L’ascensore fa sali e scendi, poi si blocca. Per due ore i malcapitati rimangono imprigionati.

(Tribunale di Larino, sentenza 7 maggio 2016, Giudice Di Nino)

Svolgimento del processo

Con atto di citazione R.N., P.M. e P.D. hanno convenuto in giudizio il Condominio P.D.U. in Campomarino, chiedendo il risarcimento del danno derivatogli in data 14/10/2005, alle ore 22,30 circa, a causa del malfunzionamento dell’ascensore del condominio convenuto.

Secondo le ricostruzioni dei fatti svolte dagli attori, detto ascensore prima saliva velocemente verso il secondo piano, poi si bloccava e scendeva repentinamente verso terra, arrestandosi bruscamente tra il primo e il secondo piano e rimanendo
bloccato per circa due ore, fino all’intervento dei Vigili del Fuoco.

A seguito di detti fatti R.N., P.M. e P.D. sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Termoli, San Timoteo, dove è stato loro diagnosticato un trauma distorsivo del rachide cervicale e a P.D., altresì, il trauma distrattivo della regione lombare.

Hanno rappresentato gli attori che il sinistro si è verificato per responsabilità esclusiva del titolare-custode del Condominio convenuto in quanto l’insidia della res non era visibile e segnalata, ed hanno chiesto, quindi, nelle conclusioni, il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali derivati agli attori, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data dell’infortunio fino all’effettivo soddisfo, con vittoria delle spese di lite.

Il Condominio P.D.U. si è costituito in giudizio chiamando in causa la G.A. S.p.a. e contestando nel merito le pretese creditorie di parte attrice, sia in riferimento all’an che al quantum, instando per il rigetto della domanda ritenuta infondata, in fatto ed in diritto, in quanto l’evento si sarebbe verificato per esclusiva responsabilità degli stessi attori, atteso che l’ascensore era accessibile solo con una chiave nella esclusiva disponibilità dei condomini e che all’interno era segnalato che il peso delle persone non doveva superare i 240 kg. complessivi ed ha spiegato, pertanto, domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno di Euro. 8.596,00, oltre interessi e rivalutazione.

In subordine il condominio convenuto ha chiesto di vedersi manlevato dalla condanna dalla propria società assicuratrice, la G.A. S.p.a., con vittoria delle spese di lite.

Si è costituita la G.A. S.p.a. la quale ha eccepito preliminarmente la mancata tempestiva denuncia del sinistro da parte dell’assicurato ed ha attribuito la responsabilità del sinistro, e dell’evento, agli attori o, comunque, alla società incaricata della manutenzione ordinaria dell’ascensore.

Nelle conclusioni ha chiesto il rigetto della domanda attrice adducendo sostanzialmente le medesime difese formulate dal condominio convenuto, con vittoria delle spese di lite.

La causa è stata istruita mediante la allegazione di documenti agli atti introduttivi del giudizio, l’espletamento del l’interrogatorio formale di R.N., P.M., P.D. e Z.P., l’espletamento della prova testimoniale e l’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio medico legale.

Definito il tema della lite è stata fissata l’udienza di precisazione delle conclusioni e la causa è stata trattenuta a decisione con la concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.

Motivi della decisione

Parte attrice invoca a fondamento della propria domanda la norma di cui all’art. 2051 c.c. per il risarcimento del danno da cose in custodia.

La responsabilità sancita dal detto articolo, fondandosi sulla relazione diretta tra la cosa e l’evento dannoso, nonché sull’esistenza di un effettivo potere fisico del soggetto sulla res, sorge per effetto della violazione dell’obbligo di vigilare e di mantenere sotto controllo la cosa medesima, in modo da impedire il verificarsi di qualsiasi pregiudizio per i terzi.

La norma richiamata del resto “non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di un dinamismo proprio, sussiste il dovere di controllo e di custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell’uomo possono prevedibilmente intervenire, come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell’evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento o di un carattere che conferiscono alla cosa l’idoneità al nocumento” (Cass. Civ., 23 ottobre 1990, n. 10277).

Secondo la lettura data dalla migliore dottrina e dall’ultima giurisprudenza maggioritaria, la norma di cui all’art. 2051 c.c. reca un’ipotesi di responsabilità oggettiva del custode per i danni causati dalla res che ha in custodia, tanto che egli può liberarsi solo provando che l’evento dannoso è stato determinato dal caso fortuito (Trib. Milano, 4 febbraio 2012).

