981, n. 689) è finalizzata ad evitare che il condannato possa allontanarsi agevolmente dal luogo di residenza. Pertanto, tale sospensione comprende pure il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori (Tribunale di Sorveglianza di Torino, Ordinanza 13 gennaio 2010)

Ordinanza:
nel procedimento di sorveglianza relativo alla conversione della sanzione sostitutiva della libertà controllata in pena detentiva in relazione alla sentenza 11.03.2008 del GUP Tribunale Alessandria pronunciata nei confronti di C. F., nato a P.P. il XX.XX.XXXX , residente in T., Via T, difeso dall’Avv. Luciano CROCCO del foro di Alessandria, di fiducia.
VISTI gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;
VERIFICATA la regolarità delle comunicazioni e delle notificazioni degli avvisi al rappresentante del P.M., all’interessato ed al difensore;
CONSIDERATE le risultanze delle documentazioni acquisite, degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;
UDITE le conclusioni (conversione) del rappresentante del P.M. dott. Garino e del difensore;
PREMESSO CHE:
– che con sentenza ex art. 444 c.p.p. emessa in data 11 marzo 2008 il GIP del Tribunale di Alessandria applicava a C. F. la pena di mesi 11 di reclusione in ordine al contestato delitto di omicidio colposo conseguente a plurime violazioni del codice della strada e la pena di mesi uno di arresto per la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, convertendo tali pene detentive nella libertà controllata per la durata di mesi 24;
– che con ordinanza in data 16 dicembre 2008 il Magistrato di Sorveglianza di Alessandria determinava le relative modalità di esecuzione (art. 66 l. 24 novembre 1981 n. 689);
–  che l’esecuzione della libertà controllata iniziava il 7 febbraio 2009;
– che il 14 giugno 2009 i Carabinieri di Ovada comunicavano che il C. alle ore 9,05 dello stesso giorno (Domenica) era stato sorpreso a leggere il giornale all’interno di un bar di Ovada, così violando la prescrizione di non allontanarsi dal Comune di residenza (Trisobbio);
– che il 3 agosto 2009 i Carabinieri di Ovada comunicavano altresì che il 30 luglio 2009 il libero controllato era stato fermato alla guida di un ciclomotore, così violando la prescrizione inerente alla sospensione della patente di guida ex art. 56, comma 1, n. 4, l. 24 novembre 1981 n. 689;
– che conseguentemente, il Magistrato di Sorveglianza di Alessandria il 18 agosto 2009 sospendeva provvisoriamente l’esecuzione della misura sostitutiva e disponeva la trasmissione degli atti a questo Tribunale di Sorveglianza per la pronuncia del provvedimento di conversione ex art. 66 l. 689/1981;
– che la prova delle violazioni de quibus è data dalle suindicate comunicazioni dei Carabinieri di Ovada;
– che per quanto riguarda, in particolare, quella del 30 luglio 2009 relativa alla guida del ciclomore, si rileva
che:
a) la patente di guida (di autoveicoli) era stata sospesa al C. con la suindicata sentenza ex art. 444 c.p.p. dell’11 marzo 2008 quale sanzione amministrativa accessoria ex art. 222, comma 2, d. lgs 30 aprile 1992 n. 289 (codice della strada);
b) conseguentemente, per guidare il ciclomotore il C. aveva all’epoca l’obbligo di munirsi del certificato di idoneità alla guida imposto dall’art. 116, comma 1 ter, cod. strada, non potendo beneficiare della “dispensa” prevista dalla stessa disposizione soltanto per “coloro che, titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per l’infrazione di cui all’art. 142, comma 9” (superamento di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h dei limiti massimi di velocità);
c) lo stesso C. con l’istanza in data 12 marzo 2009 (con la quale richiedeva la modifica della prescrizione sul suo obbligo di firma) ha implicitamente dichiarato di non possedere il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori;
d) anche se lo avesse avuto, nondimeno, esso sarebbe stato irrilevante agli effetti de quibus, dovendosi pure il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori considerarsi ricompreso nella sospensione ex art. 56, comma 1, n. 4, l. 24 novembre 1981 n. 689, la quale va intesa nell’ampio significato di un generale divieto di guidare veicoli, avendo la finalità di evitare che il libero controllato possa allontanarsi agevolmente dal luogo di residenza [cfr. Cass. pen., 13/12/1985, Malagoli, in Arch. Giur. Circolaz., 1987, 489: “La sospensione della patente di guida, ex art. 56 legge 24 novembre 1981, n. 689, sulle modifiche al sistema penale, costituisce una delle modalità in cui si estrinseca la sanzione sostitutiva della libertà controllata (ex art. 56 citato) ed è dettata dalla finalità di vietare al ‘sottoposto’ l’uso di autoveicoli (o motoveicoli), per impedirgli di allontanarsi ‘facilmente’ dal luogo di residenza. Pertanto, tale sospensione, intesa nell’ampio significato di un generale divieto di guidare veicoli, prescinde dall’effettivo possesso della patente di guida”];
– non è consentita in questa sede alcuna valutazione sulla rilevanza delle violazioni de quibus (v. Cass. pen., Sez. I, 19/01/1993, Nieddu, in Mass. Cass. Pen., 1993, fasc.5, 118: “In tema di conversione delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata nella pena detentiva sostitutiva, prevista dall’art. 66 l. n. 689 del 1981 per il caso in cui sia violata taluna delle prescrizioni inerenti alle dette misure, non è consentito al giudice procedere ad una valutazione della rilevanza della violazione; invero la norma in parola non conferisce alcun potere discrezionale al giudice, il quale deve limitarsi a controllare, attraverso la verifica di eventuali giustificazioni addotte dalla persona ammessa alla sanzione sostitutiva, che, nel caso concreto, un’effettiva violazione delle prescrizioni imposte vi sia stata, senza alcuna possibilità di estendere oltre il suo sindacato, che è precluso dalla presunzione, contenuta nella norma, della rilevanza, ai fini della conversione della pena sostituita, anche di una singola violazione”; analogamente Cass. pen., sez. I, 15/03/1993, Parodi, in Mass. Cass. Pen., 1994, fasc.6, 2);
– ai fini della conversione della restante pena in quella detentiva sostituita, si rileva che nella fattispecie la libertà controllata è iniziata il 7 febbraio 2009 ed è terminata il 18 agosto 2009 con il provvedimento sospensivo del Magistrato di Sorveglianza di Alessandria: di guisa che nel caso sub iudice la libertà controllata espiata risulta pari a giorni 193 e corrispondente ex art. 57, comma 3, l. 689/1981 a 96 giorni di pena detentiva (arg. ex art. 134, comma 2, c.p.), a sua volta pari a mesi 3, giorni 6;
– questi ultimi, infine, vanno detratti alla pena di mesi 11 di reclusione applicata con la suindicata sentenza ex art. 444 c.p.p. emessa in data 11 marzo 2008 dal GIP del Tribunale di Alessandria, atteso che l’art. 74, comma 2, c.p. prevede che (in caso di concorso di reati che importano pene detentive di specie diversa) “la pena dell’arresto è eseguita per ultima”;
P.Q.M.
converte in mesi 7, giorni 24 di reclusione ed in mesi 1 di arresto la sanzione della libertà controllata per complessivi mesi 24 disposta nei confronti di C. F. con la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. in data 11 marzo 2008 dal GIP del Tribunale di Alessandria
Dispone la trasmissione del presente provvedimento al Pubblico Ministero competente per l’emissione dell’ordine di carcerazione.
Così deciso in Torino, 13 Gennaio 2010