La statuizione su una questione di rito dando luogo soltanto al giudicato formale, ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata e, non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale, non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 24 ottobre – 16 dicembre 2014, n. 26377).