Proprio per la sua struttura il 2051 c.c. determina un’inversione dell’onere della prova in quanto al danneggiato spetta di provare il nesso causale tra il danno e la res in custodia mentre al danneggiante, al fine di escludere la propria responsabilità, spetta di provare che il fatto sia derivato dal caso fortuito, ricomprendente la forza maggiore, il fatto del terzo o il comportamento incauto e causale dello stesso danneggiato (Cass. Civ., 28 giugno 2012, n. 10860; Cass. Civ., 10 marzo 2009, n. 5741; Cass. Civ., 16 gennaio 2009, n. 993; Cass. Civ., 8 aprile 1997, n. 3041).

Nella sfera di applicazione dell’art. 2051 c.c. ricadono, secondo l’orientamento giurisprudenziale ormai prevalente, una molteplicità di eventi e una ricca casistica nella quale sono variegate le ipotesi di fatti riconducibili ai danni causati dalle res in custodia del condominio.

Orbene, questo Tribunale ritiene di dover dare ai fatti di causa la seguente interpretazione: il danno causato a R.N., P.M. e P.D. si ritiene che sia stato causato dalla pericolosità dell’ascensore allocato nell’immobile sito in Via S. a C., utilizzato per la prima volta da D.C.P., quale conduttore di un appartamento al terzo piano, e dagli odierni attori. Le chiavi dell’ascensore, quindi, erano legittimamente detenute dal D.C. il quale, come riferito in sede di deposizione testimoniale, pur avendo già registrato il contratto di locazione ed avendo effettuato dei pagamenti al condominio convenuto, non era a conoscenza del malfunzionamento dell’ascensore, altrimenti –
verosimilmente, atteso lo svolgimento dei fatti – non se ne sarebbe avvalso (il D.C. inoltre, non è parte in causa e non ha formulato domanda di risarcimento del danno e la sua deposizione appare attendibile e concordante con le ulteriori circostanze di fatto emerse nel corso del giudizio).

La circostanza che l’ascensore fosse malfunzionante – circostanza pacifica in atti e riferita dallo stesso amministratore del condominio convenuto, Z.P. – e che potesse funzionare solo con un carico non superiore ai 240 kg. e non ai 320 kg. indicati nell’etichetta metallica all’interno, non è risolutiva, in quanto da una parte sul condominio versa, comunque, l’obbligo di manutenzione e custodia del res pericolosa e, dall’altra, non risulta assolutamente provato in atti che tale malfunzionamento fosse segnalato.

Infatti, l’amministratore del condominio ha riferito che all’interno dell’ascensore aveva apposto un cartello nel quale si indicava il peso limite tollerabile per il buon funzionamento dello stesso e tale circostanza, tuttavia, non solo non è provata concordemente in giudizio (essa è riferita solo dalla teste M.G.) ma ciò soprattutto in riferimento al tenore di detto cartello, atteso che l’amministratore di condominio ha affermato di aver appeso un cartello con su scritto che la portata massima dell’ascensore era di 200 kg. (mentre nell’atto introduttivo del giudizio è indicato il peso di 240 kg.) al fine di evitare blocchi dello stesso, mentre la M.G. ha riferito che il cartello recava scritto che non potevano usufruire dell’ascensore più di due persone, allorquando gli attori (R.N. e P.D.) hanno riferito della presenza solo dell’ordinario cartello che reca la portata massima di quattro persone e il D.C. che non vi era alcun cartello ulteriore, rispetto a quello solito recante la portata massima ordinaria.

Comunque, anche a voler ammettere l’esistenza di un cartello della portata di quello riferito dall’amministratore di condominio, esso non era comunque idoneo a segnalare adeguatamente il malfunzionamento dell’ascensore.

La responsabilità ex art. 2051 c.c. non è elisa, inoltre, dall’incarico di manutenzione dell’ascensore affidato ad un’apposita ditta, quale è la Otis, in quanto rimpianto resta nella sfera di disponibilità e controllo dell’amministratore dello stabile che continua a mantenere il potere-dovere di controllarne il funzionamento e di intervenire allo scopo di eliminare situazioni di pericolo che possano insorgere dallo stesso.

