La sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità non rappresenta un diritto dell’imputato (Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, Sentenza 12 ottobre 2023, n. 41397).

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da:

Dott. Massimo Ricciarelli -Presidente-

Dott. Ersilia Calvanese -Consigliere-

Dott. Giuseppina Anna Rosaria Pacilli -consigliere-

Dott. Paola Di Nicola Travaglini -Consigliere-

Dott. Ombretta Di Giovine -Relatore-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

su ricorso proposto da

(omissis) (omissis) nato a (omissis) il xx/xx/19xx;

avverso la sentenza del 05/04/2023 del Tribunale di Latina;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott.ssa Ombretta Di Giovine;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Simone Perelli che ha concluso chiedendo che ii ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, ii Tribunale di Latina, a seguito di d. patteggiamento (artt. 444 cod. proc. pen. e ss.), condannava l’imputato a tre anni di reclusione per il delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572, comma 2, cod. pen.).

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l’imputato che, per il tramite del suo difensore, Avvocato (omissis) (omissis), deduce due motivi di ricorso.

2.1. Erronea applicazione dell’art. 444 cod. proc. pen.

Durante l’udienza, l’imputato e il difensore avanzavano istanza di patteggiamento con richiesta di misura sostitutiva della pena ex art. 53 legge 24/11/1981, n. 689/81, come modificato dal d.lgs. 10/10/2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia).

II Pubblico ministero esprimeva parere favorevole sulla congruità della pena e il Tribunale accoglieva la richiesta di c.d. patteggiamento, riservandosi di decidere sulle ulteriori richieste avanzate dal difensore.

II Giudice avrebbe, tuttavia, errata nell’indicare in motivazione che il difensore non aveva subordinato l’istanza di patteggiamento alla conversione della pena detentiva in lavori di pubblica utilità, essendo invece documentalmente provato ii contrario.

2.2. Vizio di motivazione in riferimento all’omessa sostituzione della pena.

La riserva di decidere sulla misura sostitutiva non è mai stata sciolta. Di conseguenza, il Tribunale avrebbe omesso di decidere sulla richiesta di conversione della pena detentiva in lavori di pubblica utilità, nonostante rappresenti insegnamento consolidato di legittimità che il giudice del patteggiamento e investito del potere-dovere di verificare la sussistenza dei presupposti per concedere ii beneficio, e che deve pertanto rigettare la richiesta di patteggiamento ove rilevi la sussistenza di condizioni ostative alla concessione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. II primo motivo é inammissibile.

In disparte la circostanza che dal tenore dell’istanza di applicazione della pena, presentata dell’imputato in data 04/04/2023, non risulta affatto quanta sostenuto dal ricorrente, e cioè che egli avesse subordinato la richiesta di applicazione della pena alla sostituzione della stessa (le due richieste sono, anzi, anche graficamente distinte), dal testo della sentenza impugnata emerge che ii Pubblico Ministero si era opposto a tale sostituzione, essendo chiaramente specificato che questi aveva dato ii suo «consenso al patteggiamento ma non anche alla chiesta conversione».

Nessuna convergenza si era verificata, dunque, tra le parti sul punto, come sarebbe stato invece necessario ai fini dell’applicazione di una pena sostitutiva, la quale, si evince dal primo comma dell’art. 444 cod. proc. pen., deve formare oggetto dell’accordo.

Di conseguenza, posto che l’art. 448, comma 1-bis, cod. proc. pen. (applicabile nel caso di specie ratione temporis) – coerentemente, d’altronde, con i principi che presidiano la procedura negoziata in esame – subordina l’accoglimento della richiesta da parte del giudice al riscontrato incontro delle volontà delle parti (in tal senso, quantomeno, Sez. 4, n. 33935 del 08/06/2023, Pagano, non mass.; Sez. 4, n. 32694 del 23/06/2023, Malorgio, non mass.), anche a sorvolare sulla aspecificità del motivo di ricorso (vi si deduce una generica «erronea applicazione della legge penale in riferimento all’art. 444 cod. proc. pen.»), nel provvedimento impugnato non é dato ravvisare né un vizio relativo all’espressione della volontà dell’imputato, né un vizio relativo al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.

2. Parimenti inammissibile é il secondo motivo di ricorso.

Ribadito quanta poc’anzi rilevato sul mancato raggiungimento dell’accordo tra le parti (che avrebbe comunque precluso la sostituzione della pena, nel caso di specie) e pure prescindendo dal fatto che la difesa ha formalmente dedotto nel ricorso un vizio di motivazione – non eccepibile in Cassazione -, nemmeno si configurerebbe, a tutto voler concedere, un profilo di illegalità della pena, unico tema deducibile con riguardo alla sanzione concordata, fermo restando che, come già precisato da questa Corte, la sostituzione della pena non rappresenta un diritto dell’imputato (Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, non mass.) e che comunque, a fronte del compito di valutare la congruità della pena, ii mancato rilievo circa la possibilità di sostituire la pena detentiva si risolve, nell’ambito della presente procedura, nel diniego della sostituzione e nella conferma della sola pena concordata.

3. Alla valutazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ii ricorso e condanna ii ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso ii 26/09/2023.

Dispone, a norma dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria,  sull’originale del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Depositato in Cancelleria oggi, 12 ottobre 2023.

SENTENZA