La giurisprudenza di legittimità è pacifica in tal senso: “Nel caso di appalto del servizio di manutenzione non si verifica il passaggio dei poteri di custodia e degli oneri di vigilanza a carico dell’appaltatore quando il bene resti in potere del committente, pertanto, nel caso di manutenzione dell’impianto di ascensore da parte di un impresa specializzata, poichè l’impianto continua a restare nella sfera di disponibilità dei proprietari dell’edificio, i quali ne conservano, con carattere di continuità, l’uso e il godimento, e ad essi incombono, conseguentemente, gli oneri di custodia e di vigilanza” (Cass. Civ., 21 luglio 1979, n. 4385; cfr. Cass. Civ., 16 ottobre 2008, n. 25251; Cass. Civ., 21 luglio 1979, n. 4385).

Tali conclusioni sono essenziali al fine di evitare che si determini un vuoto nella vigilanza e custodia nel caso di affidamento della manutenzione di beni o servizi comuni ad un impresa specializzata ove quest’ultima ometta di effettuare le dovute opere di manutenzione, o non sia autorizzata dal condominio ad effettuare lavori di straordinaria manutenzione.

Si ritiene, pertanto, che gli attori abbiano correttamente provato il nesso causale tra la res in custodia e il danno, ossia hanno provato che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre il condominio convenuto non ha provato che il danno sia derivato dal caso fortuito, il quale può essere integrato dalla stessa condotta colposa dei danneggiati (e non vi è prova concorde in atti nemmeno che il guasto all’ascensore sia dipeso dal peso delle quattro persone).

Occorre escludere, pertanto, nel caso decidendo, altresì, il concorso colposo dei danneggiati, ai sensi dell’art. 1227 c.c., in quanto l’evento di danno non è da ascrivere alla condotta dei danneggiati, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno in quanto gli attori non conoscevano e non potevano prevedere tale pericolosità della res. Il dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all’uso della cosa si arresta di fronte ad un’ipotesi di utilizzazione impropria la cui pericolosità é talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile, sicché l’imprudenza del danneggiato che abbia riportato un danno a seguito di siffatta impropria utilizzazione, integra un caso fortuito, ma tali circostanze, è evidente, che non si riscontrano nel giudizio decidendo.

Le domande degli attori devono essere pertanto accolte.

Per quanto concerne l’esatta individuazione del danno, e la sua quantificazione, occorre prendere a riferimento gli elaborati peritali resi dal consulente tecnico d’ufficio, Dott. L.M., il quale ha confermato gli esiti del sinistro e le lesioni riportate dagli attori, e partitamente: a P.D. il “trauma distorsivo cervicale”, a R.N. e a P.D. la “cervicalgia da trauma minore del rachide cervicale con lieve limitazione funzionale”.

Le valutazioni espresse dal consulente tecnico d’ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice e, tuttavia, egli può legittimamente disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u. (Cass. Civ., 3 marzo 2011, n. 5148; Cass. Civ., 13 settembre 2006, n. 19661; Cass. Civ., 3 agosto 2004, n. 14849) e, tuttavia, dagli atti di causa non emergono elementi per discostarsi da tali risultanze.

Si procede, pertanto, alla liquidazione del danno biologico mediante l’utilizzo delle tabelle del Tribunale di Milano relative all’anno 2014, liquidando così il danno già rivalutato dalla data dell’infortunio, il 14/10/2005, ad oggi.

Si precisa, infatti, che la Corte di Cassazione ritiene che per i postumi di lieve entità non connessi alla circolazione stradale debbano essere utilizzati i criteri ordinari di liquidazione del danno biologico e non la tabella ministeriale di cui all’art. 139 del Codice delle Assicurazioni ovvero la L. n. 97 del 2001 (Cass. Civ., 7 giugno 2011, n. 12408).

Proprio con la sentenza ultima citata la Corte di Cassazione ha affermato che i valori di riferimento per la liquidazione del danno alla persona adottati dal tribunale di Milano “costituiranno d’ora innanzi, per la giurisprudenza di questa Corte, il valore da ritenersi equo e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee a aumentarne o ridurne l’entità” (Cass. Civ., 7 giugno 2011, n. 12408).

Per R.N.:

Danno biologico permanente pari a punti 1%: Euro. 1.249,00

Invalidità temporanea parziale, giorni 20 al 75%: Euro. 1.440,00

Invalidità temporanea parziale, giorni 15 al 50%: Euro. 720,00

Invalidità temporanea parziale, giorni 10 al 25%: Euro. 240,00

Totale del danno non patrimoniale da liquidare: Euro. 3.649,00

Al totale del danno non patrimoniale occorre aggiungere le spese mediche documentate e riscontrate dal c.t.u. di Euro. 369,72 per un totale di Euro. 4.018,72.

Per P.M.:

Danno biologico permanente pari a punti 1%: Euro. 1.234,00

Invalidità temporanea parziale, giorni 20 al 75%: Euro. 1.440,00

Invalidità temporanea parziale, giorni 15 al 50%: Euro. 720,00

Invalidità temporanea parziale, giorni 15 al 25%: Euro. 360,00

Totale del danno non patrimoniale da liquidare: Euro. 3.754,00

Al totale del danno non patrimoniale occorre aggiungere le spese mediche documentate e riscontrate dal c.t.u. di Euro. 369,72 per un totale di Euro. 4.123,72.

Per P.D.:

Danno biologico permanente pari a punti 1%: Euro. 1.190,00

Invalidità temporanea parziale, giorni 20 al 75%: Euro. 1.440,00

Invalidità temporanea parziale, giorni 15 al 50%: Euro. 720,00

Invalidità temporanea parziale, giorni 15 al 25%: Euro. 360,00

Totale del danno non patrimoniale da liquidare: Euro. 3.710,00

Al totale del danno non patrimoniale occorre aggiungere le spese mediche documentate e riscontrate dal c.t.u. di Euro. 369,72 per un totale di Euro. 4.079,72.

La somma come su liquidata mediante l’applicazione del D.M. del 2014 è rivalutata alla data della decisione (si veda, circa la possibilità di effettuare una rivalutazione monetaria del danno anche d’ufficio in sentenza: Cass. Civ., 12 settembre 2005, n. 18092; Cass. Civ., 18 novembre 2000, n. 14930; Cass. Civ., 24 giugno 2003, n. 10022).

Sulla detta somma saranno esigibili interessi “che non possono essere calcolati (dalla data dell’illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento all’ammontare del danno (biologico o morale) espresso nei valori monetari dell’epoca del fatto e periodicamente rivalutato (in relazione ai prescelti indici di svalutazione) oppure facendo applicazione di un indice medio nel periodo compreso tra la data dell’illecito e quella della liquidazione del danno”, (Cass. Civ., 8 aprile 2003, n. 5503).

Tali somme sono poste a carico del Condominio P.D.U. e della G.A. S.p.a. essendo provato in atti la tempestività della denuncia del sinistro all’assicuratore (si veda, altresì, il verbale di udienza del 7 maggio 2009 e la memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. n. 2 nella quale si rappresenta che il sinistro è stato denunciato con lettera a.r. del 17/10/2005, circostanza non contestata dalla G.A. S.p.a.).

Per quanto concerne le spese del presente giudizio si ritiene che esse debbano essere compensate sulla scorta di quella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione la quale ritiene che: “il notevole ridimensionamento della pretesa, verificatosi sia in relazione alla domanda originaria sia in relazione alla differenza reclamata in sede di gravame, costituisca un giusto motivo per legittimare la compensazione delle spese processuali.

Una scelta peraltro non sindacabile in sede di legittimità, trattandosi di valutazione rimessa all’apprezzamento del giudice di merito (ex multis, Cass. n. 15317/2013)”, (Cass. Civ., 13 gennaio 2016, n. 342), circostanza che si ritiene integri le gravi ed eccezionali ragioni di cui all’art. 92 co. 2 c.p.c. dopo la riforma attuata con la L. n. 69 del 2009.

Sono poste, al contrario, definitivamente a carico del convenuto le spese della CTU, già liquidate con decreto del 18/04/2013.

P.Q.M.

Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 100878/08, e vertente tra R.N., P.M., P.D. (attori), il Condominio P.D.U., in persona dell’amministratore p.t., (convenuto) la G.A. S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., (terza chiamata in causa) ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o rigettata, così provvede:

1) dichiara la responsabilità esclusiva del Condominio P.D.U. per il sinistro occorso agli attori in data 14/10/2005;

2) condanna il Condominio P.D.U. al pagamento in favore di R.N. della somma di Euro.4.018,72, in favore di P.M. della somma di Euro. 4.123,72 e in favore di P.D. della somma di Euro. 4.079,72, per tutti, oltre interessi dal giorno dell’infortunio al saldo sulla somma mediamente rivalutata;

3) rigetta tutte le ulteriori domande formulate dalle parti;

4) pone definitivamente a carico del condominio P.D.U. le spese della c.t.u. liquidate con decreto del 18/04/2013;

5) condanna la G.A. S.p.a. a manlevare il Condominio P.D.U. per ogni somma dallo stesso pagata in virtù della presente sentenza;

6) compensa integralmente tra tutte le parti processuali le spese di lite.